Sui criteri di scelta della misura della custodia cautelare nel reato di maltrattamenti

In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla proporzionalità della misura implica l'apprezzamento del tipo di recidiva che si intende contestare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi.

Pertanto quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzata da violenza alla persona”, la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza in commento, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il caso È impugnata l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica di Foggia che ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 2 agosto 2022, e per l'effetto applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 1 , 3 e 4 della rubrica cautelare. Rispettivamente con il reato di cui al capo 1 della rubrica si addebitava al ricorrente di aver con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in concorso con altre persone sistematicamente maltrattato gli anziani degenti presso la struttura socio-assistenziale omissis di [ ], umiliandoli e percuotendoli con crudeltà con il reato di cui al capo 3 della rubrica si rimproverava al ricorrente di aver costretto una degente a subire atti sessuali masturbandolo per tre minuti all'esito dell'operazione di igiene intima e accennando a un rapporto orale con violenza consistita in manipolarlo e divaricargli le gambe infine con il reato di cui al capo 4 si contestava, in via provvisoria, al ricorrente, di aver costretto un'altra degente a subire atti sessuali palpandole gli organi genitali. Tutte le rubriche aggravate dalla circostanza di aver posto in essere la condotta nei confronti di una persona in situazione di minorata difesa di aver abusato delle relazioni di prestazione d'opera di aver commesso il fatto in danno di persona ricoverata presso una struttura socio-sanitaria, nonché affette da disabilità. Avverso detta misura proponevano due ricorsi per Cassazione i difensori del ricorrente. Con il primo ricorso l'avvocato della difesa impugnava l'ordinanza per i seguenti due motivi 1 violazione di legge in relazione agli articolo 274, comma 1, lett.a c.p.p. e 275 c.p.p., articolo 606 , comma1, lett b c.p.p. 2 violazione di legge in relazione agli articolo 274 comma 1 lett c c.p.p e 275 c.p.p. articolo 606 comma 1 let b c.p.p. in ordine alla valutazione del pericolo ritenuto talmente intenso da prevedere l'applicazione della misura della custodia cautelare. Il secondo ricorso presentato dall'avvocato della difesa è strutturato su un unico motivo con il quale il ricorrente lamentava la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' articolo 275 c.p.p. con riferimento al principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare disposta. In ordine ai criteri di scelta della misura cautelare il difensore riteneva che la motivazione assunta dal Tribunale cautelare fosse del tutto apparente. Il Procuratore generale concludeva per l'inammissibilità dell'impugnazione. La decisione della Corte La Suprema Corte dopo aver esaminato i motivi di ricorso tutti incentrati sulla critica del provvedimento impugnato in ordine ai criteri di scelta della misura cautelare in carcere ha passato in rassegna quanto dedotto dal Tribunale cautelare in merito alle plurime, reiterate nel tempo, inquietanti, allarmanti e commesse ai danni di soggetti deboli, condotte di soprusi e vessazioni poste in essere dal ricorrente e al pericolo di reiterazione dei reati, in riferimento alle concrete ed attuali esigenze cautelari, che l'intervenuto licenziamento, secondo la giurisprudenza di legittimità, non farebbe venir meno. Osserva la Corte di Cassazione è necessario infatti distinguere i casi in cui è richiesta, ai fini cautelari, una motivazione rafforzata sull'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede-ossia quando la commissione degli illeciti è strettamente connessa all'esistenza di un rapporto qualificato tra l'autore e il bene giuridico tutelato, nel qual caso la ripetizione criminosa specifica può essere agevolata da una particolare qualifica soggettiva rivestita dall'agente reati propri esclusivi , cessata la quale i delitti della stessa specie, potrebbero difficilmente essere reiterati - dai casi in cui la motivazione sull'attualità del pericolo reiteratio criminis prescinde completamente da ciò perché, non venendo in rilievo un tale rapporto qualificato reati comuni , il licenziamento si pone in termini di assoluta indifferenza rispetto all'esigenza cautelare, soprattutto nei casi come nella specie, di reati a condotta violenta, dove il pericolo di reiterazione dei delitti della stessa specie non può essere eliso dalla sospensione o dalla cessazione del rapporto di lavoro, potendo il bisogno cautelare riproporsi in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza del fatto . Nel pervenire a tale conclusione, la Cassazione richiama il principio di diritto in forza del quale, in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla proporzionalità” della misura implica l'apprezzamento del tipo” recidiva che si intende