Lo stalker può essere inchiodato da sms, messaggi whatsapp e mail prodotti in giudizio dalla persona offesa

Gli sms, i messaggi whatsapp e di posta elettronica scaricati e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare, così come i messaggi pubblicati sul profilo Facebook, possono essere utilizzati come prove nel processo avendo natura di documenti ai sensi dell’articolo 234 c.p.p.

La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha ridotto la cifra quantificata a titolo di risarcimento danni per la parte civile, confermando nel resto la condanna per il reato di stalking. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione invocando l'insussistenza del reato e il travisamento delle prove da parte dei giudici di merito. In particolare, sul profilo probatorio, il ricorrente lamenta la nullità e l'inutilizzabilità dei post pubblicati su Fecebook, delle riproduzioni fotografiche, dei messaggi telefonici e delle comunicazioni telematiche registrate nella memoria del suo cellulare, acquisite ai sensi dell'articolo 234 c.p.p. dalla parte civile come frutto della propria attività investigativa. La doglianza risulta però infondata. Sul tema infatti la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che «gli sms, i messaggi whatsapp e di posta elettronica scaricati e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare, i messaggi pubblicati sul profilo Facebook hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 c.p.p. e, pertanto, con riferimento ad essi, non trova applicazione nè la disciplina delle intercettazioni, nè quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art,254 c.p.p.». Inoltre, «con riferimento ai messaggi whatsapp e agli sms rinvenuti in un telefono cellulare si è poi precisato che i relativi testi non rientrano neanche nel concetto di corrispondenza , la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito». Nel caso di specie infatti la parte civile si è limitata ad acquisire ex post i dati, conservati nella memoria del telefono, che documenta i flussi di comunicazioni. Quanto all'utilizzabilità a fini probatori dei verbali di sommarie informazioni assunte dal difensore della parte civile, il Collegio ritiene fondata la censura ricordando che «le dichiarazioni rese e riprodotte nei verbali devono essere considerate come dichiarazioni stragiudiziali che avrebbero dovuto fare ingresso nel processo secondo le regole del mezzo di prova ad esse proprio, cioè con una testimonianza, e che avrebbero dovuto essere assoggettate alle regole di valutazione probatoria proprie del mezzo di prova in questione. La motivazione, dunque, si sarebbe dovuta basare solo su quanto espressamente dichiarato dai testi in udienza senza alterazioni o integrazioni derivanti dalla trascrizione di quanto in precedenza riportato per iscritto». Dall'accoglimento di tale motivo di doglianza derivano ripercussioni su tutto lo spettro argomentativo fornito dal giudice di merito, in quanto la condanna si fonda sostanzialmente sulle predette dichiarazioni irritualmente acquisite. Di conseguenza, la sentenza impugnata viene annullata su con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello.

Presidente Pistorelli – Relatore Mauro Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 16 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Benevento, ha ridotto a Euro 10.000,00 la somma quantificata a titolo di risarcimento del danno e ha confermato nel resto la sentenza di condanna del ricorrente per il reato di atti persecutori ai danni di P.P 2. L'imputato propone, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione articolando quattro motivi qui riportati, ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della motivazione. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. b , c ed e c.p.p., deduce l'inutilizzabillità a fini probatori dei verbali di sommarie informazioni assunte dal difensore della parte civile nonché l'inutilizzabilità della documentazione da questa prodotta. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento della prova, omissione del vaglio di attendibilità dei testimoni dell'accusa, contraddittorietà delle deposizioni nonché mancata considerazione degli elementi in favore dell'imputato. 2.3. Con ii terzo motivo lamenta il vizio di legge e di motivazione per essere stati considerati fatti antecedenti a quelli descritti nel capo di imputazione che racchiusi in un periodo cronologicamente delineato non sono stati specificatamente accertati. 2.4. Con ii quarto motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in quanto erroneamente è stata quantificata la pena e negate le attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Con il primo motivo, il ricorrente solleva due questioni che attengono entrambe al mancato rispetto di norme procedurali. 2.1. La censura, sollevata nel primo motivo, con la quale il ricorrente ha eccepito la nullità e l'inutilizzabilità degli esiti dei post pubblicati su Facebook, delle riproduzioni fotografiche, dei messaggi telefonici e delle comunicazioni telematiche registrate sulla memoria del telefono cellulare acquisite, ai sensi dell'articolo 234 c.p.p., all'esito della produzione della parte civile quale frutto della propria attività investigativa, è inammissibile in quanto non risulta essere stata sollevata con il ricorso in appello. Essa, in ogni caso, non coglie nel segno in quanto, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, a cui questo Collegio intende dare seguito, gli sms, i messaggi whatsapp e di posta elettronica scaricati e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare, i messaggi pubblicati sul profilo Facebook hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 c.p.p. e, pertanto, con riferimento ad essi, non trova applicazione nè la disciplina delle intercettazioni, nè quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art,254 c.p.p. Sez. 6, numero 22417 del 16/3/2022, Ricciarelli, Rv.283319-01 Sez. 5, numero 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272319-01 Sez. 6, numero 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Tacchi, Rv. 278124-01 che, in motivazione, ha precisato che nel caso di acquisizione di un messaggio conservato nella memoria del cellulare non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione ex post di detti flussi . Con riferimento ai messaggi whatsapp e agli sms rinvenuti in un telefono cellulare si è poi precisato che i relativi testi non rientrano neanche nel concetto di corrispondenza , la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito Sez. 3, numero 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991 . Nel caso di specie, la parte civile si è limitata ad acquisire ex post i dati, conservati nella memoria del telefono, che documenta i flussi di comunicazioni. 2.2. È invece fondata la censura, sollevata sempre con il primo motivo, concernente l'inutilizzabilità a fini probatori dei verbali di sommarie informazioni assunte dal difensore della parte civile. Ed invero, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la Corte d'appello, a fondamento della propria decisione, ha richiamato i verbali di assunzione di informazioni, ritenute non acquisibili dal giudice di primo grado come risulta dall'esame del verbale dell'udienza del 20 marzo 2018, dinanzi al giudice di primo grado e consultabile da questa Corte di legittimità attesa la natura del vizio dedotto , riportando testualmente, tra virgolette, le dichiarazioni di C.M.T., D.G.F., E.C.A., R.D., rese in sede di informazioni assunte dal difensore e non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui, diversamente dal giudice di primo grado, ha ritenuto utilizzabili siffatti verbali. Orbene, le dichiarazioni rese e riprodotte nei verbali devono essere considerate come dichiarazioni stragiudiziali che avrebbero dovuto fare ingresso nel processo secondo le regole del mezzo di prova ad esse proprio, cioè con una testimonianza, e che avrebbero dovuto essere assoggettate alle regole di valutazione probatoria proprie del mezzo di prova in questione. La motivazione, dunque, si sarebbe dovuta basare solo su quanto espressamente dichiarato dai testi in udienza senza alterazioni o integrazioni derivanti dalla trascrizione di quanto in precedenza riportato per iscritto. 3. L'accoglimento del primo motivo in parte qua rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso. L'inutilizzabilità delle risultanze dei verbali, infatti, si ripercuote all'evidenza sullo spettro argomentativo della sentenza impugnata in quanto la conferma della condanna si fonda essenzialmente sulle predette dichiarazioni irritualmente acquisite. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. 5. Deve essere disposta, ai sensi del D.Lgs. numero 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello ci Napoli. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati a norma del D.Lgs. numero 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52, comma 5.