Cumulo della domanda di separazione e divorzio: il Tribunale di Ferrara dice no

Il tenore letterale della norma introdotta dalla Riforma Cartabia non è sufficiente, secondo il Tribunale di Ferrara, ad ammettere il cumulo della domanda di separazione e divorzio. Tra le argomentazioni fornite dalla sentenza, si aggiungono ragioni di economia processuale e di tutela del principio dell’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.

Due coniugi chiedevano al Tribunale di Ferrara l'omologazione della separazione consensuale , senza alcun contributo a favore dell'uno o dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e non avendo avuto figli. La coppia aveva raggiunto anche un accordo sulla casa coniugale e sull'accollo del mutuo. Chiedeva dunque che, decorso il termine di legge ed in difetto di riconciliazione, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale, pur dando seguito alla richiesta di omologazione della separazione, ha esaminato la questione della domanda congiunta di divorzio, giungendo alla conclusione dell' improponibilità della stessa. Ricordando il testo l'art. 473 bis c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, il giudice di Ferrara richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all' art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio” cfr., da ultimo, Cass. 30 gennaio 2017 n. 2224, 26 aprile 2021 n. 11012 e 28 giugno 2022 n. 20745 . Sulla base di tali considerazioni il diritto al mantenimento del coniuge debole viene quindi ritenuto relativamente” indisponibile nel senso che di esso può disporsi solo nel momento in cui può essere fatto valere, ma non in via preventiva. Orbene, nei procedimenti contenziosi con cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio le parti si limitano a chiedere al giudice di decidere su entrambe previo passaggio in giudicato della prima ed il decorso del termine minimo di legge. Per contro nei procedimenti congiunti le parti dispongono rectius disporrebbero già all'atto del deposito del ricorso, di entrambi gli status e dei connessi diritti con la conseguente loro rinuncia preventiva . Per superare tale obiezione si è sostenuto da alcuni che, dopo la pronuncia di separazione, ciascuna parte potrebbe cambiare idea” e ritrattare il consenso. Tale assunto, oltre a contrastare con la natura relativamente indisponibile dei diritti coinvolti, si deve confrontare con l'orientamento di legittimità sin ora maturato in base al quale la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda di divorzio proposta con ricorso congiunto . Inoltre, richiamando la relazione al d.lgs. n. 149/2022 , secondo la quale la funzione della norma che consente il cumulo dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi è quella di ottenere un risparmio di energie processuali” tenuto conto che le due domande e la relativa attività istruttoria da compiere contengono spesso aspetti perfettamente equivalenti e sovrapponibili , la sentenza in oggetto afferma che l'eventuale adozione del cumulo comporterebbe quindi un allungamento dei tempi di definizione dell'unitario procedimento di separazione e divorzio non potendo prescindersi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dal decorso del termine di almeno sei mesi dalla prima udienza di comparizione e dalla fissazione di una nuova udienza destinata alla verifica della mancata riconciliazione medio tempore. E se è vero che i procedimenti non contenziosi, essendo esclusi dall'aggregato Cepej, non vengono conteggiati nel computo del disposition time la cui riduzione costituisce uno degli obiettivi posti nell'ambito del PNRR è altrettanto vero che la maggiore tempistica grava comunque sul ruolo del singolo magistrato e sul rendimento complessivo dell'Ufficio giudiziario .

