La sanzione dell’inammissibilità dell’atto di impugnazione è prevista dalla legislazione pandemica solo quando manchi la sottoscrizione digitale. Non rilevano pertanto la violazione dei passaggi intermedi di formazione del documento informatico.
Questo il principio di diritto affermato dalla quarta sezione di legittimità, che si allinea nel solco di altri recenti arresti da ultimo, numero 22708/23, ma in contrasto con la numero 32917/2022 , e dispone l'annullamento della rilevata inammissibilità del tribunale del riesame, con rinvio per il proseguo nel merito del gravame cautelare. In sostanza, per i Giudici di Cassazione, come avvenuto nel caso di specie, qualora l'atto nativo digitale di impugnazione, dopo la sua stesura con un programma di videoscrittura, viene stampato e successivamente scannerizzato e ritrasformato così in atto digitale , con formato immagine ed apposta infine la firma digitale, nessuna inutilizzabilità potrà essere dichiarata. La diversa prospettiva dei giudici cautelari di merito Di tutt'altro avviso la prospettiva del Tribunale del riesame secondo cui l'atto non era stato generato con lo strumento informatico e trasmesso con firma digitale, ma formato in modalità cartacea, sottoscritto dal difensore e successivamente scansionato e trasmesso in via telematica alla cancelleria. Pertanto, benché l'atto fosse provvisto di firma digitale e fossero state utilizzate le caselle di posta dedicate, costituiva la rappresentazione grafica del documento originario che era rimasto nella disponibilità del ricorrente , con la conseguenza che quella che era stata inoltrata era solo una copia, ovvero la riproduzione per scansione di immagini di un atto redatto e sottoscritto dal difensore dell'imputato. Il contrasto sulle conseguenze del mancato rispetto dei passaggi digitali dell'atto di gravame Per i giudici del riesame, il gravame non presenterebbe così i requisiti minimi dell'atto informatico richiesti dalla legge con conseguente inammissibilità in quanto non garantiva i requisiti di originalità e autenticità prescritti dalla disciplina regolamentare dettata del 9 novembre 2020 del direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati. Leggasi, invero, all'articolo 3, comma 1, di tale ultimo provvedimento che «l'atto del procedimento in forma di documento informatico – categoria nella quale evidentemente è sussumibile “l'atto” d'impugnazione “in forma di documento informatico” di cui ragiona il comma 6-bis dell'articolo 24 citato – da depositare attraverso il servizio di PEC presso gli uffici giudiziari indicati nell'articolo 2, rispetta i seguenti requisiti è in formato PDF è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti non è pertanto ammessa la scansione di immagini è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata». Invece, la Suprema Corte rompe lo stretto collegamento tra la sanzione dell'inammissibilità stabilita dall' articolo 24, comma 6-bis, del D.L. numero 137/2020 e la procedura di corretta stesura dell'atto digitale sul quale poi viene apposta la firma digitale atto nativo digitale, trasformazione in pdf e firma elettronica. Nel caso di specie, per gli ermellini vi era stato un passaggio in più – quello della stampa del file nativo e la scannerizzazione del documento stampato – che pone un profilo di inosservanza delle forme indicato da un atto regolamentare, richiamato dalla disciplina normativa emergenziale sulle modalità di formazione e trasmissione degli atti di impugnazione. Le violazioni dei passaggi dell'atto informatico non sono colpite da sanzione Il punto centrale dell'ordito motivazionale risiede proprio nell'assenza di specifica inammissibilità del riesame nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza . La sanzione processuale è invero collegata solo alla mancata trascrizione digitale dell'atto da parte del difensore articolo 24, comma 6-sexies, D.L. numero 137/2020 , lett. a . Tale disposizione non risulta essere stata violata perché l'atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale . Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto direttoriale che il documento sia originario digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine. Soluzione avvalorata dallo ius novum della Riforma Cartabia I giudici di legittimità trovano conferma della soluzione adottata nelle nuove norme del D.Lgs. numero 150/2022 sull'obbligatorietà dell'impugnazione telematica anche se il nuovo articolo 582 c.p.p. entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico , laddove si fa espresso rinvio al neo articolo 111-bis c.p.p. . Tale norma, nel disciplinare il deposito telematico delle impugnazioni, a sua volta richiama la disciplina regolamentare da attuare concernente la sottoscrizione , la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici . Nessuna sanzione processuale, anche qui, per le modalità di formazione del testo dell'atto da trasmettere. Orientamento in via di consolidamento? La decisione in commento sempre superare qualche iniziale pronuncia che si era espressa nel senso poi respinto del Tribunale del riesame. Si era ritenuto che l'atto generato attraverso una trasformazione di un documento testuale rende ragione della conseguente inammissibilità propriamente “tecnica” «non è pertanto ammessa …» della pura e semplice scansione di immagini «infatti, nel caso della scansione di immagini, che corrisponde alla descrizione delle operazioni compiute dal difensore, il file che ne risulta non contiene il “testo” del documento, ma solo una sua “riproduzione” o meglio “rappresentazione” grafica, quand'anche, eventualmente, incorporata in un file con estensione “.pdf”» Sez. 4, numero 32917 del 2022 . In questi casi, l'originale è sempre rimasto nelle mani di chi lo ha trasmesso, senza mai uscire giuridicamente dalla sua sfera di dominio. Decisione errata a livello informativo ma corretta in quello giuridico Sono innegabili le difficoltà ad entrare appieno nel processo penale telematico . La soluzione della Suprema Corte, infatti, appare in contrasto con l'alfabetizzazione digitale dell'atto informatico, ponendosi al di fuori del relativo sistema tracciato dalla normativa regolamentare. Nella prospettiva dell'odierna sentenza, infatti, l'atto finale è digitale in quanto questo è stato digitalizzato irreversibilmente, giacché non più modificabile. E su questo file intangibile si è apposta corretta firma digitale. Invece, attraverso il rinvio recettizio alla disciplina regolamentare e quindi il mancato rispetto degli anelli della catena informatica si colpiscono i passaggi intermedi di formazione dell'atto informatico . Vero tutto questo, è tuttavia corretta la decisione della sentenza in commento perché l'aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, in quanto nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da una sanzione processuale.
