Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG numero 88803.E del 26.04.2023, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo ha formulato un quesito volto a conoscere «quale sia la modalità operativa da seguire con riferimento al versamento del contributo unificato nell'ambito di procedimenti ove una parte processuale è costituita da più soggetti portatori di un unico centro di interessi, ma sottoposti a regime fiscale diverso».
In particolare, il Dirigente chiede di chiarire se, nel caso in cui le parti attrici di un procedimento siano il Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, «il versamento del contributo unificato e delle spese forfetizzate deve essere regolarizzato dalla predetta Agenzia Nazionale ANBSC ovvero se a quest'ultima può essere estesa l'esenzione soggettiva di cui beneficia il Ministero dell'Economia e delle Finanze con prenotazione a debito ai sensi dell'articolo 158, comma 1, lett. a , d.P.R. numero 115/2002». Il Ministero della Giustizia, per rispondere al suddetto quesito, ha sottolineato che «nei procedimenti introdotti da una pluralità di parti attrici, di cui solo una è ammessa alla prenotazione a debito ex articolo 158 d.P.R. numero 115 del 2002, il pagamento del contributo unificato, che è una obbligazione tributaria unitaria così come unico è il valore del procedimento, deve essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito».