Le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti in tema di azione di responsabilità extracontrattuale promossa da un terzo?

Con ordinanza n. 15354/2023, la Corte di Cassazione ha affrontato una controversia, avente ad oggetto l’azione di responsabilità extracontrattuale promossa da un terzo ai sensi dell’art. 2395 c.c., la quale sarebbe attratta secondo la ricorrente alla competenza, ratione materiae , delle Sezioni specializzate in materia di impresa di cui all’art. 1 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

Per dirimere il conflitto in esame, la S.C. esprime il seguente principio di diritto la domanda risarcitoria proposta , dal promissario acquirente di un bene immobile di proprietà di una società di capitali , nei confronti dell'amministratore della società promittente venditrice , sul presupposto che quegli, agendo per conto dell'ente, abbia assunto la promessa di vendita immobiliare nella consapevolezza che sarebbe restata inadempiuta ed al solo scopo di incamerare, senza restituirla, la caparra confirmatoria pattuita inter partes , è devoluta , ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lett. a , del d.lgs. n. 168 del 2003 , alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa , dal momento che tra le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari” contemplati da tale disposizione rientrano le controversie risarcitorie introdotte da chiunque e dunque non solo da parte della società o di singoli soci, ma anche da parte di terzi nei confronti degli amministratori, sulla base di atti dannosi ad essi imputati, posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'ente, e che trovano fondamento nel rapporto organico, senza che assuma rilievo la distinzione tra atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale quali ad es. la convocazione delle assemblee, la distribuzione di utili, la cancellazione della società ed altre vicende societarie, l'acquisizione di beni e servizi, i conferimenti patrimoniali ecc. e atti di gestione che costituiscono ex se attuazione dell'oggetto sociale medesimo .

Presidente Frasca – Relatore Spaziani Rilevato che R.A. - premesso che nel 2017, quale promissario acquirente, aveva stipulato, con atti rogati dal notaio I.V. , due preliminari di compravendita immobiliare con la società omissis s.p.a., rappresentata dal suo amministratore V.V. , il quale, all'atto della stipula, aveva omesso di informarlo dello stato di decozione in cui versava la società, al solo scopo di incamerare la caparra convenuta dell'importo di 100.000 Euro, pur nella consapevolezza che non si sarebbe mai addivenuti alla conclusione del contratto definitivo, in quanto uno dei beni promessi in vendita era oggetto di precedente pignoramento e la società versava in stato di crisi generale che, successivamente, verificatosi l'inadempimento della promittente alienante all'obbligazione di stipulare il contratto definitivo, egli aveva vanamente preteso il versamento del doppio della caparra che, invece, non gli era stata restituita e, infine, che la società omissis s.p.a. era stata dichiarata fallita con sentenza 19 maggio 2020, n. 4 del Tribunale di Matera - ha convenuto in giudizio risarcitorio, ai sensi dell' art. 2395 c.c. , dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Imprese, sia V.V. che I.V. , chiedendone la condanna, in solido - previa declaratoria della responsabilità di ciascuno di essi in relazione alla propria condotta e al proprio ruolo -, al pagamento della somma di Euro 1.150.725,75, o di quella maggiore o minore che fosse stata accertata o che fosse risultata all'esito di valutazione equitativa l'attore ha domandato, altresì, che fosse dichiarato risolto il contratto d'opera professionale concluso con I.V. , con condanna del notaio alla restituzione delle somme versate a causa dello stesso i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, in favore di quello di Matera, ordinariamente competente per territorio, sul presupposto che la controversia non rientrasse tra quelle devolute, ratione materiae, alla competenza della Sezione specializzata in materia di Imprese con ordinanza depositata il 29 marzo 2022, il Tribunale delle Imprese di Bari, in accoglimento dell'eccezione, ha declinato la propria competenza, in favore di quella del Tribunale di Matera, ritenuto competente secondo le regole ordinarie, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per la riassunzione della causa e condannando l'attore R.A. al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti I.V. e V.V. il Tribunale ha così deciso sul rilievo che, per rientrare nella sfera di competenza della Sezione specializzata in materia di Imprese, la controversia dovrebbe essere direttamente inerente alla questione societaria e all' esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali , nel senso che la pretesa e la sua fonte dovrebbero trarre