contestare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi pertanto quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzata da violenza alla persona”, la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento Sez. 2, numero 797 del 3/12/2020 dep.2021, Viti, Rv .280470-01 Sez.2, numero 19559 del 25/2/2020 , Amico, Rv279475-01 . Infine sul rilievo relativo ai reati di violenza sessuale ascritti al ricorrente, la Cassazione, sulla base di quanto osservato dal Tribunale cautelare, ha osservato come vi sia una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare, che le difese non hanno saputo superare, con le loro censure mosse all'ordinanza. La Cassazione ricorda che per vincere la doppia presunzione prevista dal 3 comma dell' articolo 275 c.p.p. è necessario che gli atti processuali contengano gli elementi dai quali desumere l'insussistenza dei pericula libertatis , o qualora non li contengano, sia onere dell'indagato che intende vincere la presunzione, richiedere l'allegazione oppure allegare elementi specifici. Nel caso di specie la Cassazione ritiene che il Tribunale abbia fornito positiva dimostrazione della loro sussistenza. In applicazione dei principi di diritto richiamati, la Corte ha rigettato il ricorso e per l'effetto condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Sarno – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. E' impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell'appello proposto da dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 2 agosto 2022 e, per l'effetto, ha applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per i reato di cui ai capi 1 , 3 e 4 della rubrica cautelare. Con il reato di cui al capo 1 della rubrica cautelare reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. , si addebita al ricorrente di aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in concorso con altre persone, sistematicamente maltrattato gli anziani pazienti degenti presso la residenza socio-assistenziale Omissis , umiliandoli e percuotendoli reiteratamente con crudeltà, adoperando sevizie e approfittando della loro età avanzata oltre ottanta anni e delle documentate patologie che ne ostacolavano la privata difesa forme di demenza, morbo di Alzheimer, cecità, difficoltà motorie ecc. in virtù delle quali le vittime erano state dichiarate invalidi civili e/o portatori di disabilità ai sensi della L. n. 104 del 1992 , i fatti commettendo in occasione dello svolgimento del proprio servizio di operatori socio sanitari e abusando delle relazioni derivanti dalla prestazione della loro opera. Gli indagati, in particolare, singolarmente o in concorso tra loro, ponendo in essere condotte sostanzialmente sovrapponibili con cadenza pressoché quotidiana, rivolgevano alle persone offese frasi ingiuriose, minacciose e umilianti urlavano nei loro confronti ordini e intimazioni con fare intimidatorio, li percuotevano con schiaffi al volto e sul corpo, con pugni, scuotimenti afferrandoli per i capelli o per il corpo , con spintoni, colpendoli con oggetti quali cinture di contenzione, asciugamani o il soffione della doccia, cagionando loro lesioni personali, premevano sul loro volto cuscini, lenzuola o indumenti, li sottoponevano a manovre contenitive o manipolatorie irruente e brusche, sputavano loro addosso e, in generale, li sottoponevano a una sere di sistematiche angherie provocando alle persone offese considerevoli sofferenze fisiche e morali. Con le aggravanti di aver adoperato sevizie e agito con crudeltà di aver approfittato di circostanze di persona tali da minorarne la privata difesa di aver abusato delle relazioni di prestazione d'opera di aver commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sociosanitarie, nonché in danno di persone affette da disabilità. Con il reato di cui al capo 3 della rubrica cautelare art. 61 c.p. , n. 5, 11, 11-sexies, art. 609-bis c.p. , si rimprovera al ricorrente di aver costretto R.F. a subire atti sessuali masturbandolo per tre minuti all'esito dell'operazione di igiene intima e accennando a un rapporto orale con violenza consistita nel manipolarlo e divaricargli le gambe, così da violarne la libertà sessuale e tutto ciò approfittando dell'età avanzata della vittima settantasette anni e delle documentate patologie sindrome paranoide e note di decadimento mentale, in virtù delle quali e stato dichiarato invalido civile che ne ostacolavano la privata difesa al punto da renderlo totalmente inerme e incapace di reagire, nonché abusando delle relazioni derivanti dalla prestazione in suo favore della propria opera di operatore socio sanitario. Con le aggravanti di aver approfittato di circostanze di persona tali da minorane la privata difesa di aver abusato delle relazioni di prestazione d'opera di aver commesso il fatto in danno di persona ricoverata presso una struttura sociosanitaria. In Omissis . Infine, con il reato di cui al capo 4 della rubrica cautelare art. 61 c.p. , n. 5, 11, 11-sexies, art. 609-bis c.p. , si contesta, in via provvisoria, al ricorrente di aver costretto, con violenza, B.S. a subire atti sessuali palpandole