Uno dei primi casi di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione

Il Tribunale di Taranto rinvia alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363– bis c.p.c., per la risoluzione della questione di diritto se il beneficio della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, finalizzata all’acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente art. 1, commi 121-123 l. n. 107/2015 , DPCM del 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016 ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, sia discriminatoria per contrasto con il diritto eurounitario, con gli artt. 3 e 35 Cost. e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria e, in ragione di ciò, debba essere disapplicata dal giudice nazionale.

Il caso Un insegnante ha lavorato come docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di vari contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019, senza che gli venisse riconosciuta la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, beneficio che la legge che ne ha disciplinato l'impiego riserva esclusivamente ai docenti di ruolo, siano essi full-time o part-time, definitivamente assunti o in prova e, perfino, a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, nonché agli insegnati dichiarati inidonei per motivi di salute. Il ricorrente ha chiesto quindi la condanna del Ministero dell'Istruzione all'attribuzione di tale beneficio o, in via alternativa o subordinata, al pagamento anche a titolo deli risarcimento del danno dell'effettivo controvalore economico, per ciascuno degli anni di servizio. La disciplina del rinvio pregiudiziale ai sensi dell' art. 363-bis c.p.c. La Riforma Cartabia ha disciplinato il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione di diritto controversa, applicabile anche alle controversie in materia di lavoro , riservando al Giudice del merito la facoltà di devolvere alla Suprema Corte sezione semplice o Sezioni Unite, a discrezione del primo presidente la decisione. Il rinvio è ammissibile purché sussistano tre condizioni la questione deve essere necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non deve ancora essere stata risolta dalla Cassazione, deve presentare gravi difficoltà interpretative e deve essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Se, dunque, il Giudice di merito rinviene la presenza di tutte e tre i requisiti, emette un'ordinanza motivata, nella quale deve dare conto anche delle diverse interpretazioni possibili. La questione di diritto controversa Con l'ordinanza di rimessione il Tribunale di Taranto ha ripercorso la disciplina normativa ed i precedenti giurisprudenziali , nazionali ed europei , relativi al riconoscimento della citata carta elettronica . La CGUE ed alla stessa stregua anche la Suprema Corte ha già valutato che la scelta del legislatore italiano di riservare tale beneficio al solo personale docente di ruolo sia in contrasto con il diritto dell'U.E., poiché l'art. 4 dell'Accordo sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, cosicché il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione, disapplicando se necessario il diritto interno. Peraltro, il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, con l'effetto che la riserva in materia di retribuzioni prevista dal Trattato non può impedire al lavoratore di richiedere un beneficio riservato ai soli lavoratori a tempo indeterminato. Il Tribunale di Taranto ha poi dato atto delle gravi difficoltà interpretative dovute al contrasto giurisprudenziale che verte, in primo luogo, sull'individuazione degli elementi di equiparazione delle modalità di lavoro tra docenti a termine e a tempo indeterminato alcuni tribunali hanno ritenuto dirimente la scadenza del contratto per alcuni il 31 agosto, per altri il 30 giugno , altri la durata della prestazione lavorativa individuata nel minimo di 150 giorni , ma entrambi i criteri contrastano con il fatto che l'elargizione viene assicurata anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, nonché a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati. Infine, altri tribunali ritengono che il beneficio sia attribuibile a tutti i docenti assunti a termine a prescindere dalla durata anche minima del rapporto di lavoro. L'ordinanza in parola rileva la presenza di altri aspetti controversi, relativi alla natura dell'obbligazione se sia qualificabile come retributiva o risarcitoria , con i consequenziali effetti in ordine al termine prescrizionale ed alla configurabilità dell'obbligazione come pecuniaria. Alla luce di tutte le questioni esposte, il Tribunale di Taranto ha ritenuto che la questione fosse suscettibile di porsi in numerosi giudizi , poiché interessa una vastissima platea di docenti assunti a termine dall'anno scolastico 2015-2016 in poi, ai quali il beneficio non è stato riconosciuto.

