Permesso premio per il detenuto anche se non si è pentito dei propri crimini

Grazie all’evoluzione giurisprudenziale ma anche alla riforma Cartabia, il detenuto in regime di carcere duro potrà ottenere una nuova valutazione della sua richiesta di permesso premio. La Cassazione sottolinea infatti la possibilità di accedere al beneficio anche in assenza di un intimo pentimento per i reati commessi.

Il Magistrato di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di permesso premio avanzata da un detenuto in regime di 41-bis. La decisione si fondava sulla natura ostativa dei reati commessi, in particolare per il concorso nella commissione di 3 omicidi, la violazione della legge sulle armi e la ricettazione delle stesse, nell'ambito di un contesto di ndrangheta. Inoltre, il Magistrato sottolineava l'assenza di prova del superamento della presunzione di pericolosità e di qualsivoglia revisione critica del detenuto circa il proprio passato delinquenziale. Il reclamo proposto dal condannato è stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza. La vicenda è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte. Sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari per i soggetti condannati per reati c.d. ostativi è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza numero 253/2019 precisando che «la situazione del detenuto per reati di cui all'articolo 4-bis comma 1, ord. penumero , che non abbia intrapreso un percorso di collaborazione, è oggetto - in tema di fruizione del permesso premio - di una presunzione relativa di perdurante pericolosità, atta a cagionare un aggravio in termini di distribuzione degli oneri dimostrativi, secondo il normale meccanismo delle presunzioni semplici». La giurisprudenza di legittimità è successivamente intervenuta per tracciare i confini dell'accertamento del giudice di merito sull'esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata e sul rischio di un riallacciamento degli stessi v. Cass. penumero sez. I numero 5553/2020 Cass. penumero sez. I numero 33743/2021 . Il tema è stato interessato anche dalla riforma Cartabia con il nuovo testo dell'articolo 4-bis, comma 1-bis, ord. penumero , modificato appunto dal d.lgs. numero 150/2022 e dal d.l. numero 162/2022, conv. in l. numero 199/2022. La nuova norma prevede la possibilità di concedere i benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché il condannato dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di provvedervi. Da tale contesto, discende che il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente applicato i principi rilevanti in materia. Il provvedimento impugnato valorizza infatti in via prevalente, se non esclusiva, la mancata assunzione di responsabilità del condannato relativamente ai gravissimi fatti commessi, ma trascura al contempo altri elementi invocati nell'istanza, tra cui la positiva condotta in carcere. Manca inoltre un concreto bilanciamento tra i fatti commessi e il percorso rieducativo seguito dal detenuto. In definitiva, secondo la Cassazione, il Tribunale di sorveglianza orienta «la decisione negativa sul binario della valutazione, soggettivistica e morale, di inidoneità di tali aspetti positivi della personalità del ricorrente, rispetto all'entità del vissuto delinquenziale», distanziandosi così dalla ratio dell'istituto. L'ordinanza impugnata viene in conclusione annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio.

Presidente Santalucia – Relatore Lanna Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25/03/2022, il Magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di permesso premio ai sensi della L. 26 luglio 1975, n 354, articolo 30-ter, avanzata da F.F.A La decisione si è basata, in primo luogo, sulla natura ostativa dei reati commessi dal condannato, con particolare riferimento a al concorso nella commissione di tre omicidi b alla violazione della legge sulle armi c alla ricettazione delle armi stesse. Tali reati risultavano perpetrati in contesto di ndrangheta, con conseguente applicazione del regime detentivo differenziato ex articolo 4-bis, comma 1, Ord. penumero . Nel provvedimento impugnato viene dato anche conto dell'assenza di prova circa il superamento della presunzione di pericolosità del soggetto, oltre che della carenza di qualsivoglia revisione critica - da parte del F. - circa il proprio vissuto delinquenziale, in ragione della sua persistente protesta di innocenza. Viene presa in considerazione, infine, la regolarità della condotta inframuraria serbata dal detenuto. 2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal condannato, avverso tale provvedimento reiettivo, sottolineando, anzitutto, come la Corte di assise di Cosenza contrariamente alla tesi del condannato - abbia ritenuto sussistente, nella relativa pronuncia di condanna, la sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, numero 152, articolo 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, numero 203. Ha evidenziato il Tribunale, inoltre, come i sopra menzionati tre omicidi si collochino in un contesto di criminalità organizzata, essendo stati essi il frutto di una sanguinaria faida di ndrangheta. I Giudici hanno evidenziato, poi, come la perdurante protesta di totale estraneità porti il ricorrente a non dedurre alcunché, circa l'eventuale interruzione dei suoi legami con il tessuto criminale di provenienza. Il condannato, secondo quanto emerge dalle relazioni redatte dal personale in servizio presso l'istituto carcerario che lo ospita, non ha quindi sostanzialmente mai intrapreso un percorso di concreta rivisitazione critica, in una reale prospettiva risocializzante. Vero che ha conseguito una laurea, durante la permanenza in carcere, ma tale risultato gli ha già fruttato il beneficio della liberazione anticipata. Conclude il Tribunale, quindi, affermando come al detenuto siano ovviamente garantiti gli invocati diritti, sia al silenzio che alla speranza egli è però tenuto, parimenti, ad accettare le conseguenze derivanti dall'esercizio di tali diritti non gli è consentito, in sostanza, rifiutare le decisioni dello Stato, con riferimento ad una condanna per gravissimi reati e, contemporaneamente, esigere il riconoscimento dei benefici assicurati da quello stesso Stato che egli rifiuta. 2. Ricorre per cassazione F.F.A. , a mezzo del difensore avv. Francesca Vianello Accorretti, deducendo un motivo unico, che viene di seguito brevemente riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p. e mediante il quale viene denunciata violazione ed erronea applicazione della L. 354 del 1975, articolo 30-ter, in relazione alla Cost., articolo 27, comma 3, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p Sottolinea la difesa come il F. possa vantare un encomiabile percorso detentivo, per cui il Tribunale avrebbe dovuto motivare in ordine alla ritenuta inadeguatezza della personale maturazione del soggetto, rispetto alla concessione dell'invocato permesso. Il F. è impegnato in varie attività, all'interno dell'istituto penitenziario ha conseguito la laurea in giurisprudenza, durante il periodo di detenzione ha ricevuto, infine, un encomio ex D.P.R. numero 230 del 2000, articolo 76, comma 1, in ragione del particolare impegno dimostrato, nello svolgimento del lavoro di scrivano, all'interno dell'istituto in costanza di detenzione. Si evidenzia, poi, l'assenza di informazioni inerenti alla permanenza di collegamenti del soggetto con ambienti malavitosi, oltre che relative al pericolo di ripristino di tali rapporti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente, a mezzo del difensore avv. Mario Elmo, ha presentato motivo nuovi, deducendo violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b c.p.p., in relazione all'articolo 30-ter Ord. penumero e violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. e , cod proc. penumero , per carenza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, in ordine al rigetto del reclamo avverso il diniego di concessione del permesso premio ex articolo 30-ter Ord. penumero . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto chiariti. 2. Secondo il principio di diritto ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di sorveglianza, al fine di verificare la concedibilità dei permessi premio ex articolo 30-ter Ord. penumero a detenuti per delitti ostativi cd. di prima fascia, in carenza di una loro collaborazione con la giustizia, allorquando gli elementi acquisiti agli atti portino ad escludere tanto l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata41 quanto un pericolo che tali legami vengano ripristinati, è tenuto - stando alle linee interpretative dettate dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 253 del 2019 - a compiere un esame in concreto di elementi di fatto individualizzanti , circa il percorso rieducativo compiuto dal detenuto. Elementi dai quali si possa desumere, quindi, non un'emenda intima, personale ed umana del vissuto delinquenziale del condannato, bensì la attuale propensione a recidere i collegamenti criminali mafiosi ed a non ripristinarli in seguito, secondo una ottica rieducativa e di recupero del soggetto, verificata grazie ad un complessivo esame della sua condotta Sez. 5, numero 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - 01 2.1. Quanto poi alla sopra detta Corte Cost. sentenza numero 253 del 2019, pare opportuno richiamarne testualmente il dispositivo 1 dichiara l'illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, numero 354, articolo 4-bis, comma 1, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà , nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter del medesimo ordinumero penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti 2 dichiara, in via consequenziale, ai sensi della L. 11 marzo 1953, numero 87, articolo 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale , l'illegittimità costituzionale della L. numero 354 del 1975, articolo 4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'articolo 416-bis c.p. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter del medesimo ordinumero penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti . Secondo la Consulta, quindi, la situazione del detenuto per reati di cui all'articolo 4-bis comma 1, Ord. penumero , che non abbia intrapreso un percorso di collaborazione, è oggetto - in tema di fruizione del permesso premio - di una presunzione relativa di perdurante pericolosità, atta a cagionare un aggravio in termini di distribuzione degli oneri dimostrativi, secondo il normale meccanismo delle presunzioni semplici che sono quindi passibili di superamento, in forza dell'acquisizione di prova contraria . L'accoglimento della domanda deve sottostare, pertanto, alla avvenuta acquisizione di elementi capaci di escludere tanto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, quanto il pericolo che questi legami possano essere riannodati. 2.2. La giurisprudenza di legittimità v. Sez. I numero 5553 del 28.1.2020, rv 279783 , ha già precisato trattarsi di profili di prova fra loro ben differenziati. Sul primo versante si colloca la tradizionale prova circa il venir meno di contatti perduranti un eventuale collegamento integrerebbe, al contrario, la concreta condizione ostativa tra il detenuto e il contesto associativo di provenienza. Ulteriore aspetto della suddetta prova è quello attinente alla esigenza di prova negativa in ordine al pericolo della ripresa dei collegamenti, che potrebbe risultare favorito dalla concessione del permesso. La giurisprudenza di legittimità Sez. 1, 14/07/2021, numero 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - in materia di possibilità di concedere permessi premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, Ord. penumero ha precisato l'illegittimità della decisione del giudice di sorveglianza, che dichiari l'inammissibilità della relativa richiesta, per difetto di specifica allegazione di elementi di prova, evocativi della sussistenza dei requisiti in forza dei quali - all'indomani della succitata sentenza della Corte costituzionale numero 253 del 2019 - può essere accordato il beneficio vale a dire, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino , essendo a tal fine sufficiente l'allegazione di elementi fattuali che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità sancita dalla legge. 2.3. In tale contesto si innesta il nuovo testo dell'articolo 4-bis, comma 1-bis, Ord. penumero , come modificato dal D.Lgs. numero 10 ottobre 2022, numero 150 e dal D.L. 31 ottobre 2022, numero 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, numero 199, secondo il quale 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58 ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articolo 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, numero 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefìci, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa . 3. Tanto premesso al fine di delineare la cornice di diritto della questione dedotta, pare al Collegio che la decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza non faccia buon governo di tali principi e che il relativo provvedimento non sia adeguatamente motivato, in ordine agli aspetti di maggior rilievo della vicenda. 3.1. Il Tribunale valorizza infatti - in via prevalente, se non esclusiva - la mancata assunzione di responsabilità, da parte del F. , relativamente ai gravissimi fatti commessi. Questi, ad onta della definitività della condanna a suo carico per fatti particolarmente efferati, oltre che pacificamente maturati in contesto di criminalità organizzata, continua imperterrito, infatti, a trincerarsi dietro l'usbergo di una ostinata negazione degli addebiti. Osserva allora il Tribunale come tale condotta, intrinsecamente del tutto legittima, comporti anche il totale rigetto - da parte del F. - dell'onere probatorio inerente sia alla fattuale recisione dei contatti con gli ambienti malavitosi di provenienza, sia alla prognosi circa il pericolo di nuova ripresa di tali collegamenti, correlati alla eventuale concessione del permesso ed al consequenziale riavvicinamento personale e familiare. 3.2. La mancata allegazione o deduzione - ma anche la carenza di qualsivoglia prova logica - in ordine alla elisione di contatti del genere, oltre che al pericolo di nuova tessitura delle precedenti trame criminali, ha condotto il Tribunale a reputare il F. non meritevole dell'auspicato permesso. Trattasi di argomentazioni che, come sopra detto, rappresentano in sostanza l'architrave del provvedimento impugnato, che però manca di confrontarsi con le ulteriori deduzioni difensive, attinenti alla condotta tenuta dal soggetto durante il periodo di detenzione. 