Indennità di maternità ridotta per l’avvocato che ha adottato una bambina

Parziale vittoria di Cassa Forense nella battaglia con un avvocato. I Giudici riconoscono la legittimità della decisione con cui Cassa Forense ha riconosciuto al legale un’indennità di maternità in misura ridotta. Decisivo il riferimento all’identica indennità di cui ha usufruito la moglie che ha partorito pochi giorni prima dell’arrivo in casa della bambina adottata.

Cassa Forense vince la battaglia con l'avvocato neopapà doveroso riconoscergli l'indennità di maternità – per l'arrivo in famiglia della figlia adottiva – ma solo per il periodo non coperto dalla indennità di maternità naturale riconosciuta alla moglie, che ha partorito solo pochi giorni prima. Adozione e parto. Terreno di scontro è la richiesta avanzata da un avvocato nei confronti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, mirata ad ottenere «la corresponsione dell'indennità di maternità in relazione alla entrata nella casa familiare della figlia adottiva». In Tribunale la domanda viene accolta in toto. I giudici richiamano la posizione paritaria dei genitori, sancita dalla Corte Costituzionale nel 2005, per quanto concerne l'indennità di maternità e sanciscono che l'unico limite è che «tale indennità può spettare alternativamente ad uno solo dei due genitori, e non certo cumulativamente». In appello, però, Cassa Forense ottiene una vittoria, seppur parziale, vedendo riconosciuta la legittimità della sua decisione di riconoscere sì all'avvocato l'indennità di maternità, ma in misura ridotta. Su questo fronte i giudici di secondo grado osservano che «la moglie dell'avvocato aveva già fruito dell'indennità di maternità per la propria figlia naturale, che era nata pochi giorni dopo l'ingresso in famiglia della figlia adottiva» e ritengono quindi non fondata «la richiesta di corresponsione» in favore dell'avvocato «di una seconda contestuale indennità di maternità». Entrando nei dettagli della questione, poi, i giudici d'Appello definiscono «inconsistente l'assunto della presunta intrinseca differenza fra adozione e parto biologico, che», osservano, «non trova il minimo riscontro sul piano normativo», in quanto «il legislatore ha configurato la medesima e unitaria nozione di indennità di maternità, che spetta sia alle madri biologiche che adottive». Di conseguenza, in appello viene ritenuto condivisibile l'assunto proposto da Cassa Forense, secondo cui, nella vicenda oggetto del processo, «andava corrisposta l'indennità di maternità per l'ingresso in famiglia della figlia adottiva ma solo per un periodo» di un mese e mezzo, cioè «il periodo residuo non coperto dalla corresponsione dell'indennità di maternità naturale alla moglie dell'avvocato». Maternità. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dall'avvocato, che, ora, deve accontentarsi della ridotta indennità di maternità riconosciutagli da Cassa Forense. In premessa, viene ricordato che «in tema di previdenza dei liberi professionisti, l'indennità di maternità, che, in forza della sentenza emessa nel 2005 dalla Corte Costituzionale, va estesa anche al lavoratore padre, non è suscettibile di moltiplicazione nell'ipotesi di parto o adozione plurimi, atteso che dal complessivo sistema delle tutele parentali si desume che il legislatore ha inteso garantire il sostegno alle famiglie con più figli nati dall'unico parto, o adottati nello stesso momento, attraverso il prolungamento dei periodi di riposo o congedo, avuto altresì riguardo alla natura dell'indennità, compensativa di eventuali flessioni del reddito professionale derivanti dalla nascita o dall'adozione, restando irrilevante il numero dei figli». Proprio ragionando in questa ottica, è corretta la decisione emessa in appello, sanciscono i Giudici di Cassazione, stabilendo in via definitiva che «va riconosciuta» sì «l'indennità di maternità all'avvocato libero professionista e quale padre adottivo, in sostituzione della madre» ma «solo per il periodo non coperto dalla contestuale corresponsione della medesima indennità alla madre per la nascita del figlio naturale». Tutto ciò «al fine di evitare duplicazioni nella corresponsione della provvidenza economica», precisano i magistrati. Impossibile, poi, accogliere la tesi proposta dall'avvocato e mirata a lamentare «una disparità di trattamento connessa al semplice decorso del tempo tra una nascita o l'adozione e l'altra». Su questo fronte i magistrati sottolineano che l'avvocato non si è avveduto che «la nascita o l'adozione di un secondo bambino che si concretizzi dopo che è spirato il termine per il congedo di maternità del primo bambino rappresenta un evento fattualmente e giuridicamente diverso dalla nascita o dall'adozione che intervenga prima che sia spirato il predetto termine», come in questa vicenda, posto che «in quest'ultimo caso l'evento da tutelare cioè lo sgravio dagli oneri lavorativi di uno dei genitori è già soddisfatto». Inoltre, «proprio la tutela sia dell'infanzia che della maternità impone una tutela complessiva del nucleo familiare, mentre profili differenziali nel trattamento delle due figure genitoriali sono del tutto irrilevanti, purché una delle due sia del tutto sgravata dagli oneri correlati al proprio lavoro», concludono i magistrati.

