Integrano l’elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie sia il dolo eventuale sia il dolo alternativo

Si impossessano di un Rolex, bloccando il braccio della vittima, e vengono condannati dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di rapina aggravata e lesioni aggravate. Gli accusati ricorrono, quindi, in Cassazione, deducendo, in particolare, l’errata qualificazione giuridica dei fatti.

La suddetta condotta contiene in sé la previsione della lesione che una condotta siffatta provoca necessariamente alla persona offesa, potendosi così configurare l'ipotesi del dolo alternativo o del dolo eventuale , entrambi conducenti nel senso della volontarietà dell'azione? Il Collegio ricorda a riguardo che il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione , nonché dell'accettazione di tale rischio , che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificazione dell'evento diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in cui l'agente ritenga altamente probabile o certo l'evento , non limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l'evento stesso e quindi, pur non perseguendo come suo scopo finale. Alternativamente lo vuole con un'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti Cass. n. 16523/2020 . Ne consegue che integrano l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie sia il dolo eventuale, sia il dolo alternativo . Per tutti questi motivi la S.C. dichiara inammissibili i ricorsi in oggetto e condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali e a pagare ben 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.

Presidente Agostinacchio - Relatore Saraco Ritenuto in fatto 1. S.P. e M.T. , per mezzo dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 15/09/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 01/03/2021 del G.u.p. del Tribunale di Bologna, che li aveva condannati per il reato di rapina aggravata e lesioni aggravate. Deducono 2. M.T. . 2.1. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati contestati. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della cattiva applicazione delle regole che presiedono alla valutazione della prova indiziaria, di cui all' art. 192, comma 2, c.p.p. , essendo stati valorizzati dati assolutamente incerti o ambigui e, in diversi casi, non direttamente riferibili a M. e conseguentemente privi dei caratteri di gravità, concordanza e precisione, tali da non superare il ragionevole dubbio. A sostegno dell'assunto vengono illustrati e compendiati gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata. 2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In questo caso il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi su alcuni punti decisivi che vengono descritti, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 2.3. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di rapina propria contestato al capo A , in luogo di quello di furto con strappo. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la violenza fosse stata esercitata prima sul braccio della vittima e poi sull'orologio, là dove dal racconto della stessa persona offesa si evince che la violenza veniva usata direttamente sull'orologio e solo indirettamente anche sul braccio della B. , così emergendo gli elementi strutturali del reato di furto con strappo. 2.4. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di lesioni volontarie contestato al capo B , in luogo di quello di lesioni colpose. Il ricorrente deduce l'inadeguatezza della motivazione sul punto, in quanto consistente in un mero richiamo alle dichiarazioni della persona offesa, da cui si evince la coscienza e volontà delle lesioni, senza considerare che nella denuncia la B. non aveva riferito che fosse stato l'aggressore a provocare le escoriazioni, nè aveva escluso di essersele procurate lei stessa, nel tentativo di evitare lo spossessamento dell'orologio. Aggiunge che, comunque, la dinamica del fatto e la repentinità dell'azione doveva far escludere una condotta lesiva volontaria, essendo più probabile che i graffi fossero addebitabili a titolo colposo all'imputato. 2.5. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività del trattamento sanzionatorio. A tale riguardo il ricorrente deduce la mancanza della motivazione, non potendosi ritenere sufficiente a escludere le circostanze attenuanti generiche il richiamo alla particolare vulnerabilità della vittima del reato, dovendosi anche considerare la funzione di adeguamento della pena correlato alle circostanze di cui all' art. 62-bis c.p. . Lamenta, altresì, la mancata considerazione degli elementi di segno positivo, valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quali l'attività lavorativa, la condizione famigliare, il percorso di recupero presso il OMISSIS . 3. S.P. . 3.1. Violazione dell' art. 628 c.p. . Anche S. sostiene che il fatto in esame andrebbe qualificato come furto con strappo e non come rapina, visto che la violenza era stata impiegata per strappare l'orologio e che le escoriazioni erano state inavvertitamente provocate dallo sfregamento dello stesso orologio. 