Studente universitario fuori sede: come dividere le spese di alloggio tra genitori divorziati?

Le spese di alloggio per il figlio studente fuorisede devono essere ripartite tra i genitori come spese straordinarie, ma non necessariamente nella misura del 50% per ciascuno, dovendo il giudice di merito tenere conto delle rispettive sostanze patrimoniali e della capacità di lavoro di ciascun genitore.

La Corte d'appello di Milano, nell'ambito di un giudizio divorzile , riduceva l'importo dell'assegno posto a carico dell'ex moglie per il mantenimento del figlio, studente universitario maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , con conferma dell'obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie. La pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dall'ex marito che denuncia la violazione del principio di proporzionalità nella contribuzione dei genitori al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, nonché la mancata valutazione delle concrete e attuali esigenze del figlio, anche in considerazione delle spese straordinarie di alloggio del figlio, studente fuorisede a Catania . La Corte ricorda in primo luogo che per la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico occorre considerare i rispettivi redditi dei genitori, le ulteriori sopravvenienze economiche, i risparmi, la disponibilità di alloggi di proprietà cfr. Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002 , in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti Cass. n. 4811/2018 , Cass. n. 16739/2020 , Cass. n. 19299/2020 , Cass. n. 28483/2022 Cass. n. 4145/2023 , nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti Cass. n. 17089/2013 , in osservanza di un principio di proporzionalità . Tale principio deve essere perseguito comparando le condizioni economiche dei genitori e focalizzando le esigenze del figlio. Quanto alle spese di alloggio fuori sede del figlio, poste dal giudice di merito tra le spese straordinarie, invece che ordinarie, viene precisato che per spese straordinarie si intendono quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli Cass. n. 40281/2021 . Quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie, la giurisprudenza ha chiarito che queste non vanno necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi Cass. n. 25723/2016 , precisando ulteriormente che la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione . Nel caso di specie, tale valutazione risulta carente non essendo stato spiegato come la spesa abitativa connessa alla frequenza universitaria del figlio sia stata esclusa dalle spese straordinarie, senza peraltro che se ne sia tenuto conto nella quantificazione del contributo ordinario. La Corte accoglie quindi il ricorso nei limiti di quanto detto e cassa di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio.