Presidente/Relatore Scati Fatto e diritto Con ricorso congiunto depositato il 18 aprile 2023 ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. ” i coniugi omissis e omissis esponevano che in data omissis avevano contratto matrimonio concordatario in Ferrara optando per il regime della separazione dei beni che dall'unione non erano nati figli che i rapporti si erano da qualche tempo deteriorati che vivevano di fatto separati ed erano entrambi economicamente autosufficienti che intendevano quindi formalizzare la loro situazione. Sulla scorta di tali premesse i coniugi dichiaravano di volersi separare consensualmente prevedendo che nessun contributo di mantenimento fosse posto a favore e a carico dell'uno e dell'altro che il omissis continuasse a risiedere nella casa coniugale di comune proprietà che la omissis si impegnasse a cedere al omissis la quota del 50% di proprietà di tale immobile dietro integrale accollo del mutuo residuo. I ricorrenti chiedevano altresì che, decorso il termine di legge ed in difetto di riconciliazione, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Acquisito il parere del PM, all'udienza di fronte al giudice delegato i coniugi dichiaravano di non essersi riconciliati e confermavano il contenuto del ricorso indi il procedimento veniva rimesso di fronte al Collegio per la decisione. *** Nulla osta all'omologa delle condizioni di separazione in relazione alla quale si provvede come da dispositivo. Deve essere esaminata già sin d'ora l'ulteriore questione sottesa al ricorso in esame e, cioè, se nei procedimenti a domanda congiunta sia possibile la contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. A seguito dell'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, n. 55 , che ha previsto la riduzione dei termini per proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla data della comparizione dei coniugi nell'udienza presidenziale del procedimento di separazione, è emersa con sempre maggiore urgenza la necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti nonché, ove opportuna, la loro contemporanea trattazione. Per dare risposta a questa esigenza, il principio di delega contenuto nell' art. 1, comma 23, lett. bb , legge n. 206/2021 ha invitato il legislatore delegato a prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall' articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti”. In attuazione a tale delega l' art. 473-bis. 49 c.p.c. ha previsto, al 1° comma, che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 stato inoltre previsto che la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Orbene, il fatto che il legislatore delegante abbia utilizzato i termini ricorrente” e convenuto” ed abbia posto il criterio di prevedere l'autonomia dei diversi capi della sentenza e di specificare la decorrenza dei relativi effetti fra cui, maxime, quelli relativi all'assegno di separazione e a quello di divorzio , chiaro indice della volontà di circoscrivere l'istituto del cumolo fra i due giudizi solo a quelli di natura contenziosa. Il legislatore delegato, nel momento in cui ha previsto che la domanda di divorzio possa essere proposta negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale”, intendendosi per tali il ricorso introduttivo e la comparsa di risposta di cui agli artt. 473 bis.12 e 473-bis.16 , ha ribadito” la scelta per il solo rito contenzioso. Ciò trova ulteriore conferma nel fatto l' art. 473-bis.51 , pur mutuando dalla disciplina contenziosa quanto al contenuto del ricorso congiunto e alla documentazione che deve esservi allegata, non contiene alcun richiamo all'art. 473.bis 49. Nessun elemento in favore del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio può essere, del resto, ricavato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo ove, nella parte dedicata al commento dell'art. 473-bis. 49, si è precisato che la domanda di divorzio potrà essere decisa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il decorso di un anno e non anche di sei mesi che è la tempistica del procedimento consensuale dalla comparizione delle parti di fronte al giudice della separazione. In uno dei primi contributi dottrinali favorevole alla tesi permissiva si è richiamata, da un lato, la lettera dell' art. 473 bis 51 comma 1 c.p.p. la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all' art. 473-bis.47 si propone… ed evidenziato, dall'altro, che il cumolo è ontologicamente impraticabile nei procedimenti di scioglimento delle unioni civili o in quelli di regolamentazione della responsabilità genitoriale. La domanda congiunta sarebbe quindi riferibile ai soli procedimenti di separazione e divorzio il cui cumulo potrebbe essere precluso solo ove il legislatore avesse utilizzato una espressione del tipo la domanda congiunta relativa a uno dei procedimenti di cui all' art. 473-bis.47 ”. Si è inoltre osservato che