Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 3 del Reg. numero 2201/2003, per “residenza abituale” della parte deve intendersi il luogo in cui l’interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell’identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda.
Nella fattispecie esaminata, le Sezioni Unite hanno affrontano il tema dell'applicazione della normativa unionale quanto agli articolo 3 Reg. CE numero 2201/2003 e 3, lett. a e c Reg. CE numero 4/2009. Il caso Dinanzi al Tribunale di Milano, era stato presentato dalla moglie ricorso per separazione giudiziale dal marito con cui si chiedeva al Giudice di riconoscere la propria giurisdizione e, per l'effetto, di applicare la legge italiana sullo status coniugale, nonché sui provvedimenti economici relativi alla moglie e ai due figli della coppia. Nella resistenza del convenuto, il Presidente del Tribunale, in data 17 maggio 2022, con decreto, aveva dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine a tutte le domande formulate dalla ricorrente quanto allo status relativo alla separazione, al mantenimento del coniuge e al mantenimento della prole minorenne , ritenendo, poi, applicabile alle suddette domande la legge scozzese. In particolare, in punto di giurisdizione era stato attribuito rilievo assorbente alla circostanza per cui il marito, quantomeno dal luglio 2021, aveva fissato la propria residenza abituale in Milano. A detta del marito, invece, il luogo assunto a principale centro di interessi era a Helensburgh, in Scozia, nella casa di cui era proprietario e da cui si era allontanato soltanto al sopraggiungere della crisi coniugale, nella primavera del 2021, proprio per evitare l'ulteriore inasprimento dei rapporti con la moglie e al solo fine di cercare di raggiungere un accordo per definire consensualmente il divorzio. Da qui, quindi, il regolamento di giurisdizione promosso dall'uomo. Giurisdizione, separazione e Reg. CE numero 2201/2003 In primo luogo, la Cassazione chiarisce che nonostante il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, il Reg. CE numero 2201/2003 continua a trovare applicazione per le controversie introdotte nel periodo successivo al 31 dicembre 2020, tra cui rientra quella oggetto di attenzione. Il regolamento de quo, infatti, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza ivi compresi, i quali si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza cfr. Corte giust. CE 29 novembre 2007, C-68/07, Sundelind Lopez, punto 26 . Pertanto, il radicamento della giurisdizione di uno Stato membro non è escluso ove il cittadino di un Paese estraneo all'Unione Europea come appunto oggi il cittadino britannico presenti un collegamento con quello Stato. Tale collegamento deve essere riconosciuto in presenza di una residenza stabile dello straniero della cui giurisdizione si tratti, secondo i criteri generali di competenza in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio fissati dall'articolo 3 del regolamento sopracitato. L'importanza delle circostanze di fatto Nel caso di specie, secondo la Cassazione, il Tribunale ha correttamente individuato la giurisdizione sulla domanda riferita allo status alla separazione dei coniugi, quindi conferendo rilievo al luogo di residenza abituale del convenuto fissato in Milano. Il marito, infatti, nel capoluogo lombardo non solo frequentava regolarmente la nuova compagna, ma conduceva in locazione un immobile ove gli era stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio, benché avesse mantenuto la residenza anagrafica in Scozia presso la casa coniugale dove pacificamente non viveva più. Non solo, ma nel novembre 2021, l'uomo aveva dato incarico a uno studio legale di avviare le pratiche per l'ottenimento del permesso di soggiorno iniziativa, questa, assunta quando il procedimento per separazione era stato già instaurato e che si spiegava nella prospettiva di una stabilizzazione della residenza dello stesso in Italia. A detta degli Ermellini, infatti, il ricorrente non avrebbe avuto la necessità di munirsi di un tale titolo ove avesse inteso fare ingresso in Italia per periodi di breve durata, inferiori ai tre mesi. Di conseguenza, la conclusione, in un momento anteriore all'introduzione del giudizio, di un contratto di locazione con termine quadriennale appariva coerente col soddisfacimento di una esigenza abitativa non transitoria.
Presidente Virgilio – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - F.M.D.S. ha depositato, avanti al Tribunale di Milano, ricorso per separazione giudiziale dal marito M.R., chiedendo che il detto Giudice riconoscesse la propria giurisdizione e, per l'effetto, applicasse la legge italiana sullo status coniugale, nonché sui provvedimenti economici relativi alla moglie e ai due figli della coppia. Nella resistenza del convenuto, il Presidente del Tribunale ha pronunciato, in data 17 maggio 2022, decreto con cui ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine a tutte le domande formulate dalla ricorrente quanto allo status relativo alla separazione, al mantenimento del coniuge e al mantenimento della prole minorenne , ritenendo poi applicabile alle suddette domande la legge scozzese. In punto di giurisdizione ha attribuito rilievo assorbente alla circostanza per cui M.R., quantomeno dal luglio 2021, se non dall'aprile dello stesso anno, aveva la propria residenza abituale a Milano. Detta circostanza, secondo il provvedimento impugnato, assumeva rilievo non solo ai fini della pronuncia sulla separazione, ma anche con riguardo alla decisione sul mantenimento, essendo appunto l'Italia lo Stato di residenza abituale del convenuto. 2. - Con riguardo alla descritta controversia M.R. ha proposto un ricorso per regolamento di giurisdizione fondato su due motivi. Resiste con controricorso F.M.D.S Il Pubblico Ministero ha domandato dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano. Le parti private hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. - Il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del controricorso in quanto il difensore italiano non avrebbe alcun potere certificativo con riguardo a una procura rilasciata all'estero e in quanto questa non recherebbe l'indicazione del luogo, oltre che della data, del rilascio. 1.1. - L'eccezione è infondata. Va rilevato che in caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura ad litem apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta Cass. Sez. U. 24 gennaio 2020, numero 1605 . E' poi da rilevare che la procura ex articolo 83 c.p.c., comma 3, e articolo 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene Cass. Sez. U. 19 novembre 2021, numero 35466 . 2. - Col primo motivo è opposta la violazione o falsa applicazione degli articolo 3 reg. CE numero 2201/2003 e 3, lett. a e c , reg. CE numero 4/2009, in ordine alla residenza del ricorrente M.R Si deduce che l'istante è effettivamente residente, in senso assolutamente prevalente a Omissis , nella casa di cui è proprietario e da cui si è allontanato soltanto al sopraggiungere della crisi coniugale, nella primavera del 2021, proprio per evitare l'ulteriore inasprimento dei rapporti con la moglie e al solo fine di cercare di raggiungere un accordo per definire consensualmente il divorzio . L'istante deduce plurimi errori in cui sarebbe incorso il Giudice del merito nell'individuare il luogo della propria residenza abituale ed evidenzia come ai fini indicati assuma rilievo l'intenzione del coniuge di individuare il luogo che assurge a proprio principale centro di interessi è spiegato, al riguardo, che esso M. coltivava il proposito di vivere con la propria famiglia ad Omissis . 2.1. - Il motivo non appare fondato. Occorre anzitutto verificare se, in considerazione del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, il reg. CE numero 2201/2003 possa trovare applicazione nella fattispecie per cui è causa ciò che le parti private e il Pubblico Ministero danno per certo . Come è noto, le disposizioni del detto regolamento relative alla giurisdizione hanno continuato ad applicarsi ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione contemplato dall'articolo 126 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea Brexit Withdrawal Agreement , conclusosi il 31 dicembre 2020 ciò in forza della previsione contenuta nell'articolo 67 del predetto Accordo, che prende in considerazione anche le disposizioni del detto regolamento. Per le controversie introdotte nel periodo successivo al 31 dicembre 2020 - tra cui è ricompresa la causa oggetto del regolamento preventivo di giurisdizione in esame - le regole sulla giurisdizione del reg. numero 2201/2003 continuano a trovare applicazione in ragione del principio, affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui il regolamento numero 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo considerando del regolamento numero 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza Corte giust. CE 29 novembre 2007, C-68/07, Sundelind Lopez, punto 26 . Ciò implica che il radicamento della giurisdizione di uno Stato membro non è esclusa ove il cittadino di un Paese estraneo all'Unione Europea come appunto oggi il cittadino britannico presenti un collegamento con quello Stato. Tale collegamento è da riconoscere in presenza di una residenza stabile dello straniero della cui giurisdizione si tratti. Dispone infatti l'articolo 3 reg. CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale , che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto, o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o ancora la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o infine la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, se ha ivi il proprio domicile . Deve qui precisarsi che il cit. articolo 3 fissa i criteri generali di competenza in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio criteri oggettivi, alternativi ed esclusivi che rispondono alla necessità di una regolazione adeguata alle specifiche necessità dei conflitti in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale Corte giust. UE 10 febbraio 2022, C-522/20, punto 25 Corte giust. UE 25 novembre 2021, C-289/20, punto 32 . Il Tribunale di Milano, come si è detto, ha individuato la giurisdizione sulla domanda riferita allo status alla separazione dei coniugi, quindi conferendo rilievo al luogo di residenza abituale del convenuto e ha individuato tale luogo in Milano. Ha rilevato che M. conduceva in locazione un immobile nel capoluogo lombardo, ove gli era stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio, benché avesse mantenuto la residenza anagrafica presso la casa coniugale dove pacificamente più non viveva ha sottolineato, inoltre, che nel novembre 2021 l'odierno istante aveva dato incarico a uno studio legale di avviare le pratiche