Presidente Berrino – Relatore Solaini Rilevato che Con sentenza del giorno 15.6.2017 numero 738, la Corte d'appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in seguito, per brevità Cassa avverso la sentenza del tribunale di Firenze che aveva accolto la domanda G.G. , di professione avvocato, di corresponsione dell'indennità di maternità a norma del D.Lgs. numero 151-01 e succ. modif., articolo 70 e 72, in relazione alla entrata nella casa familiare il OMISSIS della figlia adottiva E. . Il tribunale, una volta che era stata affermata la posizione paritaria dei genitori - sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 385/05 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. numero 151-01, articolo 70 e 72, nella parte in cui non prevedevano che al padre spettasse di percepire in alternativa alla madre, l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima - ha ritenuto che l'unico limite che poteva residuare è che tale indennità poteva spettare alternativamente ad uno solo dei due genitori e non certo cumulativamente . Il tribunale accoglieva, pertanto, la domanda di corresponsione dell'indennità di maternità della figlia adottiva in favore dell'avvocato G.G. , oltre gli accessori di cui all'articolo 429 c.p.c., nel rispetto del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione di cui alla L. numero 412 del 1991, articolo 6 comma 16 e della L. numero 724 del 1994, articolo 22 comma 36. La Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, a sostegno dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame della Cassa secondo cui, persino in ipotesi di parto gemellare gli enti previdenziali erogano un'unica indennità , poiché la moglie dell'avvocato G.G. aveva già fruito dell'indennità di maternità per la propria figlia naturale, che era nata pochi giorni dopo l'ingresso in famiglia della figlia adottiva, riteneva infondata la richiesta di corresponsione di una seconda contestuale indennità di maternità in favore del ricorrente, ritenendo inconsistente l'assunto della presunta intrinseca differenza fra adozione e parto biologico, che non trovava il minimo riscontro sul piano normativo, in quanto la normativa di cui al D.Lgs. numero 151-01, articolo 26,70 e 72 deponeva univocamente nel senso che il legislatore aveva configurato la medesima e unitaria nozione di indennità di maternità che spetta sia alle madri biologiche che adottive. La Corte del merito, riteneva quindi che potesse accogliersi parzialmente l'assunto della Cassa, secondo cui andava corrisposta l'indennità di maternità per l'ingresso in famiglia della figlia adottiva ma solo per il periodo dal 26.5.2011 al 5.7.2011 che era il periodo residuo non coperto dalla corresponsione dell'indennità di maternità naturale alla moglie dell'avvocato G.G. . La Corte d'appello rigettava, infine, l'appello incidentale del G. relativamente alla sommatoria di rivalutazione ed interessi. Avverso la sentenza della Corte d'appello, G.G. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo, anch'esso illustrato da memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il primo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. numero 151-01, articolo 70 e 71, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3., perché erroneamente, la Corte d'appello aveva limitato la corresponsione dell'indennità di maternità relativamente all'entrata in Italia della figlia adottiva a solo una parte del periodo richiesto, perché per altra parte del periodo coperto dalla stessa, la moglie del ricorrente aveva a sua volta goduto dell'indennità di maternità, in relazione alla nascita dell'altra figlia della coppia, avvenuta il OMISSIS , cioè, 21 giorni dopo l'ingresso in Italia della predetta figlia adottiva. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva erroneamente negato rilevanza al fatto che nel caso di specie si era in presenza di due distinti eventi di filiazione una filiazione naturale e una filiazione adottiva succedutesi nel tempo seppure a distanza di tre settimane tra loro , ciascuno dei quali avrebbe determinato il sorgere di un autonomo diritto all'indennità di maternità. Infatti, si trattava, secondo il ricorrente, di due eventi che davano luogo a due forme assistenziali concorrenti, in considerazione dei beni tutelati, mentre secondo la Corte d'appello la madre avrebbe dovuto, nel medesimo periodo temporale ossia nel periodo comunque coperto dall'indennità di maternità per filiazione biologica curare la sua gravidanza e il periodo successivo di puerperio ma anche provvedere all'assistenza della più grande figlia adottiva, con frustrazione delle finalità assistenziali. Con il secondo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della Cost., articolo 3 e 31, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3., perché dalla decisione della Corte d'appello deriverebbe una illogica e irragionevole disparità di trattamento, rispetto all'ipotesi in cui la nascita del figlio biologico e l'ingresso del minore adottivo fossero avvenuti a distanza di almeno tre mesi tra loro e, quindi, senza sovrapposizione dei rispettivi periodi di indennità secondo il ricorrente, in tali ipotesi, infatti, sarebbe stato riconosciuto al padre, libero professionista, il trattamento previdenziale richiesto. Secondo il ricorrente, in buona sostanza, negare al padre l'indennità di maternità nel periodo di astensione della madre dal lavoro significa, in ultima analisi, ostacolare la formazione di nuove famiglie, in spregio alla finalità sociale sottesa alla Cost., articolo 31. Con il terzo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. numero 412 del 1991, articolo 16 comma 6, nonché dell'articolo 429 comma 3 c.p.c. e dell'articolo 12 delle disp. genumero , in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3., in quanto erroneamente, la Corte d'appello aveva escluso il cumulo di rivalutazione ed interessi, ai sensi delle norme di cui in rubrica, quando tale esclusione del cumulo previsto dall'articolo 429 c.p.c. riguarderebbe i soli gestori di forme di previdenza obbligatoria che utilizzano fondi pubblici. Con il motivo di ricorso incidentale, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. numero 151-01, articolo 70 e 72, anche in riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 385 del 2005, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3., perché erroneamente la Corte d'appello aveva riconosciuto all'odierno ricorrente il diritto a percepire l'indennità di maternità in via alternativa e fungibile rispetto alla madre, in caso di adozione di un minore, sulla base di una scelta discrezionale degli aventi diritto. Il primo motivo di ricorso principale è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, In tema di previdenza dei liberi professionisti, l'indennità di maternità prevista dal D.Lgs. numero 151 del 2001, articolo 70, che, in forza della sentenza auto-applicativa numero 385 del 2005 della Corte costituzionale, va estesa anche al lavoratore padre, non è suscettibile di moltiplicazione nell'ipotesi di parto o adozione plurimi, atteso che dal complessivo sistema delle tutele parentali si desume che il legislatore ha inteso garantire il sostegno alle famiglie con più figli nati dall'unico parto o adottati nello stesso momento attraverso il prolungamento dei periodi di riposo o congedo, avuto altresì riguardo alla natura dell'indennità, compensativa di eventuali flessioni del reddito professionale derivanti dalla nascita o adozione, restando irrilevante il numero dei figli Cass. numero 14676/19 . Nella specie, pertanto, la Corte d'appello ha fatto buon governo del superiore principio di diritto, riconoscendo l'indennità di maternità al ricorrente libero professionista e quale padre adottivo, in sostituzione della madre, ma solo per il periodo non coperto dalla contestuale corresponsione della medesima indennità alla madre per la nascita del figlio naturale e ciò al fine di evitare duplicazioni nella corresponsione della provvidenza economica che non è consentita dal testo normativo. Il secondo motivo di ricorso principale è infondato, in quanto non sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza Cost., articolo 3 posto che il ricorrente lamenta una disparità di trattamento connessa al semplice decorso del tempo tra una nascita o adozione e l'altra, senza avvedersi che la nascita o l'adozione di un secondo bambino che intervenga dopo che è spirato il termine per il congedo di maternità del primo rappresenta un evento fattualmente e giuridicamente diverso dalla nascita o dall'adozione che intervenga prima che sia spirato il predetto termine come nella specie , posto che in quest'ultimo caso l'evento da tutelare cioè, lo sgravio dagli oneri lavorativi di uno dei genitori è già soddisfatto. Inoltre, proprio la tutela sia dell'infanzia che della maternità, impone una tutela complessiva del nucleo familiare, mentre profili differenziali nel trattamento delle due figure genitoriali sono del tutto irrilevanti, purché una delle due sia del tutto sgravata dagli oneri correlati al proprio lavoro. Il terzo motivo di ricorso principale è infondato, in quanto, la L. numero 412 del 1991, articolo 16 comma 6 prevede che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito . Inoltre, secondo la Corte costituzionale numero 7 del 2017 , la trasformazione delle Casse professionali, pur avendo inciso sulla forma giuridica dell'ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza, per cui il divieto di cumulo si applica anche alla Cassa forense, in quanto appartiene alla categoria degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per i quali valgono le medesime ragioni di salvaguardia del bilancio dello Stato infatti, ai fini Istat, le Casse privatizzate sono ricomprese nella cd. finanza allargata . Il ricorso incidentale è inammissibile, per carenza d'interesse, in quanto rinunciato in sede di memoria, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale numero 105/18 che ha chiarito la portata del precedente arresto della medesima Corte numero 385/05 di illegittimità costituzionale del D.Lgs. numero 151-01, articolo 70 e 72 che ha sancito il principio di alternatività e fungibilità nella fruizione dell'indennità di maternità, del padre rispetto alla madre e ciò, secondo la sentenza della Consulta del 2018, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della predetta sentenza numero 385/05. Il ricorso principale va pertanto respinto e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile con compensazione delle spese per soccombenza reciproca. Sussistono i presupposti per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.