titolo dal rapporto di società e dalle modalità di estrinsecazione dello stesso tale necessaria inerenza al rapporto di società , invece, difetterebbe nella fattispecie, poiché la sola qualità di società del soggetto venditore, che aveva agito per mezzo del suo amministratore, non rileverebbe sul piano della allegata responsabilità personale di quest'ultimo, convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 2395 cod. proc., ovverosia sulla base di un'azione risarcitoria di natura extracontrattuale, diretta alla riparazione di un danno integrante la conseguenza immediata e diretta della condotta colposa dell'amministratore e non il mero riflesso del pregiudizio eventualmente derivato al patrimonio sociale per effetto della cattiva gestione dello stesso, rispetto al quale sarebbe applicabile la diversa tutela di natura contrattuale contemplata dall' art. 2394 c.c. avverso questa decisione propone ricorso per regolamento di competenza R.A. sulla base di un unico, articolato motivo i convenuti I.V. e V.V. hanno resistito con distinte scritture difensive il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte, invocando il rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Matera in vista dell'adunanza camerale, le parti resistenti hanno depositato ulteriori memorie. Considerato che con l'unico, articolato motivo di ricorso, R.A. , denunciando la violazione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 , osserva che tale fonte normativa ha attribuito l'azione di responsabilità contro gli amministratori di società alla competenza funzionale delle Sezioni specializzate in materia di Impresa di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 1 e sostiene che tale competenza ricorrerebbe per tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori da chiunque introdotte pertanto, anche la controversia in esame, avente ad oggetto l'azione di responsabilità extracontrattuale promossa da un terzo ai sensi dell' art. 2395 c.c. , sarebbe attratta alla competenza, ratione materiae, delle predette sezioni specializzate il ricorso è fondato, con le seguenti specificazioni va premesso che, ai fini della competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile ovverosia, le società di capitali , il D.Lgs. n. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nella formulazione vigente, nonché applicabile alla presente controversia ratione temporis, distingue le cause e i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti art. 3, comma 2, lett. b dalle cause e i procedimenti contemplati nelle restanti lettere della articolata disposizione l'inerenza all' esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali e, quindi, al rapporto societario in senso stretto quale rapporto contrattuale facente capo ai soci, ex art. 2247 c.c. , erroneamente predicata come indispensabile dall'ordinanza impugnata, è invece prevista solo con riferimento alle controversie rientranti nella predetta categoria, nonché a quelle ad esse connesse ai sensi del comma 3 Cass. 04/04/2017, n. 8738 Cass.14/10/2020, n. 22149 , mentre può senz'altro non ricorrere in quelle di cui alla lettera a del medesimo comma 2 nonché in quelle ad esse connesse ai sensi del successivo comma 3 , la quale fa riferimento ad una nozione più ampia di rapporti societari , in cui sono compresi sia quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario , sia le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi art. 3, comma 2, lett. a nell'ambito di tale più ampia nozione di rapporti societari, dunque, da un lato, costituiscono cause e procedimenti relativi a tali rapporti tutte le controversie che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, sia che esse trovino il loro presupposto in un atto dell'amministratore inerente all'esercizio di un proprio diritto verso la società in base al rapporto contrattuale intrattenuto con essa ad esempio l'atto di esercizio del diritto al proprio compenso , sia che si tratti di atto posto in essere nell'esercizio dell'attività gestoria, in base al rapporto organico Cass. 11 febbraio 2016, n. 2759 Cass. 07/07/2016, n. 13956 dall'altro lato, vi rientrano le controversie risarcitorie introdotte da chiunque e dunque non solo da parte della società o di singoli soci, ma anche da parte di terzi nei confronti degli amministratori, sulla base di atti dannosi ad essi imputati, sempre che si tratti, ovviamente, di atti posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'ente, che trovano fondamento nel rapporto organico, mentre sfuggono alla competenza delle Sezioni specializzate le controversie risarcitorie introdotte sulla base di fatti o atti dannosi posti in essere dall'amministratore non come organo della società ma come distinta persona fisica, in sede di amministrazione del proprio patrimonio o nella vita di relazione la circostanza che l'atto dannoso inerisca all'attività