Termine decennale di prescrizione per il rimborso anche se il credito IVA è stato erroneamente chiesto in compensazione

Si applica il termine decennale di prescrizione per la richiesta di rimborso del credito IVA maturato dalla società in liquidazione anche se esposto erroneamente in dichiarazione per la compensazione.

Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 15618 del 1° giugno 2023 , con cui ha accolto il ricorso di una società. Prescrizione decennale del credito IVA L'esposizione di un credito IVA nella dichiarazione annuale fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione . Ne deriva che il relativo credito del contribuente è soggetto all' ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non al termine biennale di decadenza previsto dall' art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso cfr. da ultimo Cass. n. 4559/2017 e n. 11628/2018 . In particolare, è stato affermato che ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dall'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e quindi soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui all' art. 21 d.lgs. n. 546/1992 , applicabile in via sussidiaria e residuale solo in mancanza di disposizione specifiche , proprio perché l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo Cass. n. 2005/2014 n. 7684/2012, n. 7685/2012 e n. 14070/2012 n. 13920/2011 e n. 20039/2011 n. 9794/2010 e n. 25318/2010 n. 27948/2009 e, da ultimo n. 1146/2018 . Siffatta soluzione ermeneutica è del resto coerente con il diritto comunitario , poiché, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati v. Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C-590/14, Idexx 8 maggio 2008, in causa C 95/07 e C-96/07, Ecotrade 27 settembre 2007, in causa C 146/05, Coilee , essendo il diritto al ristoro dell'IVA versata a monte basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità cfr. Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C 438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazione d'attività 18 dicembre 1997, in cause riunite C-286/94, C-340/95, C 401/95, C-47/96, Molenheide e altri . Secondo Cass. n. 27371/2020 , va negato il rimborso IVA per il contribuente quando è trascorso il termine di prescrizione decennale e il relativo corso non risulti interrotto da un riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione finanziaria è infatti escluso che possa ritenersi tale la stampata con i dati sulla dichiarazione dei redditi che la parte privata si è procurata dall'ufficio finanziario. E ciò perché un mero atto interno non può avere effetti ex art. 2944 c.c. l'esternazione deve provenire dal titolare dell'organo cui è attribuito il potere di rappresentare l'ente, non da un qualsiasi impiegato. Sul punto si ricorda che secondo l' art. 2944 c.c. la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere . L'interruzione ha luogo perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell'altrui diritto ad esempio, si riconosce debitore promettendo il pagamento appena possibile , anche se continui comunque l'inattività del titolare. L'orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che il riconoscimento dettato dalla presente disposizione non debba per forza coincidere con il riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., ossia con la dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro soggetto, ma che possa altresì realizzarsi mediante qualsivoglia comportamento che produca l'ammissione dell'esistenza del diritto . Sul punto la Cassazione precisa però che il riconoscimento del diritto interrompe il corso del termine se ha natura volontaria, consapevole, inequivoca e recettizia. E nella specie manca sicuramente il requisito dell' esternazione che è indispensabile per manifestare la portata ricognitiva anche alla controparte del rapporto. Ma che non può consistere nella mera stampa di un atto interno alla pubblica amministrazione che non fa sorgere obblighi a carico dell'erario cfr. Cass. n. 8248/2000 . Caso concreto Sbaglia la Ctr ad escludere la richiesta di rimborso del credito IVA esposto, sia pure per errore, ai fini della relativa compensazione, da una società pacificamente in liquidazione all'atto della presentazione della dichiarazione, nel termine ordinario decennale di prescrizione. In tema di IVA, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, ma la compensazione non può più essere effettuata, come nell'ipotesi di cessazione dell'attività da intendersi quale messa in liquidazione della società, comunicata all'autorità che aveva rilasciato la licenza e non invece quale suo scioglimento o sua cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso ovvero morte del contribuente si applica il termine ordinario decennale di prescrizione e non quello biennale cfr. Cass. n. 5893/2019 e n. 24655/2022 . In tali casi, infatti, è irrilevante che i crediti siano indicati dal contribuente come da utilizzare in compensazione, in vista della prosecuzione dell'attività d'impresa, anziché quali crediti di cui si invocava il rimborso, considerato che avendo cessata l'attività di impresa al contribuente non restava altra via che quella di chiedere il rimborso del credito esattamente indicato nella dichiarazione dei redditi cfr. Cass. n. 6876/2021 . Peraltro, anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'amministrazione finanziaria è comunque tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente il quale, in caso di contestazione , dovrà assolvere l'onere probatorio sullo stesso gravante cfr. Cass. n. 1822/2019 .