gli organi genitali con un gesto repentino e irruento, elusivo della libertà sessuale della vittima e da questa non evitabile, essendosi la stessa potuta limitare a esclamare ehi porco Ehi porco fetente Porco fetente, ti faccio vedere io e tutto ciò approfittando dell'età avanzata della vittima ottantadue anni e delle documentate patologie cecità assoluta, difficolta motorie in virtù delle quali e stata dichiarata invalida civile e portatrice di disabilita ai sensi della L. n. 104 del 1992 nonché abusando delle relazioni derivanti dalla prestazione in suo favore della propria opera di operatore sociosanitario. Con le aggravanti di aver approfittato di circostanze di persona tali da minorane la privata difesa di aver abusato delle relazioni di prestazione d'opera di aver commesso il fatto in danno di persona ricoverata presso una struttura sociosanitaria, nonché affetta da disabilità. In Omissis . 2. Il gravame è affidato a due ricorsi per avv. P.R. e per avv. P.A. , i cui motivi saranno di seguito riassunti ai sensi dell' art. 173 disp. att. c.p.p. . 2.1. Con il primo ricorso, per avv. P.R., il ricorrente impugna con due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione all' art. 274 c.p.p. , comma 1, lett. a , e art. 275 c.p.p. , art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b . Sostiene che il pericolo di inquinamento probatorio è stato ipotizzato avuto riguardo alla presunta partecipazione dell'indagato ad un sistema in cui si sarebbero omessi i previsti rapporti di servizio, per occultare le condotte maltrattanti sui degenti della struttura sanitaria, ed alla circostanza che nessuno degli altri colleghi O.S.S. avesse, in precedenza, denunciato dette anomalie, per il timore di subire eventuali ritorsioni. Tali notazioni sarebbero, secondo l'assunto del ricorrente, prive di specificità, ed insufficienti a ritenere il pericolo di inquinamento probatorio nella sua dimensione di concretezza e attualità voluta dalla norma. Invero, il pericolo, in oggetto, deve essere identificato in tutte quelle situazioni in cui l'indagato abbia dimostrato di voler inquinare le prove e deve essere ancorato a comportamenti concreti dell'interessato, a nulla rilevando l'astratta possibilità di una contaminazione probatoria. In particolare, il pericolo de quo implicherebbe la sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. In ipotesi, non è stato dato conto né di esigenze inderogabili e specifiche né di situazioni di concreto e attuale pericolo, tanto è vero che alcuna indicazione del tipo di prova esposta a pericolo sarebbe stata fornita. Alcuna argomentazione, poi, avrebbe offerto il Tribunale di Bari sulla inadeguatezza della misura seppur stringente degli arresti domiciliari ad arginare la ipotizzata esigenza cautelare di contaminazione delle prove. Lo stesso Gip, pur prevedendo un rischio di inquinamento probatorio, aveva ritenuto la misura degli arresti domiciliari idonea a contenere eventuali esigenze e, comunque, la più adeguata al caso di specie, anche in virtù dello stato di incensuratezza dell'indagato, circostanza del tutto ignorata dal Tribunale barese. 2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione all' art. 274 c.p.p. , comma 1, lett. c , e art. 275 c.p.p. , art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b . Afferma che l'impugnata ordinanza avrebbe violato la ratio della norma violata anche con riferimento alla valutazione del pericolo di cui alla lett. c , avendolo ritenuto sussistente e talmente intenso da imporre la massima misura custodiale, pur non operando quella valutazione imprescindibile in termini di attualità e concretezza. Il Tribunale di Bari ha, ad avviso del ricorrente, illogicamente enfatizzato la gravità delle condotte per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione, omettendo ogni valutazione su tutti gli altri parametri rilevanti e normativamente previsti. Con riferimento, poi, al pericolo ex art. 274 c.p.p. , comma 1, lett. c , sarebbe stata considerata la sola gravità dei fatti addebitati. Nel caso di specie, il Tribunale cautelare sarebbe incorso in un errore manifesto laddove ha ritenuto, sulla base della gravità dei fatti, che la personalità dell'indagato fosse particolarmente allarmante e tale da poter esplodere in qualsiasi occasione, anche al di fuori dello specifico contesto in cui aveva avuto modo di manifestarsi struttura Omissis . Osserva che, se fosse sufficiente la valutazione sulla gravità dei fatti, per ritenere sempre concreto e attuale il pericolo di reiterazione delle condotte, ci sarebbe una sorta di applicazione automatica delle misure cautelari, posto che ogni violazione penalmente rilevante deve, di per sé, ritenersi grave e sintomatica di una personalità preoccupante. Il ricorrente è soggetto incensurato, alla sua prima esperienza giudiziaria, che non ha mai posto in essere condotte penalmente rilevanti nell'ambito domestico. L'eventualità che, quindi, l'indagato potesse commettere reati della stessa indole, anche se ristretto in regime di arresti domiciliari, sarebbe frutto di una mera congettura, laddove sarebbero