La questione è stata segnalata al Ministero della Giustizia con apposita interrogazione depositata il 1° giugno 2023.
Con interrogazione depositata il 1° giugno 2023, l'onorevole Devis Dori ha segnalato al Ministero della Giustizia le incongruenze normative riscontrate nel procedimento di mediazione obbligatoria nell'ambito del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Con la riforma Cartabia, infatti, a partire dal 30 giugno 2023, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, d.lgs. numero 28/2010, e ciò solo se è raggiunto l’accordo di conciliazione. L’istanza per l’ammissione anticipata deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente. Tuttavia, nella novella si riscontra un’incongruenza normativa nel rimedio al rigetto della domanda di ammissione. Infatti, ai sensi dell’articolo 15-sexies introdotto dalla predetta riforma, contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata si prevede che l’interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Tuttavia, si richiama solo l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, d.P.R. numero 115/2002, e si prevede una disciplina richiamata nel testo unico per l'ipotesi inerente il solo processo penale, non rinviando invece all'articolo 126 del medesimo decreto presidenziale che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto della missione al beneficio deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. La norma ex articolo 15-sexies, pertanto, appare incongruente, disciplinando l'impugnazione del rigetto della domanda di ammissione da parte del giudice penale competente per il merito. L'errore di richiamo comporta la richiesta di impugnare un provvedimento del magistrato che non esiste, e non consente di impugnare la delibera di rigetto invece adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente peraltro è erroneamente individuato anche il giudice competente per decidere sull'impugnativa il Presidente del Tribunale o il Presidente della Corte d'Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto . Dunque, alla luce del richiamo del solo articolo 99 del testo unico, invece dell'articolo 126, appare mancante l'individuazione esatta del provvedimento impugnato, e assente il soggetto avanti il quale proporre ex novo la domanda. Da ultimo, anche la previsione del rito appare non corretta, ove si indica il processo in quello speciale previsto per gli onorari di avvocato mentre ora, ex articolo 14 d.lgs. numero 150/2011, si tratta più semplicemente del rito semplificato di cognizione. Tali incongruenze normative, pertanto, rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'istituto del gratuito patrocinio.