Presidente Genovese – Relatore Tricomi Rilevato che 1.- Viene proposto ricorso da C.S., sulla base di sei motivi, per conseguire la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, resa nel giudizio divorzile e pubblicata il 31/08/2020, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Como depositata il 30/05/2019 , è stato ridotto l'importo dell'assegno posto a carico di P.P. , per il mantenimento il figlio L.A., nato nel […], studente universitario maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da Euro 250,00 ad Euro 150,00 mensili, ferma la decorrenza dal mese successivo al deposito della sentenza di primo grado come ivi stabilito, oltre adeguamento ISTAT, con conferma dell'obbligo di pagamento del 50% delle spese extra assegno sanitarie non coperte dal SSN e di quelle per rette universitarie, da concordare direttamente tra i genitori ed il figlio maggiorenne, respinti nel resto gli appelli, principale ed incidentale subordinato, con compensazione integrale delle spese della fase di merito. Si difende l'intimata con controricorso. Hanno depositato memorie entrambi P. , con richiesta di distrazione in favore dell'avvocato difensore. Considerato che 2.1- Con il primo motivo si denuncia la violazione del principio di proporzionalità nella contribuzione dei genitori al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente. Secondo il ricorrente l'applicazione dell' art. 337 bis e dell'art. 337 ter c.c. non comprenderebbe tra gli elementi da comparare la condizione economica personale di ciascuno dei genitori. Si duole, quindi, che nel quantificare dell'assegno da porre a carico di P. , la Corte di merito abbia dato prevalenza alla minore capacità economica di questa rispetto a quella goduta dallo stesso ricorrente. Critica anche la valutazione della condizione economica di P. , lamentando che, invece di considerare le risorse economiche nella loro integralità, si sia tenuto conto della spesa per il mutuo per l'acquisto dell'abitazione a […]. 2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la mancata valutazione delle concrete ed attuali esigenze del figlio nella determinazione dell'assegno. Secondo il ricorrente la Corte di appello, nel ridurre l'assegno posto a carico della madre, non ha preso in considerazione le attuali esigenze del figlio, come richiesto dall' art. 337 ter, comma 4, c.c. , ma solo la condizione economica dell'obbligata. 2.3.- Con il terzo motivo, concernente la determinazione della partecipazione alle spese straordinarie per la madre, si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo alle spese straordinarie di alloggio del figlio, studente fuorisede a […], ammontanti ad Euro 200,00 mensili, in violazione dell' art. 112 c.p.c. . 2.4.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell' art. 337 ter c.c. , per avere ritenuto la Corte di appello che le spese di alloggio presso la sede universitaria, fossero spese rientranti nell'assegno ordinario di mantenimento. 2.5.- Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 337 ter , 337 quinquies e 337 octies c.c. e del principio di effettività della tutela giurisdizionale per avere disposto la decorrenza dell'obbligo al mantenimento nell'ammontare stabilito, così come già la decisione di primo grado, dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado, così respingendo il motivo di appello volto a far decorrere l'obbligo di mantenimento materno sin dalla originaria domanda. 2.6.- Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell' art. 91 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente compensato le spese del giudizio di primo grado. 3.1.- I motivi dal primo al quarto, da trattare congiuntamente per connessione, vanno accolti nei termini di seguito precisati. 3.2.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei rispettivi redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggi di proprietà cfr. Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002 , in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti Cass. n. 4811/2018 , Cass. n. 16739/2020 , Cass. n. 19299/2020 , Cass. n. 28483/2022 Cass. n. 4145/2023 , nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti Cass. n. 17089/2013 , in osservanza di un principio di proporzionalità, che non va attuato considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell'assegno perequativo, ma che va perseguito sia comparando le condizioni economiche dei genitori, sia focalizzando le esigenze del figlio che l'assegno è volto a soddisfare, alla luce dei criteri indicati dall' art. 337 ter c.c. , per la corretta commisurazione del contributo. 3.3.- Nel caso in esame, e ciò comporta il rigetto del primo motivo, in linea con i principi ricordati, la Corte ha considerato le contrapposte condizioni economiche dei genitori, tenendo conto della minore concreta disponibilità economica della madre, al netto della sola spesa abitativa collegata all'assolvimento della rata di mutuo per la casa, spesa di cui il marito non era gravato, godendo di abitazione propria, seguendo un percorso logico/giuridico immune da vizi, di guisa che la prima censura sul punto non coglie nel segno ma, al contrario, sollecita impropriamente una nuova valutazione meritale. 3.4.- Diversamente, risultano fondate le censure seconda, terza e quarta, che criticano la quantificazione del contributo ordinario e del contributo straordinario per non avere tenuto conto la Corte di merito delle concrete esigenze del figlio ed in ragione della collocazione della spesa per la residenza fuori sede del figlio - studente universitario in XXXXXXX - tra quelle ordinarie, piuttosto che tra quelle straordinarie circoscritte, ingiustamente, alle sole spese sanitarie non coperte dal SSN ed alle rette universitarie , lamentando anche l'omessa pronuncia sul punto. 3.5.- È necessario premettere che la previsione della contribuzione alle spese straordinarie riguarda quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli Cass. n. 40281/2021 e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, di guisa che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice. Quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie questa Corte ha chiarito che queste non vanno necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi Cass. n. 25723/2016 . Va, tuttavia, considerato che, come già evidenziato da questa Corte, all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili a gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie b le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento Cass. n. 379/2021 . Da ciò consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza esclusivamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione. 3.5.- Alla luce di quanto puntualizzato, la decisione impugnata non soddisfa i criteri posti da questa corte sul tema in esame e va cassata perché non illustra come sia stato stimato il fabbisogno filiale ordinario e le ragioni per cui la spesa abitativa connessa alla frequenza universitaria del figlio sia stata esclusa dalle spese straordinarie - tra le quali invece pare rientrare secondo i menzionati arresti -, senza peraltro che se ne sia tenuto conto nella quantificazione del contributo ordinario, e ciò nonostante lo specifico motivo di gravame, non esaminato. 4.- Il quinto motivo ed il sesto motivo restano assorbiti. 5.- In conclusione, vanno accolti i motivi secondo, terzo e quarto, infondato il primo, assorbiti gli altri la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 . P.Q.M. - Accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso, infondato il primo, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2.