Presidente Luciotti – Relatore Chiesi Rilevato che la C.T.P. di Roma rigettò, con sentenza n. 23522/20/2017, il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE aveva negato, per intervenuta decadenza, il rimborso richiesto dalla INSULAE NANTES rispetto ad un credito I.V.A. maturato per l'anno 2010 che avverso tale decisione la ACQUATECNO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., D.T.F., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SOLIDUS S.R.L., nonché T.P., tutti nella qualità di soci della INSULAE NANTES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, proposero appello innanzi alla C.T.R. della Lazio che, con sentenza n. 4386/2021 , depositata il 04/10/2021 a propria volta rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, essendo stato il credito I.V.A. per cui è causa esposto nella dichiarazione presentata il 21/09/2011 ai fini della relativa compensazione e, dunque, allorché la società INSULAE NANTES era già stata posta in liquidazione, né essendo stata la detta dichiarazione rettificata, al momento della successiva presentazione, in data 14/10/2015, dell'istanza di rimborso per il medesimo credito, il termine biennale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 doveva considerarsi elasso, posto che, per effetto dello stato di liquidazione in cui versava, la detta società avrebbe dovuto chiedere il rimborso dell'IVA in eccedenza, piuttosto che la compensazione la richiesta di rimborso veniva presentata nella prossimità della scadenza dei termini per eventuali verifiche. Il comportamento scelto dalla contribuente ha di fatto vanificato la possibilità di verifica dell'Ufficio. Che si sarebbe potuto regolarmente espletare se vi fosse stata la rettifica e se la richiesta di rimborso fosse stata attivata nel termine biennale cfr. sentenza impugnata, p. 3 della motivazione, sub p. 8.3 che avverso tale decisione la ACQUATECNO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., D.T.F., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SOLIDUS S.R.L., nonché T.P., tutti nella qualità di soci della INSULAE NANTES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE. Considerato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e dell' art. 2946 c.c. cfr. ricorso, p. 6 , per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato essi odierni ricorrenti decaduti dal diritto al rimborso del credito I.V.A. maturato dalla INSULAE NANTES là dove, al contrario, per effetto della cessazione dell'attività da parte di quest'ultima, conseguente alla sua messa in liquidazione, l'esposizione del credito in dichiarazione ai fini della compensazione faceva comunque emergere la volontà della contribuente di ripetere dall'erario l'eccedenza corrisposta, ripetizione ottenibile, peraltro, unicamente con istanza di rimborso da presentare nell'ordinario termine decennale di prescrizione che il motivo è fondato che è noto che, in tema di I.V.A., l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale RX4 , che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, Cass., Sez. 6-5, 5.12.2022, n. 35717, Rv. 666583-01 che, a precisazione del consolidato principio che precede, è stato, tuttavia, chiarito che, pur in presenza di erronea esposizione in dichiarazione, cionondimeno non si applica al rimborso il termine di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, quanto, piuttosto, il termine ordinario decennale di prescrizione, là dove la compensazione non possa più essere effettuata, come, per l'appunto, nell'ipotesi di cessazione dell'attività - da intendersi quale messa in liquidazione della società, comunicata all'autorità che aveva rilasciato la licenza e non, invece, quale suo scioglimento o sua cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso cfr. Cass., Sez. 6-5, 28.2.2019, n. 5893, Rv. 653072-01 - ovvero morte del contribuente Cass., Sez. 5, 10.8.2022, n. 24655 , Rv. 66579601 in tali casi eccezionali, infatti, resta irrilevante che detti crediti siano stati indicati dal contribuente come da utilizzare in compensazione in vista della prosecuzione dell'attività d'impresa , anziché senz'altro quali crediti di cui si invocava il rimborso, considerato che avendo cessato l'attività di impresa al contribuente non restava altra via che quella di chiedere il rimborso del credito esattamente indicato nella dichiarazione dei redditi cfr., in particolare, Cass., Sez. 5, 11.3.2021, n. 6876 , non massimata, p. 3, terzultimo cpv. che tali principi sono stati, all'evidenza, disattesi dalla C.T.R., la quale, in presenza di credito I.V.A. esposto sia pure erroneamente ai fini della relativa compensazione, da una società pacificamente in liquidazione all'atto della presentazione della dichiarazione, ha invece escluso che detto credito potesse essere chiesto a rimborso nel termine ordinario decennale di prescrizione fermo restando - cfr. controricorso dell'AGENZIA - che anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è comunque tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente il quale, in caso di contestazione, dovrà assolvere all'onere probatorio sullo stesso gravante arg. da Cass., Sez. 5, 23.1.2019, n. 1822 , Rv. 652366-01 che quanto precede determina l'assorbimento delle ulteriori questioni svolte con il motivo in esame Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.