la separazione consensuale, in precedenza definita con il decreto di omologa, stata ora unificata” al divorzio dovendo anch'essa essere pronunciata con sentenza. Tali argomenti non appaiono condivisibili. Quanto al primo, i plurimi e concordanti elementi letterali dai quali si ricava che il cumolo è stato riservato ai soli procedimenti contenziosi non sembrano poter prevalere su quello testè evidenziato. Del resto, il fatto che la norma di cui all' art. 473-bis.51 abbia utilizzato il termine singolare domanda”, anziché quello plurale di domande”, induce a ritenere che il ricorso congiunto possa avere come oggetto solo uno dei procedimenti previsti dall' art. 473-bis.47 . Quanto al secondo, il fatto che la definizione della separazione consensuale sia stata assimilata” a quella del divorzio su ricorso congiunto non appare dirimente considerato, fra l'altro, che secondo il nuovo rito debbono essere conclusi con la forma della sentenza anche i procedimenti di regolamentazione della responsabilità genitoriale, in precedenza definiti a mezzo di decreto. Vi sono comunque altre ragioni per escludere la contemporanea proposizione delle due domande nell'ambito dei procedimenti congiunti. Secondo il consolidato orientamento di legittimità gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all' art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio” cfr., da ultimo, Cass. 30 gennaio 2017 n. 2224, 26 aprile 2021 n. 11012 e 28 giugno 2022 n. 20745 . Sulla base di tali considerazioni il diritto al mantenimento del coniuge debole viene quindi ritenuto relativamente” indisponibile nel senso che di esso può disporsi solo nel momento in cui può essere fatto valere, ma non in via preventiva con la conseguenza che ciascun coniuge può legittimamente rinunciare all'assegno di divorzio al momento della introduzione del relativo giudizio mentre una rinuncia preventiva è ritenuta in contrasto con il divieto di patti prematrimoniali. Orbene, nei procedimenti contenziosi con cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio le parti si limitano a chiedere al giudice di decidere su entrambe previo passaggio in giudicato della prima ed il decorso del termine minimo di legge. Per contro nei procedimenti congiunti le parti dispongono rectius disporrebbero già all'atto del deposito del ricorso, di entrambi gli status e dei connessi diritti con la conseguente loro rinuncia preventiva. Per superare tale obiezione si è sostenuto da alcuni che, dopo la pronuncia di separazione, ciascuna parte potrebbe cambiare idea” e ritrattare il consenso. Tale assunto, oltre a contrastare con la natura relativamente indisponibile dei diritti coinvolti, si deve confrontare con l'orientamento di legittimità sin ora maturato in base al quale la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda di divorzio proposta con ricorso congiunto cfr. Cass. 24 luglio 2018 n. 19540 e 7 luglio 2021 n. 19348 . Ma c'è di più. Nella relazione al D.lgs. n. 149/2022 si è affermato che la funzione della norma che consente il cumulo dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi è quella di ottenere un risparmio di energie processuali” tenuto conto che le due domande e la relativa attività istruttoria da compiere contengono spesso aspetti perfettamente equivalenti e sovrapponibili quali, ad esempio, quelli relativi all'affidamento e al mantenimento della prole minore. Di contro, l'esigenza di risparmio di energie processuali non è ravvisabile nei procedimenti di separazione consensuale che vengono definiti in un breve lasso temporale, strettamente necessario al deposito del ricorso, alla celebrazione dell'udienza di comparizione di fronte al Presidente del Tribunale ora giudice delegato e alla pronuncia del decreto di omologa ora sentenza . L'eventuale adozione del cumulo comporterebbe quindi un allungamento dei tempi di definizione dell'unitario procedimento di separazione e divorzio non potendo prescindersi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dal decorso del termine di almeno sei mesi dalla prima udienza di comparizione e dalla fissazione di una nuova udienza destinata alla verifica della mancata riconciliazione medio tempore. E se è vero che i procedimenti non contenziosi, essendo esclusi dall'aggregato omissis , non vengono conteggiati nel computo del disposition time la cui riduzione costituisce uno degli obiettivi posti nell'ambito del PNRR è altrettanto vero che la maggiore tempistica grava comunque sul ruolo del singolo magistrato e sul rendimento complessivo dell'Ufficio giudiziario. Alla luce di tutto quanto precede deve essere dichiarata l'improponibilità della domanda intesa ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. P.Q.M. Omologa la separazione personale dei coniugi omissis e omissis alle condizioni concordate. Dichiara l'improponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Ferrara.