3.2. Violazione di legge e mancanza della motivazione con riguardo alle circostanze attenuanti generiche. In questo caso si denuncia la carenza della motivazione perché la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla particolare vulnerabilità della vittima e non considerando gli elementi positivi, quali lo stato di incensuratezza, la giovane età e il corretto comportamento processuale. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso con cui M. lamenta la violazione dell' art. 192 c.p.p. e la valutazione degli indizi è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. A tale riguardo, invero sono state le Sezioni Unite a chiarire che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell' art. 192 c.p.p. , anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e , stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e , c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità , Sez. U -, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 , Filardo, Rv. 280027 - 04 Sez. 2 -, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019 , Onofri, Rv. 277518 - 01 . 1.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso di M. , con cui si duole della mancata considerazione di una serie di circostanze dedotte dalla difesa. In questo caso le censure si risolvono in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000 , Garasto . A tal proposito è stato ulteriormente specificato che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata , Sez. 4, Sentenza n. 26660 del 13/05/2011 , Caruso, Rv. 250900 - 01 . Le circostanze che il ricorrente assume non considerate, in effetti, sono espressione di valutazioni di merito antagoniste a quelle dei giudici di merito, con la loro conseguente inammissibilità. 1.3. I restanti motivi del ricorso di M. sono sovrapponibili ai motivi del ricorso di S. e possono essere esaminati congiuntamente, facendo riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti e alle circostanze attenuanti generiche. A tale proposito la Corte di appello 1.3.1. Con riguardo alla contestazione di cui al capo A , ha dato risposta al correlato motivo di gravame, spiegando che la violenza era stata esercitata direttamente sulla persona e non sull'orologio, per come si evince dalle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito che l'aggressore tirava il suo braccio con forza fuori dall'abitacolo. Tale motivazione -nell'evidenziare che la violenza è stata esercitata direttamente sul braccio, al fine di sottrarre l'orologiorisalta la correttezza della qualificazione giuridica data al fatto dai giudici di merito, conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, che ha spiegato che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina dei fatti commessi dall'imputato che, avvicinate da tergo le persone offese, di età avanzata, afferrava loro la testa e la bloccava con una manovra di compressione, garantendosi l'immobilità necessaria a sfilare gli orecchini dai lobi delle vittime , Sez. 2 -, Sentenza n. 16899 del 21/02/2019 , Melegari, Rv. 276558 - 01 . 1.3.2. Con riguardo alle lesioni, la Corte di appello ha confermato la loro volontarietà, in quanto scientemente strumentali all'impossessamento dell'orologio di marca . Vale osservare che una condotta intesa a sottrarre un orologio dal polso della persona che lo indossa, bloccando il braccio, contiene in sé la previsione della lesione che una condotta siffatta provoca necessariamente alla persona offesa, così potendosi configurare l'ipotesi del dolo alternativo o, comunque, del dolo eventuale, entrambi conducenti nel senso della volontarietà dell'azione. A tal proposito va ricordato che il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall'accettazione di tale rischio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificazione dell'evento diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in cui l'agente ritenga altamente probabile o certo l'evento, non limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l'evento stesso e quindi, pur non perseguendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole con un'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti , Sez. 1 -, Sentenza n. 16523 del 04/12/2020 Ud., dep. il 2021, Romano, Rv. 281385 - 02 . Va, dunque, affermato che integrano l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie sia il dolo eventuale, sia il dolo alternativo, così come sopra prospettati. 1.3.3. Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, i giudici della doppia sentenza conforme hanno ritenuto che quelle non fossero riconoscibili in ragione dell'approfittamento della condizione di particolare vulnerabilità della vittima ultranovantenne. 1.3.4. A fronte di tali argomentazioni, le doglianze esposte dai ricorrenti non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento Sez. 2 -, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021 , Caradonna, Rv. 280747 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020 , Russo e altro, non massimata Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 , 0., Rv. 262965 . 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.