4. Fondamentale, in ordine al presente thema decidendum, è infatti l'aspetto - impropriamente svilito, con motivazione che appare non coerente, nè esaustiva - attinente all'avere il condannato tenuto costantemente una commendevole condotta inframuraria. Sul punto specifico, nell'impugnato provvedimento ci si limita ad affermare la insussistenza di uno stretto parallelismoir fra la tenuta di una regolare condotta in ambiente carcerario ed il positivo cambiamento personale. Il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha dato conto, però, di aver effettuato un concreto bilanciamento fra gli elementi connotanti la caratura criminale dei fatti commessi ed il percorso rieducativo portato avanti. Una comparazione che, invece, è specificamente chiamato a compiere il giudice di sorveglianza. La funzione della magistratura di sorveglianza, in caso contrario, risulterebbe svilita alla semplice opera di constatazione, in ordine alla oggettiva gravità dei delitti perpetrati dal condannato. Tale impostazione, dunque, vanificherebbe qualsivoglia aspirazione al recupero personale riconoscibile in capo al detenuto, laddove tale aspirazione non fosse correlata alla collaborazione dichiarativa con le istituzioni. 4.1. Siffatta lettura delle norme si porrebbe, peraltro, in aperto conflitto con gli scopi rieducativi, ai quali è indirizzato ogni genere di sanzione conforme ai principi costituzionali. 4.2. Il provvedimento impugnato si dilunga nell'imprimere uno stigma alla scelta di non collaborazione ed alla gravità dei delitti commessi finisce però nonostante dia atto di un percorso intramurario ineccepibile del condannato, immune da rilievi e improntato alla partecipazione al trattamento, alla formazione didattica ed alla disponibilità all'attività lavorativa - per orientare la decisione negativa sul binario della valutazione, soggettivistica e morale, di inidoneità di tali aspetti positivi della personalità del ricorrente, rispetto all'entità del vissuto delinquenziale. 4.3. Se tale fosse la ratio della norma, risulterebbe impossibile assicurare un percorso rieducativo efficace, mediante l'adozione dei benefici carcerari la gravità dei reati commessi, infatti, finirebbe per inibire in radice la praticabilità di b un bilanciamento in senso favorevolec tra le sopra dette opposte esigenze di difesa sociale e di rieducazione. E ciò, nonostante si sia dato atto, nel caso di specie, del percorso rieducativo molto positivo compiuto dal condannato. 4.4. Lo stesso epilogo dell'ordinanza impugnata è plasticamente evocativo della erronea visuale, entro cui si è posto il Tribunale. Scrivono i Giudici di sorveglianza, infatti, che il soggetto sembra vivere in una sorta di realtà parallela, a tratti favolistica , che invoca il suo diritto al silenzio e alla speranza e che, essendogli tali diritti garantiti, egli deve però anche assumersi le conseguenze dell'esercizio di tali diritti . Ma tali considerazioni presentano scarsa rilevanza, sotto il profilo decisionale, rispetto all'esigenza, già ripetutamente indicata dalla giurisprudenza di legittimità, di acquisire e valutare ogni dato che si presenti specifico e concreto e che possa rivelarsi di univoca significazione, nel senso dell'essersi il soggetto definitivamente incamminato verso un percorso di recupero. In questa prospettiva, pare incongruo procedere ad un sostanziale svilimento dei pur enucleati indici positivi in primis, il commendevole percorso di studio in ambiente detentivo , attribuendo sostanzialmente importanza al solo vissuto criminale. 4.5. Per concludere, questo Collegio è ben conscio dell'esistenza di una sottilissima linea di demarcazione che - in presenza di condannati per reati gravissimi - divide le valutazioni attinenti alla pericolosità socialee da quelle caratterizzate dalla mera condanna morale per i gravi fatti posti in essere. Deve essere sempre immanente al giudizio demandato al giudice di sorveglianza, però, la necessità di effettuare una completa valutazione degli elementi di fatto individualizzanti , che connotano il percorso carcerario del soggetto, onde verificare compiutamente se essi assumano - o meno - una univoca significazione di segno favorevole. Valutazione in senso positivo che non necessariamente deve coincidere con il rinvenimento di una intima e personalissima emenda da parte del condannato, dovendosi riscontrare, invece, la propensione di questi a recidere i collegamenti criminali e a non riannodarli, in una ottica dinamica di rieducazione, parametrata all'insieme complessivo degli elementi emersi e condotta attraverso un esame ad ampio raggio - dei comportamenti serbati si vedano anche i principi di diritto espressi da Sez. 5, numero 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 . 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.