proprio le modalità realizzative della condotta così come ipotizzate dalla pubblica accusa ed il contesto socio-ambientale in cui le stesse sarebbero state consumate, che avrebbero dovuto far ritenere il pericolo de quo insussistente. Negli stessi termini, depone, a suo avviso, un'ulteriore circostanza, parimenti ignorata dal Tribunale barese, ossia l'intervenuto licenziamento del ricorrente, che, non essendo stato impugnato, è definitivo. Detto elemento, farebbe venir meno il carattere dell'attualità del pericolo cautelare, posto che i reati di maltrattamenti e di violenza sessuale, sono stati eseguiti solo nell'ambito lavorativo a mai al di fuori di esso. Ne' questo argomento sarebbe contraddetto dal fatto che ben sarebbe possibile la reiterazione non dello stesso reato, ma di reati della stessa specie. Infatti, anche sotto tale profilo, il principio ragionevolmente richiamato nell'ordinanza impugnata, secondo cui il pericolo di reiteratio criminis non deve essere inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, quanto piuttosto di astratti reati della stessa specie, non sarebbe stato correttamente interpretato, in considerazione degli arresti della giurisprudenza di legittimità richiamati nel motivo di gravame. 2.2. Il secondo ricorso, per avv. P.A., è strutturato sulla base di un unico, complesso, motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all' art. 275 c.p.p. con riferimento al principio di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare disposta art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b ed e . Assume che il provvedimento impugnato, in ordine ai criteri di scelta della misura cautelare da applicare in concreto nei confronti dell'odierno ricorrente, rechi una motivazione meramente apparente. A questo proposito, il ricorrente sottolinea che il provvedimento del Tribunale di Bari ha ritenuto di riformare l'ordinanza cautelare esclusivamente sulla base della gravità delle condotte accertate e dell'entità della pena irrogabile, ritenendo erroneamente la misura coercitiva della detenzione in carcere l'unica idonea a fronteggiare le ravvisate esigenze cautelari. Sul punto, la motivazione dell'ordinanza impugnata si porrebbe in aperta violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale applicata, non avendo il Tribunale indicato le concrete e specifiche ragioni ostative a ritenere che le esigenze cautelari potessero esser soddisfatte con la meno grave misura degli arresti domiciliari, posto che l'incapacità di autocontrollo ipotizzata dal provvedimento era smentita dalla circostanza storica della sottoposizione del ricorrente alla misura domiciliare per un tempo comunque significativo, dal 3 agosto 2022 epoca di sottoposizione alla misura cautelare sino al momento ed oltre in cui è intervenuta la decisione impugnata 28 ottobre 2022 . Ciò posto, quanto all'asserita dal provvedimento impugnato incapacità di autocontrollo da parte del prevenuto, il Tribunale di Bari avrebbe ancorato il proprio convincimento sulla base di un'affermazione apodittica e ricorrendo ad una frase di mero stile, contraddetta o comunque non sorretta dal complesso del compendio indiziario in atti, tant'e che non sarebbe riscontrabile alcuna condotta che, rilevante per il presente procedimento, sarebbe stata tenuta dal ricorrente fuori dal contesto socio ambientale legato alla struttura Omissis . Peraltro, nel pervenire alle censurate valutazioni, il Tribunale cautelare avrebbe, da un lato, fatto derivare l'ipotizzata incapacità di autocontrollo da notazioni che ineriscono a profili del fatto e dei motivi a delinquere indicativi del pericolo di reiterazione, ma non anche della fondata previsione che l'indagato si potesse sottrarre all'osservanza delle prescrizioni connaturate alla misura domiciliare e, dall'altro, avrebbe omesso di considerare e valutare la specifica circostanza, dedotta dalla difesa in sede di discussione dell'appello cautelare, della sottoposizione del ricorrente alla misura degli arresti domiciliari, applicata dal giorno 3 agosto 2022 senza che fosse stata rilevata alcuna violazione delle prescrizioni imposte. Tale dato fattuale si porrebbe, ad avviso del ricorrente, in logica contrapposizione con l'ipotizzata incapacità di autocontrollo, diversamente dall'ipotesi in cui, nel corso dell'applicazione di una misura custodiale domiciliare, pur senza accertate violazioni, fosse stato commesso un reato in relazione al quale si sarebbe dovuto applicare una misura cautelare, assumendo un tale aspetto, nel caso di specie, particolare rilievo. Invece, nel caso in esame, il ricorrente, da quando è stato sottoposto alla misura cautelare, per un periodo comunque considerevole pari a quasi tre mesi , si è attenuto scrupolosamente alle prescrizioni imposte. Altro profilo di censura il ricorrente solleva quanto all'applicazione dell' art. 275 c.p.p. , comma 3, avendo il Tribunale cautelare del tutto omesso di scrutinare, in concreto, gli elementi addotti dalla difesa e volti a superare la presunzione relativa dell'idoneità della misura di massimo rigore. Sul punto, la difesa aveva documentato a mezzo del licenziamento subito dall'indagato come costui avesse reciso ogni legame fattuale con la struttura di degenza ove si sarebbero svolti i fatti di reato oggetto delle imputazioni cautelari. Infine, il Tribunale distrettuale, sotto il profilo delle circostanze idonee a superare le presunzioni cautelari, avrebbe nuovamente omesso di assegnare rilievo al periodo significativo di sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare degli arresti domiciliari, durante il quale l'indagato aveva tenuto una condotta osservante delle prescrizioni imposte, così smentendo, sul piano naturale, l'affermazione fatta dal Tribunale di Bari che aveva ritenuto il prevenuto incapace di autocontrollo. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione osservando che, con riferimento al reato di maltrattamenti, il ricorrente ha prodotto il provvedimento con cui il Gip, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con il divieto di avvicinamento, per la scadenza dei termini di fase, conseguendo da ciò una carenza di interesse sopravvenuta in ordine alla disposta misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di maltrattamenti, non essendo stata la stessa eseguita ed essendo stata, nelle more, sostituita. In ogni caso, il Procuratore generale ha rilevato come le doglianze concernenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito cautelare, fossero manifestamente infondate, sul rilievo che uno dei titoli cautelari è costituito dal delitto di cui all' art. 609-bis c.p. , per il quale vige la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere. Ed il ricorso, sul punto del tutto generico, non evidenzierebbe alcunché in ordine agli elementi che dovrebbero far ritenere elise o attenuate le esigenze cautelari, al netto dello stato di incensuratezza e all'invocato licenziamento. Al riguardo, infatti, quanto all'attualità del pericolo, il Procuratore generale ha ribadito che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all' art. 275 c.p.p. , comma 3, è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall' art. 274 c.p.p. ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall' art. 275 c.p.p. , comma 3, detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe correttamente applicato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione. Ne consegue l'irrilevanza del licenziamento del ricorrente, anche alla luce del principio, recentemente affermato, secondo cui, in tema di esigenze cautelari, rispetto a reati comuni anche a base violenta nella specie tortura , la sospensione disciplinare dal rapporto di lavoro non è idonea a elidere l'attualità del pericolo di reiterazione, in ragione sia della natura interinale del provvedimento amministrativo, sia della finalità di salvaguardia di interessi pubblici concernenti il rapporto di servizio, da questa perseguita. 4. Con memoria difensiva e con ulteriore memoria di replica, il ricorrente ha osservato che gli arresti domiciliari, sofferti dall'inizio dell'esecuzione della misura, avrebbero di fatto dimostrato la loro idoneità per la tutela degli interessi cautelari, atteso che, in tale lasso di tempo, non sarebbero stati riscontrati episodi di violazioni delle prescrizioni, né altre controindicazioni rispetto al principio dell'auto contenimento, sottolineando, ancora una volta, come anche il licenziamento e l'incensuratezza costituissero dati dimostrativi della idoneità della misura custodiale in atto, senza necessità, pertanto, che gli arresti domiciliari fossero sostituiti con la misura cautelare in carcere. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso, che si incentrano tutti sulla critica del provvedimento impugnato in ordine ai criteri di scelta della misura della custodia cautelare in carcere, possono essere congiuntamente esaminati. Essi non sono fondati. 2. Dopo aver compiutamente delineato da pagina 5 a pagina 16 dell'ordinanza impugnata il grave quadro indiziario posto a carico del ricorrente, connotato da condotte plurime, reiterate nel tempo, inquietanti, allarmanti e commesse ai danni di soggetti deboli, bisognosi di cure e di attenzioni anziché di soprusi e vessazioni di ogni genere, disumane e con punte, anche estreme, di crudeltà, il Tribunale cautelare - per come si evince dai fatti compendiati nelle provvisorie imputazioni ed accertati anche sulla base di servizi di videosorveglianza appositamente attivati - ha sottolineato, quanto al quadro cautelare, la sussistenza, in concreto, del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per le quali si procede maltrattamenti e violenza sessuale , tanto proprio sulla base dei fatti addebitati al ricorrente, ritenuti non estemporanei e non occasionali ma piuttosto sintomatici di consolidate anomalie comportamentali, come comprovato dalla loro sistematica reiterazione in danno di diversi anziani e indifesi pazienti della struttura Omissis . A tal proposito, il tribunale distrettuale ha ribadito come il ricorrente avesse posto in essere reiterate condotte degradanti, vessatorie e umilianti, sia sul piano fisico che morale, in danno di plurimi degenti, anche