gestoria dell'ente e trovi fondamento nel rapporto organico è necessaria e sufficiente per radicare la competenza delle Sezione specializzata, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a e comma 3, non assumendo rilievo perché non contemplata dalla norma in parola all'interno dell'ampia nozione di rapporti societari da essa assunta la distinzione tra atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale quali ad es. la convocazione delle assemblee, la distribuzione di utili, la cancellazione della società ed altre vicende societarie, l'acquisizione di beni e servizi, i conferimenti patrimoniali ecc. e atti di gestione che costituiscono ex se attuazione dell'oggetto sociale medesimo arg. ex art. 2380-bis, comma 1, c.c. questa Corte, infatti, ha già affermato la competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa con riferimento alle azioni risarcitorie esercitate dai terzi creditori della società per i danni loro derivati da atti ed operazioni rientranti nella prima categoria, giuridicamente imputati allo stesso amministratore cfr., ad es., con riferimento ai danni derivati dall'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in presenza del debito vantato dal creditore sociale, Cass.12/06/2019, n. 15822 ma, a fortiori, tale competenza deve essere affermata con riguardo alle azioni di responsabilità che trovano il loro presupposto in condotte dannose direttamente attuative dell'oggetto sociale e, dunque, giuridicamente imputate alla società, ove, oltre la responsabilità contrattuale di quest'ultima, intenda farsi valere quella, extracontrattuale, della persona fisica che per essa ha agito nel caso di specie, R.A. , quale terzo rispetto al rapporto sociale in senso proprio, ha introdotto nei confronti dell'amministratore V.V. e del notaio rogante I.V. un'azione di responsabilità per i danni asseritamente derivatigli da una condotta dannosa perché lesiva della propria libertà negoziale realizzata mediante l'assunzione di una promessa di vendita immobiliare nella consapevolezza che sarebbe restata inadempiuta ed allo scopo di incamerare, senza restituirla, la caparra confirmatoria pattuita inter partes condotta posta in essere da V.V. nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della omissis s.p.a. e nell'esercizio dell'attività gestoria svolta nel nome e per conto dell'ente di cui era investito sulla base del rapporto organico pertanto, da un lato, la causa tra l'attore e l'amministratore rientra con evidenza nell'ambito di quelle afferenti le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi delle società di capitali, comprese nell'ampia nozione di rapporti societari evocata dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a dall'altro lato, la causa tra l'attore e il notaio rientra tra quelle che presentano ragioni di connessione con le controversie precedenti, secondo la residuale previsione di cui al comma 3 del medesimo art. 3 può allora essere enunciato il seguente principio, quale principio di specie La domanda risarcitoria proposta, dal promissario acquirente di un bene immobile di proprietà di una società di capitali, nei confronti dell'amministratore della società promittente venditrice, sul presupposto che quegli, agendo per conto dell'ente, abbia assunto la promessa di vendita immobiliare nella consapevolezza che sarebbe restata inadempiuta ed al solo scopo di incamerare, senza restituirla, la caparra confirmatoria pattuita inter partes, è devoluta, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a , alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, dal momento che tra le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari contemplati da tale disposizione rientrano le controversie risarcitorie introdotte da chiunque e dunque non solo da parte della società o di singoli soci, ma anche da parte di terzi nei confronti degli amministratori, sulla base di atti dannosi ad essi imputati, posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'ente, e che trovano fondamento nel rapporto organico, senza che assuma rilievo la distinzione tra atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale quali ad es. la convocazione delle assemblee, la distribuzione di utili, la cancellazione della società ed altre vicende societarie, l'acquisizione di beni e servizi, i conferimenti patrimoniali ecc. e atti di gestione che costituiscono ex se attuazione dell'oggetto sociale medesimo in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto da R.A. , va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Imprese, con fissazione alle parti del termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio le spese, data la novità della questione, possono essere compensate tra le parti. Per Questi Motivi La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Imprese e fissa alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio. Spese compensate.