per l'ottenimento del permesso di soggiorno in Italia e che a Milano egli frequentava regolarmente la nuova compagna. Ebbene, ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del cit. reg. 2201/2003, per residenza abituale della parte deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda cfr. Cass. Sez. U. 31 marzo 2022, numero 10443 Cass. Sez. U. 17 febbraio 2010, numero 3680 . Si comprende, dunque, che si deve prescindere - come ha fatto il Tribunale - dalla residenza anagrafica di M.R. e che deve darsi invece rilievo alle circostanze di fatto di cui si è detto. Tra queste riveste pregnante rilievo il dato relativo all'incarico conferito dall'odierno ricorrente a uno studio professionale per l'ottenimento del permesso di soggiorno l'iniziativa, peraltro assunta quando il procedimento per separazione era stato già instaurato, si spiega infatti nella prospettiva di una stabilizzazione della residenza dell'odierno istante in Italia. Il ricorrente non avrebbe infatti avuto la necessità di munirsi di un tale titolo ove avesse inteso fare ingresso in Italia per periodi di breve durata, inferiori ai tre mesi cfr. infatti L. numero 68 del 2007, articolo 1, comma 1 e la conclusione, in un momento anteriore all'introduzione del giudizio, di un contratto di locazione con termine quadriennale quale quello documentato dall'odierna controricorrente avanti al Tribunale di Milano appare coerente col soddisfacimento di una esigenza abitativa non transitoria. 3. - Col secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'articolo 3, lett. a e c , reg. CE 4/2009, in ordine alla residenza dei figli minori. Espone l'istante che la giurisdizione a decidere sulla responsabilità genitoriale è individuata nel giudice del luogo di residenza abituale dei minori nel caso di specie, la Scozia che l'articolo 3 del cit. reg. numero 4/2009 sancisce l'accessorietà della domanda in punto economico rispetto alle questioni concernenti l'affidamento dei figli che, in conseguenza, la giurisdizione per le domande sul mantenimento dei figli minori avrebbe dovuto individuarsi sulla base del criterio della residenza abituale del minore, nel rispetto del principio del best interest of the child. 3.1. - Il motivo è infondato. Occorre, anche qui, interrogarsi sull'applicazione della normativa unionale, rappresentata dal reg. numero 4/2009, al rapporto per cui è causa pure in questa ipotesi come nel caso del reg. numero 2201/2003 le parti e l'Ufficio di Procura non hanno manifestato dubbi quanto all'operatività, all'indomani della Brexit, della disciplina dettata dal richiamato regolamento, che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione sugli obblighi di mantenimento. Ora, dal considerando numero 15 del reg. numero 4/2009 si desume che il regolamento stesso si applica anche nei confronti di cittadini di Paesi terzi infatti, le disposizioni del regolamento operano in presenza di un collegamento del convenuto con uno Stato estraneo all'Unione nemmeno la residenza abituale del convenuto in uno Stato terzo esclude l'applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza. In particolare, come è stato più volte affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito, non rileva che le parti siano cittadini di Paesi terzi, giacché la residenza abituale del creditore e quella del debitore integrano, alla stregua del regolamento cfr. infra , criteri di collegamento idonei a radicare la giurisdizione, indipendentemente dal fatto che quei soggetti siano o meno cittadini dell'Unione. Del resto, l'articolo 3 del regolamento, recante disposizioni generali sulla giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari all'interno degli Stati membri, non circoscrive il proprio ambito applicativo ai cittadini di questi ultimi. Lo stesso considerando numero 15 attribuisce, poi, valore esaustivo alle disposizioni del regolamento, escludendo che trovi spazio, nella materia disciplinata dal detto provvedimento normativo, il rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale con la conseguenza che non potrebbe validamente invocarsi, in tema, la L. numero 218 del 1995. Secondo quanto correttamente rilevato dal Tribunale, il radicamento della giurisdizione del giudice italiano, con riferimento alla domanda di mantenimento dell'odierna controricorrente, trova fondamento alla luce del disposto dell'articolo 3 reg. CE 4/2009. Infatti, sono alternativamente competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari, negli Stati membri a l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente b l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente c l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti d oppure l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. E' altresì competente, a norma dell'articolo 5 del regolamento stesso, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto norma - questa - però inapplicabile se la comparizione è intesa ad eccepire l'incompetenza. Ulteriori criteri, estranei al caso in esame, sono dettati dagli articolo 4, 6 e 7. Il luogo di residenza del convenuto vale quindi a giustificare, anzitutto, il radicamento della giurisdizione del giudice italiano per la domanda avente ad oggetto l'obbligazione di mantenimento del coniuge. Con riguardo al mantenimento della prole, il decreto impugnato non reca alcuna motivazione, essendosi il Tribunale limitato a dar conto della giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle obbligazioni alimentari del coniuge. Ciò detto, la Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 3, lettere c e d , del reg. CE numero 4/2009 deve essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un'azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un'azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un'obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 3, lett. d , di tale regolamento Corte giust. UE 16 luglio 2015, C-184/14, A. contro B. . Tale principio è stato recepito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in più pronunce, a partire da Cass. Sez. U. 5 febbraio 2016, numero 2276, resa nello stesso procedimento in cui era stata sollevata la questione di pregiudizialità che è sfociata nella richiamata sentenza della Corte di giustizia in tema cfr. pure Cass. Sez. U. 27 novembre 2018, numero 30657 e Cass. Sez. U. 2 ottobre 2019, numero 24608 . Va osservato, tuttavia, che con la sentenza del 16 luglio 2015, la Corte di Lussemburgo ha interpretato unicamente le lettere c e d dell'articolo 3 del reg. numero 4/2009 e non gli altri criteri di competenza previsti dal suddetto articolo 3 o dall'articolo 5 del menzionato regolamento. Tali altri criteri non erano pertinenti nella causa richiamata, dal momento che, contrariamente alle circostanze di fatto del procedimento principale, i coniugi, genitori dei figli creditori di alimenti, avevano la loro residenza abituale nel medesimo Stato membro dei loro figli e il convenuto era comparso dinanzi al giudice adito, unicamente per eccepire l'incompetenza di quest'ultimo si è affermato, di conseguenza, che la declaratoria di incompetenza del giudice quanto alla statuizione su un'azione relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di un minore non incide sulla competenza di detto giudice a decidere su domande in materia di obbligazioni alimentari a favore di quest'ultimo, laddove tale competenza può essere fondata sull'articolo 3, lett. a , del reg. numero 4/2009, o sull'articolo 5 del medesimo regolamento Corte giust. UE 5 settembre 2019, C-468/18, R. contro P., punti da 38 a 40 . In altri termini, se un giudice investito di una domanda in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di un minore non è competente a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore, occorre anzitutto verificare se detto giudice sia competente a pronunciarsi ad altro titolo in forza del medesimo regolamento sent. ult. cit., punto 43, ove i richiami a Corte giust. UE 16 gennaio 2018, C-604/17, P.M. contro A.H., punto 33, e Corte giust. UE 10 aprile 2018, C-85/18 PPU, C.V. contro D.U., punto 55 . Infatti, il reg. numero 4/2009 non prevede la facoltà, per un giudice competente in forza di una delle sue disposizioni e regolarmente adito di una domanda, di dichiarare la propria incompetenza a favore di un giudice che sarebbe, a suo avviso, più indicato a conoscerne, come lo consente in materia di responsabilità genitoriale l'articolo 15 del reg. numero 2201/2003 coerentemente al proprio scopo, consistente nel preservare gli interessi del creditore di alimenti, considerato la parte più debole in un un'azione relativa ad un'obbligazione alimentare, il reg. numero 4/2009 prevede criteri di competenza alternativi e non gerarchicamente ordinati che privilegiano la scelta dell'attore Corte giust. UE 5 settembre 2019 cit., punti 30, 44 e 45 . In tal senso, la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento dei figli minori non è condizionata dal fatto che i medesimi, al momento dell'introduzione del giudizio, erano residenti con la madre in Scozia, né dal fatto che avanti a un tribunale scozzese sia stato introdotto il giudizio vertente sulla responsabilità genitoriale cfr. pag. 9 del ricorso e pag. 10 del controricorso infatti, il giudice che si pronuncia sul divorzio ma - può aggiungersi - anche sulla separazione personale dei coniugi dispone di una competenza a statuire sulla domanda relativa all'obbligazione alimentare riguardante il minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest'ultimo è comparso, senza eccepirne l'incompetenza Corte giust. UE 5 settembre 2019 cit., punto 52, con riferimento all'ipotesi in cui il giudice stesso si sia dichiarato incompetente sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale . Per mera completezza, merita aggiungere che il criterio di collegamento basato sulla residenza del genitore convenuto in giudizio è pienamente sovrapponibile a quello che troverebbe riscontro ove si facesse applicazione del diritto interno cosa che il richiamato considerando numero 15 esclude, come si è detto . Infatti, la L. numero 218 del 1995, articolo 37 relativo alle obbligazioni alimentari nella famiglia, cui deve essere ricondotto anche l'obbligo di mantenimento dei figli, prevede il radicamento della giurisdizione del giudice italiano nelle ipotesi in cui uno dei genitori o il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia. 4. - In conclusione, avendo riguardo a tutti i profili esaminati, il giudizio introdotto avanti al Tribunale di Milano rientra nella giurisdizione del giudice italiano. 5. - La decisione quanto alle spese del regolamento di giurisdizione è rimessa al giudice del merito. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano rimette al Tribunale di Milano la decisione quanto alle spese del giudizio di merito.