di difficile gestione, affidati alle sue cure ed attraverso condotte sistematiche, crudeli e realizzate in totale spregio delle regole che sovraintendevano alla sua funzione, attingendo soggetti deboli e incapaci di potersi difendere ed inducendo in questi ultimi reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto e le invocazioni di aiuto. Il ricorrente aveva cioè adottato, secondo l'attuale stato della progressione processuale, gestualità violente e non necessarie nelle fasi di assistenza agli anziani degenti e ciò facendo in modo sistematico, usando anche, e ripetutamente, espressioni gratuitamente aggressive ed offensive, spingendosi sino a violare in due occasioni la loro integrità sessuale. La visione dei filmati, acquisiti al corredo processuale, restituiva, secondo quanto emerge dal testo dell'ordinanza impugnata, un quadro raccapricciante, fatto di violenze e umiliazioni che si manifestavano nella loro estrema gravità, in quanto commesse ai danni di persone inermi, in condizione di evidente impotenza e debolezza, le quali, anziché trovare l'assistenza specializzata di cui avrebbero avuto bisogno, subivano trattamenti afflittivi, inutilmente crudeli e disumani. Sulla base di ciò, il Tribunale cautelare ha ragionevolmente affermato come siffatte modalità delle condotte fossero indicative di una cieca e incontrollata brutalità, pronta ad esplodere in qualsiasi occasione, evidentemente anche al di fuori dello specifico contesto in cui avevano avuto modo di manifestarsi, ossia la struttura di degenza Omissis . Dopo aver affermato, in aderenza agli approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato principio, peraltro, condiviso nei ricorsi , il Tribunale della libertà ha stimato irrilevante, ai fini della valutazione di esistenza di concrete e attuali esigenze cautelari, l'intervenuto licenziamento del ricorrente dalla struttura sociosanitaria perché, concernendo le imputazioni cautelari reati comuni e non reati propri, il pericolo attuale e concreto di recidiva era svincolato dal riferimento circa la perdita, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, della qualifica giuridica soggettiva, potendo la reiterazione criminosa specifica realizzarsi a prescindere dal licenziamento. Il ragionamento svolto dal Tribunale è ineccepibile è necessario infatti distinguere i casi in cui è richiesta, ai fini cautelari, una motivazione rafforzata sull'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede - ossia quando la commissione degli illeciti è strettamente connessa all'esistenza di un rapporto qualificato tra l'autore e il bene giuridico tutelato, nel qual caso la ripetizione criminosa specifica può essere agevolata da una particolare qualifica giuridica soggettiva rivestita dall'agente reati propri esclusivi , cessata la quale i delitti della stessa specie potrebbero difficilmente essere reiterati - dai casi in cui la motivazione sull'attualità del pericolo di reiteratio criminis prescinde completamente da ciò perché, non venendo in rilievo un tale rapporto qualificato reati comuni , il licenziamento si pone in termini di assoluta indifferenza rispetto all'esigenza da cautelare, soprattutto nei casi, come nella specie, di reati a condotta violenta, dove il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie non può essere eliso dalla sospensione o dalla cessazione del rapporto di lavoro, potendo il bisogno cautelare riproporsi in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza di fatto. Il Tribunale barese ha poi ritenuto sussistente anche il pericolo di inquinamento probatorio, esigenza cautelare che, per quanto emerge dal testo dell'ordinanza impugnata, non è risultata superata dalla acquisizione delle immagini videoregistrate, che hanno visto la partecipazione diretta del ricorrente a un sistema, condiviso con gli altri coindagati, in cui si era soliti omettere di predisporre i previsti rapporti di servizio ovvero si predisponevano rapportini di comodo , al fine di prospettare una sorta di giustificazione alle lesioni riscontrate sui degenti presso la struttura sanitaria e, per tale via, occultare le condotte maltrattanti di cui i correi si rendevano responsabili. Sulla base di ciò, tenuto conto anche della estrema gravità dei fatti-reato oggetto delle provvisorie contestazioni, della personalità dell'indagato, come lumeggiata dalle circostanze del caso concreto con conseguente irrilevanza della sua incensuratezza , dell'intensità del dolo caratterizzante i reati posti in essere dal ricorrente, della concretezza e attualità delle esigenze cautelari sottese al caso di specie, il Tribunale cautelare ha ritenuto che la misura degli arresti domiciliari non potesse ritenersi adeguata per la salvaguardia del dato cautelare, in quanto rimessa alla spontanea osservanza di chi vi è sottoposto ed avendo l'indagato invece già concretamente dimostrato un'assoluta assenza di freni inibitori e una totale incapacità di autocontrollo. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale si è attenuto al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale, in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla proporzionalità della misura implica l'apprezzamento del tipo di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi pertanto, quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da violenza alla persona , la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470 - 01 Sez. 2, n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475 - 01 . Laddove, nella specie, le modalità delle condotte e la negativa personalità del ricorrente, incapace di controllare i propri impulsi e la propria aggressività, ha indotto i giudici dell'appello cautelare a fondare un giudizio di pericolosità i cui connotati comportano l'impossibilità di confidare sulla puntuale osservanza delle prescrizioni che accedono alla misura domestica. 3. Oltre a ciò, il Tribunale ha osservato come, in relazione ai reati di violenza sessuale ascritti al ricorrente, fosse operativo il disposto di cui all' art. 275 c.p.p. , comma 3, che pone una presunzione, ancorché relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non essendo stati acquisiti elementi dai quali risultasse l'insussistenza delle esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altre misure e dovendosi anzitutto considerare che i fatti di violenza sessuale, emersi solo grazie al breve periodo di monitoraggio occulto, svolto mediante intercettazioni audio-video, fossero stati reiterati e risalissero a tempi alquanto recenti. L'ordinanza impugnata ha, ancora una volta, rimarcato come si trattasse di condotte particolarmente riprovevoli, denotanti una predilezione dell'indagato nel dare sfogo ai propri turpi istinti, approfittando peraltro delle condizioni di debolezza altrui, a fronte delle quali non risultava che egli avesse intrapreso alcun percorso di affrancamento dalle sue insane pulsioni ovvero di seria rivisitazione critica del proprio operato, così da dimostrare una qualche forma di ravvedimento, ribadendo che il licenziamento fosse inidoneo a superare la suddetta presunzione, in quanto insufficiente ad elidere il pericolo di recidiva e la sua attualità. 4. Al cospetto di ciò, i rilievi del ricorrente si incentrano su tre principali aspetti la dimostrata capacità di autodisciplina desumibile dal fatto che egli avrebbe osservato le prescrizioni imposte con la misura domiciliare originariamente applicata, lo stato di incensuratezza dell'indagato e il suo licenziamento dalla struttura sociosanitaria all'interno della quale i reati sub iudice sono stati accertarti, licenziamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo, conseguendo da ciò l'esclusione, a suo avviso, del pericolo di recidiva, a maggior ragione in regime di arresti domiciliari. Osserva la Corte che, allorquando un presidio cautelare è disposto in relazione a reati per i quali vige la presunzione, ancorché relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere, le regole di giudizio che governano il quadro cautelare e la scelta della misura hanno contenuto speciale rispetto alle regole che ordinariamente disciplinano la materia cautelare, prevalendo su queste ultime. Ne consegue che, nel caso di reati che rientrano nel novero di quelli tipizzati nell' art. 275 c.p.p. , comma 3, la leva cautelare è esclusa o può essere graduata, in maniera da non rendere necessaria l'applicazione della custodia cautelare in carcere, solo qualora risulti dagli atti l'insussistenza delle esigenze cautelari ovvero nei casi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. In altri termini, per vincere la doppia presunzione, prevista dall' art. 275 c.p.p. , comma 3, è necessario che gli atti processuali contengano gli elementi dai quali desumere l'insussistenza dei pericula libertatis o, qualora non li contengano, è onere dell'indagato, che intenda vincere la presunzione, richiedere al pubblico ministero l'allegazione oppure allegare elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, in modo che il giudice cautelare possa vagliarli pronunciandosi, con logica ed adeguata motivazione, sulla loro idoneità a vincere o meno la presunzione cautelare. Questo dimostra che le presunzioni cautelari, anche se iuris tantum, impattano sul contenuto dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti de libertate, nel senso che il giudice, in presenza di presunzioni stabilite dalla legge, può limitarsi ad attestarne l'esistenza, a meno che dagli atti non risulti il contrario o l'indagato abbia allegato elementi idonei a destrutturarle, nel qual caso l'obbligo di motivazione del giudice si fa più stringente qualora intenda predicare l'esistenza dei pericula libertatis. Nel caso in esame, è fuori discussione l'esistenza delle esigenze cautelari, posto che il Tribunale della libertà, il quale avrebbe potuto ritenerle anche solo presunte, ha fornito addirittura positiva dimostrazione della loro sussistenza, quanto meno di quelle di cui all' art. 274 c.p.p. , comma 1, lett. a e c , cosicché i rilievi del ricorrente - che mirano, nel caso in esame, a contestare la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto adeguata la misura custodiale carceraria - avrebbero senso se svolti