Quali condizioni legittimano la celebrazione del processo, anche in assenza dell’imputato?

La disposizione di cui all’art. 420- bis c.p.p. indica una serie di condizioni che legittimano, anche in assenza dell’imputato, la celebrazione del processo a suo carico in quanto a conoscenza del processo.

Un imputato ricorre in Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che avrebbe rigettato l' istanza di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza con la quale è stato condannato alla pena di due anni e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all' art. 346 c.p. Egli deduce l'erronea conclusione della Corte territoriale che ha ritenuto che lo stesso avesse avuto conoscenza del processo a suo carico avendo avuto un contatto con il difensore d'ufficio. La doglianza è inammissibile. Il sistema delle notifiche prevede una serie di situazioni che , ai fini della rescissione del giudicato ai sensi dell' art. 629- bis c.p.p. , impongono al giudice l'apprezzamento di situazioni di fatto allegate e dimostrate dall'imputato che possano avere determinato la effettiva mancata conoscenza del processo , anche in presenza di una notifica formalmente regolare. La valutazione di tutti i presupposti che concorrono alla formazione del sub procedimento di notifica, è necessaria nei casi in cui l'imputato sia assistito dal difensore di ufficio poichè, in tale evenienza, è presumibile ma non certa la esistenza della instaurazione del rapporto tra imputato e difensore, soprattutto quando ci si trovi in presenza di persone prive di effettivo domicilio . Nel caso di specie si precisa che la presenza della notifica per compiuta giacenza dell'atto introduttivo del giudizio per l'udienza in questione, esclude che l'accusato non avesse avuto conoscenza del processo a suo carico . Il Collegio evidenzia che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio per compiuta giacenza non corrisponde alla omessa notifica dell'avviso per irreperibilità del destinatario. Il presupposto della regolarità della citazione all'udienza per effetto della notifica per compiuta giacenza dell'avviso di fissazione dell'udienza eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto in fase di indagini presuppone che l'agente postale addetto abbia cercato sul posto la persona destinataria della notifica accertandone la temporanea assenza, che è cosa diversa dalla irreperibilità nei luoghi di notifica o di impossibilità per altre ragioni di eseguire la notifica . E ribadisce, inoltre, che al giudice della rescissione spetta valutare la sintomatic9ità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell' art. 420- bis c.p.p. , autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza . Per tutti questi motivi, ne consegue l'inammissibilità del ricorso .