Presidente Dovere – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza pronunciata in data 4 Gennaio 2023 il Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame cautelare, ha pronunciato la inammissibilità della richiesta di riesame proposta dalla difesa di S.V. avverso il provvedimento in data 23/12/2022 del Gip presso il Tribunale di Modena che aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Assume il Tribunale di Bologna che l'atto tramesso telematicamente alla cancelleria del Tribunale non rispettava i requisiti richiesti dal D.L. numero 137 del 2020, comma 6-bis dell'articolo 24 e in particolare le indicazioni fornite dal Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma quattro del suddetto testo a cui il comma 6-bis fa rinvio. Rileva in particolare che l'atto contenente l'impugnazione non era stato generato con lo strumento informatico e trasmesso con firma digitale, ma formato in modalità cartacea, sottoscritto dal difensore e successivamente scansionato e trasmesso in via telematica alla cancelleria. Pertanto, benché l'atto fosse provvisto di firma digitale e fossero state utilizzate le caselle di posta dedicate, costituiva la mera riproduzione, ovvero più correttamente, la rappresentazione grafica del documento originario che era rimasto nella disponibilità del ricorrente, con la conseguenza che quella che era stata inoltrata era solo una copia, ovvero la riproduzione per scansione di immagini di un atto redatto e sottoscritto dal difensore dell'imputato. Conclude che la formazione dell'atto nei termini suddetti lo rendeva inidoneo ai sensi della disciplina specifica di riferimento, in quanto l'impugnazione era intervenuta con un file contenente un allegato che era privo dei requisiti di originalità e di autenticità prescritti dalla suddetta disciplina e finiva per costituire una sorta di copia di un documento originale che la norma richiamata pure ammetteva, ma soltanto per gli allegati a corredo dell'atto processuale e comunque, anche sotto questo aspetto non risultava conforme, in quanto era sprovvisto di attestazione di conformità mediante apposizione di firma digitale. In definitivo il ricorso non possedeva i requisiti minimi dell'atto informatico richiesto dalla legge con conseguente pronuncia di inammissibilità. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di S.V Con un unico motivo di ricorso assume violazione di legge per essere stata pronunciata la inammissibilità del gravame per ipotesi non prevista dalla legge, in violazione del principio generale della necessaria tassatività dei vizi di nullità e pertanto di inammissibilità degli atti processuali, dovendosi collegare la prescrizione del D.L. numero 137 DEL 2020 , comma 6-bis dell'articolo 24 con la disposizione generale dell' articolo 591 lett. c c.p.p. che ravvisa ipotesi di inammissibilità soltanto nella ipotesi in cui l'atto processuale non possieda i requisiti formali dell'atto di impugnazione e i requisiti prescritti sulle modalità di presentazione. Assume che, ai sensi del D.L. numero 137 DEL 2020, articolo 24, comma 6-sexies, la inammissibilità consegue ad ipotesi specifiche e tassative, quali la trasmissione dell'atto privo di firma digitale, ma nel caso in specie l'atto, seppure formato in modo analogico e sottoposto a scansione, era stato poi trasmetto con l'apposizione di firma digitale, realizzandosi semmai un passaggio intermedio ulteriore rispetto a quanto indicato nel Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi automatizzati e informatizzati né le prescrizioni contenute nel suddetto Provvedimento in ordine al fatto che l'atto debba essere nativo digitale e non analogico nè sottoposto a scansioni per immagini risultano imposte a pena di inammissibilità. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato e deve pertanto pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1.1. Il D.L. numero 137 del 2020, articolo 24, comma 6-bis, sopra citato dispone che, fermo quanto previsto dagli articolo 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale , quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale . Per gli allegati all'atto di impugnazione è consentita, quindi, la copia immagine, che il difensore impugnante deve limitarsi a sottoscrivere digitalmente come forma di attestazione della conformità all'originale. 2. L'atto di impugnazione in quanto tale ricorso, appello, opposizione o altro , invece, viene disciplinato soltanto per relationem, perché la norma si limita a dire che deve trattarsi di un documento informatico sottoscritto secondo le modalità previste da un decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Il successivo articolo 24, comma 4, dello stesso decreto stabilisce che, con il medesimo provvedimento del Direttore generale, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti. Il decreto 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, emesso in esecuzione dei commi 6-bis e 4 dell'articolo 24, dispone all'articolo 3, comma 1, che il documento informatico deve rispettare i seguenti requisiti è in formato PDF è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti non è pertanto ammessa la scansione di immagini è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata . 2.1 Ne consegue che nel sistema del deposito degli atti giudiziari nella legislazione dell'emergenza del D.L. numero 137 del 2020 il documento informatico è un documento che è creato mediante un programma di videoscrittura, e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard noto ormai con l'acronimo pdf portable document format , senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo. Una volta trasformato in pdf, il documento viene firmato digitalmente. 3. Invero nel caso in esame il ricorso al Tribunale del riesame non rispetta le forme regolamentari con cui deve essere generato il documento informatico , in quanto lo stesso, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, per stessa ammissione del ricorrente, è stato stampato e trasformato in documento cartaceo. Poi il documento cartaceo risulta essere stato riprodotto in formato informatico mediante la scansione dell'immagine operazione invero non consentita dalle prescrizioni del provvedimento del direttore generale sopra richiamato , ed a quell'immagine è stata apposta anche la firma digitale. 3.1 In definitiva, nella specie, risulta essere stato compiuto un passaggio ulteriore rispetto a quanto previsto dal combinato disposto del D.L. numero 137, articolo 24, comma 6-bis, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale. Si pone pertanto un profilo di inosservanza delle forme indicate da un atto regolamentare, peraltro richiamato dalla disciplina normativa emergenziale sulle modalità di formazione e di trasmissione degli atti di impugnazione. 4. Tale passaggio ulteriore non trova sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza. La norma che completa il disegno del legislatore dell'emergenza prevedendo l'apparato sanzionatorio è, infatti, il D.L. numero 137 DEL 2020, articolo 24 , comma 6-sexies, che dispone fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura 3 penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile a quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore b quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale c quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4 d quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore e quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all' articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 . Il successivo comma 6-septies aggiunge che nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato . 4.1 Orbene, tra tutte le previsioni dell'articolo 24, comma 6-sexies, l'unica che interessa il caso in esame è la lett. a , quella dedicata alla firma dell'atto di impugnazione, perché le successive sono relative ai documenti allegati lett. b o alle modalità di spedizione lett. c, d, ed e . Ma nel caso in esame la disposizione della lett. a non è stata violata, perché l'atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale. Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia originario digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine. L'aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale per ipotesi analoghe Sez. 1, numero 32221 del 1/07/2022 numero m. . 5. Sotto diverso profilo, non si ravvisano nella specie carenze formali nell'impugnazione del S. che giustifichino una pronuncia di inammissibilità con riferimento ai requisiti formali dell'atto di impugnazione di cui all'articolo 591 lett. c c.p.p. che, in combinato con l' articolo 581 c.p.p. , si limita a prevedere la forma scritta e la specifica indicazione dell'atto sottoposto ad impugnazione, dei capi e dei punti della decisione oggetto di gravame e, per quanto rileva nel caso in specie, dei motivi di impugnazione, con le ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Requisiti formali e contenutistici che risultano rispettati. 5.1 Va infine evidenziato come, nella prospettiva della entrata in vigore della riforma Cartabia con l'introduzione della regola generale della impugnazione telematica, il nuovo testo dell' articolo 582, comma 1 c.p.p. in relazione al quale il decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, articolo 87 ha differito l'entrata in vigore fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico , fa espresso rinvio all' articolo 111-bis c.p.p. il quale, nel disciplinare il deposito telematico delle impugnazione a sua volta richiama la disciplina regolamentare da attuare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici . Orbene, anche in tale prospettiva, che può essere considerata in termini interpretativi del sistema congegnato dalla disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti di impugnazione, gli aspetti salienti della impugnazione telematica attengono agli indici di riconoscimento del mittente tale requisito risulta soddisfatto attraverso l'impiego della firma digitale , nonché degli altri requisiti sulle modalità di trasmissione e di ricezione dell'atto di impugnazione, che non attengono in alcun modo alle modalità di formazione del testo dell'atto da trasmettere. 7. In conclusione va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al-Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, perché proceda a dare ulteriore corso alla richiesta di riesame proposta nell'interesse del S P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all 'articolo 94 comma 1 ter, disp. att. c.p.p