in direzione del binario relativo al procedimento cautelare ordinario, ma in quello speciale, all'interno del quale l'adeguatezza della misura è stabilita, sia pure iuris tantum, dalla legge, la doglianza deve essere parametrata sugli elementi specifici che, esistenti in atti o allegati dalla parte interessata, depongono per l'inadeguatezza della custodia cautelare in carcere e per l'idoneità di altre misure meno afflittive a contenere il bisogno cautelare. Ciò posto, gli sforzi del ricorrente si sono concentrati sull'esigenza di cui all' art. 274 c.p.p. , comma 1, lett. c , lasciando impregiudicate le altre pericolo di fuga e di inquinamento probatorio e, quanto a quest'ultima, al di là di una generica ed esclusiva presa di posizione sull'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio , circostanza, questa, già di per sé indicativa dell'infondatezza dell'impugnazione. In buona sostanza, poi, alcun elemento è stato indicato ex adverso per superarle, per cui alcun rilievo può essere dato al fatto che, nel periodo di esecuzione degli arresti domiciliari, non sarebbero risultate violazioni delle prescrizioni, sia perché tale aspetto non risulta, per quanto emerge dal testo del provvedimento impugnato, essere stato sottoposto al vaglio del giudice cautelare nel ricorso, non autosufficiente sul punto, è peraltro espressamente affermato che il rilievo sarebbe stato sollevato solo nel corso della discussione , ma soprattutto perché il Tribunale cautelare ha, come in precedenza riportato, sottolineato, sulla base delle modalità comportamentali e della incredibile progressione criminosa, l'esistenza di elementi concreti che depongono, in presenza di atti di inaudita crudeltà e violenza, per l'assoluta mancanza di autodisciplina da parte del ricorrente, incapace, all'evidenza, di controllare gli impulsi violenti, posto che il Collegio cautelare, avendo rilevato il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati appunto da violenza alla persona , ha implicitamente ritenuto, all'esito di un severo esame della personalità dell'accusato, che l'elemento addotto fosse sprovvisto del requisito di specificità richiesto per vincere la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, così confermando che la misura degli arresti domiciliari fosse ex lege inadeguata per la salvaguardia dei bisogni cautelari. Peraltro, se il giudice cautelare, in determinati casi, deve o può tenere conto, con congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, del fatto che l'indagato abbia osservato le prescrizioni cautelari, a dimostrazione dell'esistenza di condotte allineate al principio di autodisciplina, un tale orientamento non si estende automaticamente ai casi, come quello in esame, in cui il pubblico ministero impugni, con l'appello cautelare, l'ordinanza con la quale rivendichi l'applicazione di una misura coercitiva più grave perché, in tali casi, si deve, al più, tenere conto del lasso di tempo - necessariamente breve e, dunque, inidoneo a comprovare che l'indagato abbia disciplinatamente osservato le prescrizioni cautelari - trascorso tra il momento di esecuzione della misura e il momento di presentazione dell'impugnazione, in quanto il comportamento tenuto nel periodo successivo può essere equivoco e soltanto strumentale a contrastare il devolutum, cosicché, in presenza di reati che radicano presunzioni cautelari, il tempo successivo alla pendenza dell'appello cautelare deve ritenersi del tutto neutro, potendo rivelarsi inidoneo a vincere la presunzione la quale, invece, esige, per essere superata, l'aggancio ad elementi processualmente certi ed univoci, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato. Ne' il giudice cautelare, in presenza di una presunzione relativa a sostegno del pericolo di inquinamento probatorio, è onerato di una motivazione, come erroneamente il ricorrente mostra di ritenere, diretta ad indicare la sussistenza delle specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova ovvero è onerato di fissare la data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere. Proprio perché anche una tale esigenza è iuris tantum presunta, il giudice de libertate, nei procedimenti retti dalle presunzioni cautelari, non ha alcun obbligo di motivazione in tal senso e spetta all'indagato indicare gli elementi contrari che depongono per l'insussistenza certa dell'esigenza, diversamente ammettendosi un'inammissibile sovrapposizione tra procedimenti cautelari che seguono, ex positivo iure, regole diverse. Infine, anche l'incensuratezza dell'indagato ed il suo licenziamento sono stati ritenuti, con logica ed adeguata motivazione cfr. par. 2 del considerato in diritto , del tutto subvalenti rispetto al pericolo di recidiva e ai modi per contenerlo, risultando, a maggior ragione, inadeguati a vincere la presunzione cautelare ex art. 274 c.p.p. , comma 1, lett. c . 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso vada rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all 'art. 28 reg. esec. c.p.p In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 , in quanto imposto dalla legge.