Presidente Di Stefano – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. H.A.A. chiede l'annullamento dell'ordinanza del 28 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano del 11 febbraio 2019 irrevocabile il 7 aprile 2021 con la quale è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all' art. 346 c.p. commesso l' omissis . 2.11 ricorrente denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione sulla ritenuta conoscenza del processo, celebrato in assenza dell'imputato. Deduce che è erronea la conclusione della Corte di merito secondo cui l'imputato aveva avuto conoscenza del processo a suo carico avendo avuto un contatto con il difensore di ufficio. Non rileva, invero, la dichiarazione del difensore che aveva chiesto il rinvio del dibattimento, per procedere all'interrogatorio dell'imputato, a dimostrazione della conoscenza del processo. La Corte di merito ha illogicamente valutato una circostanza, ricavabile dal mero verbale sintetico, in cui il difensore faceva riferimento ad una telefonata intercorsa con l'assistito, anche tenuto conto che il rinvio non veniva accordato, poiché tale contatto peraltro telefonico non era idoneo a comprovare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e tanto più che l'imputato si trovava detenuto circostanza che, se effettivamente il difensore avesse contattato l'imputato, avrebbe legittimato la richiesta di rinvio per disporne la traduzione o la richiesta all'autorità giudiziaria ad autorizzarne l'allontanamento dal regime degli arresti domiciliari . L'imputato aveva effettuato la elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari contenuta in un atto che non recava indicazione dell'esatto procedimento pendente a suo carico e inidonea a comprovare la conoscenza del processo a fronte di notifiche eseguite a mezzo posta, perfezionatesi per compiuta giacenza. Considerato in diritto 1.I1 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati in relazione all'apprezzamento della situazione di fatto che ha legittimato la trattazione del dibattimento di primo grado in assenza dell'imputato perché a conoscenza dello stesso. La disposizione di cui all' art. 420-bis c.p.p. indica una serie di condizioni che legittimano, anche in assenza dell'imputato, la celebrazione del processo a suo carico in quanto a conoscenza del processo. È immediatamente sintomatica di tale conoscenza, la notifica personale dell'avviso dell'udienza. Il sistema delle notifiche, tuttavia, non si esaurisce in tale modalità e prevede una gamma di situazioni disciplinate dagli artt. 157 e ss. c.p.p. che, ai fini della rescissione del giudicato ai sensi dell' art. 629-bis c.p.p. , impongono al giudice l'apprezzamento di situazioni di fatto allegate e dimostrate dall'imputato che possano avere determinato la effettiva mancata conoscenza del processo, anche in presenza di una notifica formalmente regolare. La valutazione di tutti i presupposti che concorrono alla formazione del sub procedimento di notifica, è necessaria nei casi in cui l'imputato sia assistito da difensore di ufficio poiché, in tale evenienza, è presumibile ma non certa la esistenza della instaurazione del rapporto tra imputato e difensore, soprattutto quando ci si trovi in presenza di persone prive di effettivo domicilio. Nel caso in esame è accertata una precisa circostanza che, in presenza della notifica per compiuta giacenza dell'atto introduttivo del giudizio per l'udienza del 12 dicembre 2018, rafforzata dalla notifica del medesimo atto ai sensi dell' art. 161, comma 4 c.p.p. neppure necessaria , esclude che l'imputato non avesse avuto conoscenza del processo a suo carico. Correttamente, infatti, la Corte di merito ha valorizzato, al fine di ritenere accertata la effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato e tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo, la dichiarazione del difensore di ufficio, riportata nel verbale di udienza del 7 gennaio 2019, di avere avuto un contatto telefonico con l'imputato fin dalla prima udienza e concordato di chiederne l'interrogatorio. Non sono rilevanti le ragioni per le quali la richiesta di rinvio del dibattimento non è stata accolta dal Tribunale, ma non può dubitarsi dell'attendibilità della dichiarazione del difensore di ufficio nella parte in cui ha allegato di avere avuto un contatto significativo con l'imputato chiedendo il rinvio per l'espletamento di una tipologia di atto che avrebbe dovuto essere compiuto nel processo con la partecipazione dell'imputato e con questi già concordato. Nè rileva che l'allegazione non fosse altrimenti documentata essendo sufficiente, in ragione della qualità personale del dichiarante - trattandosi di difensore che assisteva di ufficio l'imputato - la mera dichiarazione riportata a verbale nè le modalità telefoniche della comunicazione con l'assistito poiché particolari modalità di documentazione sono previste solo con riferimento ad atti dispositivi o aventi valore probatorio svolti nel processo. Neppure si comprende, in tale contesto, quale rilievo possa avere avuto la circostanza che al momento della celebrazione dell'udienza del 7 gennaio 2019 l'imputato si trovasse detenuto la deduzione difensiva svolta con il ricorso è generica non si comprende neppure se l'imputato, libero nel processo in esame, fosse detenuto in regime detentivo o agli arresti domiciliari ma certamente nessuna di tali condizioni era tale da impedire contatti telefonici tra assistito e difensore. In ogni caso, portare a conoscenza o meno dell'autorità giudiziaria la notizia sullo stato di detenzione dell'imputato, in vista della richiesta di rinvio, costituiva oggetto di una legittima strategia difensiva del difensore dell'imputato. Si deve, per completezza, rilevare che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio per compiuta giacenza non corrisponde alla omessa notifica dell'avviso per irreperibilità del destinatario a questo riguardo il difensore ha erroneamente richiamato il precedente di questa Corte costituito dalla sentenza n. 14753 del 14 aprile 2022 . Il presupposto della regolarità della citazione all'udienza per effetto della notifica per compiuta giacenza dell'avviso di fissazione dell'udienza eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto in fase di indagini iter che si perfeziona con il recapito della raccomandata che avvisa l'imputato del deposito dell'atto presso l'ufficio postale presuppone che l'agente postale addetto abbia cercato sul posto la persona destinataria della notifica accertandone la temporanea assenza, che è cosa diversa dalla irreperibilità nei luoghi di notifica o di impossibilità per altre ragioni di eseguire la notifica situazioni che impongono altre e ulteriori modalità di notifica . La modalità per compiuta giacenza esclude che, nel caso in esame, ci si trovasse in presenza di un imputato irreperibile perché privo di effettivo domicilio, situazione, per vero, neppure allegata dal difensore. Va, infine, osservato che, ai fini della rescissione del giudicato di cui all' art. 629-bis c.p.p. , la inefficacia ai fini della conoscenza del processo della notifica per compiuta giacenza non può essere contestata in astratto, attraverso un rilievo generico, quale quello della natura meramente presuntiva della conoscenza del processo per effetto della modalità di notifica seguita, ma attraverso la prova rigorosa, a cura di chi la invoca, di circostanze di fatto o eventi che abbiano, altresì, causato la mancata conoscenza del processo. Questa Corte, nel tracciare le differenze tra gli istituti dell'incidente di esecuzione e la rescissione del giudicato di cui all' art. 629-bis c.p.p. , ha precisato, con specifico riferimento alle nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, che tali nullità non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell' art. 670 c.p.p. , in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell' art. 629-bis c.p.p. , l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 , dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 . La sentenza richiamata è chiara nel ribadire - anche in presenza di una situazione patologica, quale quella delle nullità derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore -, in linea con la funzione dell'istituto di cui all' art. 629-bis c.p.p. , come al giudice della rescissione sia rimesso il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell' art. 420-bis c.p.p. , autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza l'imputato, dunque, ha l'onere di allegare non tanto gli elementi che abbiano determinato la nullità del processo a suo carico ormai coperte dal giudicato , ma proprio gli elementi che hanno determinato l'ignoranza del processo a lui non imputabile. Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che, in presenza della notifica formalmente regolare, eseguita per compiuta giacenza, presso il domicilio dichiarato dall'imputato nella fase delle indagini, può essere ritenuta sintomatica della conoscenza del processo la dichiarazione del difensore di ufficio, riportata a verbale, di avere avuto un contatto telefonico con l'assistito in vista dell'udienza e concordando di chiederne l'interrogatorio, in quanto significativa sia della effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'assistito che della conoscenza del processo da parte dell'imputato. 3.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.