Giudice Magazzino Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 8 novembre 2022 L. B. esponeva di aver lavorato alle dipendenze del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE come docente in base a vari contratti a tempo determinato, in particolare nei periodi seguenti • A.S. 2016-2017 Dal 19/10/2016 al 30/06/2017 per complessive 17 ore presso l'Istituto omissis e presso l'Ist. omissis • A.S. 2017 / 2018 Dal 23/10/2017 al 31/8/2018 per 18 ore settimanali presso omissis lo stesso ha prestato anche un ulteriore servizio di 2 ore aggiuntive presso lo stesso istituto • A.S. 2018/ 2019 Dal 28/9/2018 al 31/8/2019 per 18 ore settimanali presso l'Ist. omissis Deduceva altresì che per i suddetti periodi non gli era stata riconosciuta la CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, di importo pari ad €.500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, co. 121-123 – DPCM del 23 settembre 2015 – DPCM 28 novembre 2016 , ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti assunti a termine che tale disciplina sarebbe discriminatoria per contrasto con il diritto eurounitario, con gli artt. 3 e 35 della Costituzione e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente che aveva chiesto al MINISTERO il riconoscimento del diritto a beneficiare della predetta CARTA DEL DOCENTE” e del relativo bonus con diffida stragiudiziale del 1° 6 luglio 2022, rimasta tuttavia senza esito. In conseguenza di ciò ha chiesto di accertare e dichiarare il suo asserito diritto all'attribuzione del beneficio economico della CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici predetti per l'effetto, condannare il MINISTERO convenuto all'attribuzione del predetto beneficio e all'adozione di ogni consequenziale provvedimento per garantirne l'effettiva fruizione o, in via alternativa o subordinata, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ. , a pagare in suo favore la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici innanzi indicati, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi come per legge e rifusione di spese. Costituitosi in giudizio, il MINISTERO ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, sulla base di diffuse considerazioni. All'udienza del 21 aprile 2023 le parti hanno discusso la causa anche con riferimento alla eventuale rimessione della questione alla CORTE DI CASSAZIONE, ai sensi dell' art. 363-bis cpc. , come ex professo prospettata da questo giudice – ed all'esito il TRIBUNALE si è riservato. 1. Pacifiche risultano tutte le sopra esposte circostanze di fatto, mentre la sollevata questione di giurisdizione appare invero suscettibile di essere decisa contestualmente al merito venendo in rilievo atti che è plausibile possano rientrare tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato cfr. CASS. SS.UU. 23 LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032 . Rileva poi il TRIBUNALE che la definizione della controversia presuppone la necessaria risoluzione di una complessa questione dirimente, esclusivamente in punto di diritto, che non risulta essere già stata risolta dalla CORTE DI CASSAZIONE, relativa al disposto di cui alla legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, co. 121-123. Ed invero, sulla base della prospettazione attorea e delle specifiche contestazioni formulate dal convenuto, la lite verte esclusivamente sulla configurabilità di una effettiva responsabilità del MINISTERO, ai sensi della predetta norma, sulla sua natura e sui conseguenti limiti. In linea generale, si evidenzia infatti che, in base alla normativa di rango primario in particolare l' art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la CARTA ELETTRONICA per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di … … , alla parte ricorrente, in quanto docente assunto a tempo determinato nei periodi per cui è causa , non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione” e accreditati sulla c.d. CARTA DOCENTE”. Tale scelta normativa, peraltro, è stata già valutata come in contrasto con il diritto dell'U.E. CGUE, SEZIONE VI, ORDINANZA 18 MAGGIO 2022, C-450/21 La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” . Ed è ovviamente appena il caso di richiamare i principî di diritto reiteratamente enunciati in materia dalla SUPREMA CORTE, potendosi ex plurimis riportare quanto esposto da CASS. LAV. 16 LUGLIO 2020 N° 15231 e dalle molteplici sentenze ivi citate in termini così sintetizzabili la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato oggi 153 n. 5 , non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate non occorre, pertanto, fare ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale, perché lo stesso presuppone il dubbio interpretativo su una norma del diritto dell'Unione, dubbio che non ricorre, oltre che nei casi in cui il senso della disposizione sia evidente, qualora sulla stessa, o su norme analoghe, la CORTE DI GIUSTIZIA si sia già pronunciata. Si segnala altresì come anche il CONSIGLIO DI STATO SEZ. VII – 16 MARZO 2022, N. 1842 abbia rimarcato che … … il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso. … … Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015 , il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”. … … . ***** 2. Siffatta questione presenta gravi difficoltà interpretative, essendosi già manifestati contrastanti orientamenti – per quanto è dato conoscere – nell'ambito di molteplici TRIBUNALI, in relazione ai profili che di seguito di esporranno. 2.a. In primo luogo, in ordine alla individuazione degli elementi di equiparazione delle modalità di lavoro – quanto a natura e caratteristiche delle mansioni espletate – tra docenti assunti a termine e docenti assunti a tempo indeterminato, si è affermato che, pur tenendo ferma la comparabilità tra supplenti e docenti di ruolo, si possa nondimeno giustificare una differenziazione di trattamento, quanto all'aspetto qui in discussione, in ragione della durata, nel corso del singolo anno scolastico preso in considerazione, del rapporto di lavoro instaurato tra il MINISTERO ed il lavoratore a termine. Ed invero, pure la CORTE DI GIUSTIZIA, nella citata ORDINANZA 18 MAGGIO 2022, C-450/21, ha rimarcato al punto 42 che spetta al giudice nazionale stabilire nello specifico i termini della ritenuta comparabilità tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato fermo restando che la mera natura temporanea, di per sé, non può costituire una valida ragione oggettiva del trattamento differente cfr. punto 46 . In particolare, taluni TRIBUNALI hanno affermato che – per configurarsi una piena equiparabilità – i rapporti di lavoro a termine dovessero avere scadenza al 31 agosto ovvero secondo altri quantomeno al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Altri GIUDICI, invece, come chi scrive cfr. SENT. N° 730/23 del 27 MARZO 2023, in R.G. 3169/22 , hanno ritenuto che possano dirsi pienamente associabili agli insegnati di ruolo, ad essi comparabili e quindi in condizione tale da giustificare in loro favore l'erogazione del bonus in questione, quei lavoratori a termine che abbiano reso, nel corso di ciascun anno di riferimento, almeno 5 mesi 150 giorni di prestazione lavorativa di insegnamento puro . Tale termine rappresenta infatti la quantità temporale di prestazione minima richiedibile al docente di ruolo al quale può essere concessa ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art. 4.1 OM 55/1998 la possibilità di lavoro part time per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro ed al quale è comunque attribuito – ai sensi dell'art. 3, co. 1 del DPCM 28 novembre 2016 – il bonus in questione. Una simile ricostruzione, poi, non si scontra con il fatto che l'elargizione di cui si discute venga assicurata anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ciò per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato ovvero ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, trattandosi, nel caso di questi ultimi, pur sempre di dipendenti la cui stabilità di rapporto è evidente ed il cui rientro in servizio e, quindi all'insegnamento, è più che probabile. Altri TRIBUNALI, ancora, ritengono che il beneficio sia attribuibile a tutti i docenti assunti a termine, a prescindere dalla durata anche minima del rapporto di lavoro. 2.b. Altro aspetto controverso è quello relativo alla natura dell'obbligazione, se cioè qualificabile o meno come retributiva. Del resto, anche in CGUE, SEZIONE VI, ORDINANZA 18 MAGGIO 2022, C-450/21 è precisato al punto 35 che sebbene l'indennità de qua rientri certamente tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro spetta comunque, in linea di principio, al giudice nazionale determinare più nel dettaglio la natura e gli obiettivi delle misure in questione. Secondo l'orientamento accolto da chi scrive, invero, il criterio da seguire per configurare la natura retributiva di un benefit è da individuarsi nella riferibilità dello stesso a spese che sono comunque a carico del lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione ove per contro il benefit costituisca una mera reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisca a spese che il lavoratore debba sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita cfr. CASS. LAV. 9 SETTEMBRE 2020 N° 18685 e le altre ivi richiamate . In concreto, si è pertanto affermato che il beneficio consistente nella attribuzione della CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE” non sia svincolato dalla natura e dalle modalità della controprestazione lavorativa, risultando anzi direttamente connesso alla finalità di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, sicché esso non ha una funzione meramente riparatoria della lesione subita dal lavoratore che debba sopportare spese nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, ma anzi è da considerare come strettamente ricollegato al sinallagma genetico e funzionale del rapporto di lavoro, di cui costituisce un corrispettivo in quanto attiene a spese che sono comunque a carico del lavoratore perché conseguenti all'esigenza di garantire la propria formazione continua e di valorizzare le proprie competenze professionali, funzionalmente alla prestazione da rendere docenza , dunque a spese effettuabili dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, trattandosi di un diritto-dovere” di formazione professionale. Non a caso, l' art. 64 del C.C. N.L., rubricato FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE”, prevede che La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. E tale configurazione, all'evidenza, non può essere preclusa dal fatto che il legislatore abbia ritenuto nell'ultimo periodo del co. 121 cit. di escludere che la somma in questione costituisca retribuzione, trattandosi di determinazione avente finalità prettamente fiscali, che non può di per sé inibire la verifica da parte del giudice, chiamato a stabilire la spettanza dell'emolumento in questione, sulla reale e completa causa dello stesso. Altri TRIBUNALI, invece, proprio facendo leva sull'espressa definizione ex lege, hanno ex professo escluso la natura retributiva del beneficio de quo. 2.c. Ulteriore contrasto si registra, conseguentemente, in ordine alla configurabilità o meno della obbligazione come pecuniaria dovendosi ritenere che Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c. , quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa… sic CASS. SEZ. VI -II 17 NOVEMBRE 2021 N° 34944 , natura che non sarebbe contraddetta dai vincoli di utilizzo per essere la somma finalizzata all'acquisto solo di determinati beni o servizi , configurabili solo alla stregua di una integrazione causale dell'obbligazione cfr. CASS. SEZ. I, 18 GIUGNO 2018 N° 15929 . D'altra parte, secondo la tesi seguita dallo scrivente, le specifiche modalità attuative previste per la assegnazione in concreto della somma ed il successivo utilizzo in sintesi, mediante accesso ad un portale sul sito ministeriale tramite l'identità digitale SPID e creazione di buoni spesa da utilizzarsi o digitalmente per acquisti on line o fisicamente presso il singolo punto vendita o di erogazione del servizio non sembrano tali da configurare una obbligazione di fare o di consegnare una cosa mobile determinata, trattandosi di mere prestazioni collaterali e accessorie, necessarie e funzionali all'adempimento dell'obbligazione pur sempre avente natura pecuniaria , inerenti più in generale ai doveri di collaborazione e cooperazione gravanti sul debitore, alla stregua dei principî di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. , essendo diretti a salvaguardare l'utilità della controparte, ovviamente nei limiti dell'interesse proprio, dell'accessorietà all'obbligazione pattuita e della necessità di non snaturare la causa contrattuale cfr. CASS. SEZ. VI-III, 26 SETTEMBRE 2018 N° 23069 . Pertanto, poiché il meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla CGUE comporta il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato, la provvista in questione non sarà una somma libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato. Ciò nondimeno, ove mai sussista un eventuale impedimento nell'ambito di tali modalità attuative, la prestazione non potrà definirsi come impossibile e la somma in questione non potrà essere negata solo perché, ad esempio, il portale informatico del MINISTERO non abbia previsto e tuttora non preveda l'accesso per i docenti già a tempo determinato, essendo conforme ai doveri di collaborazione e cooperazione gravanti sul debitore che questi dia accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento adempimento di quanto ad essi dovuto e salva sempre ed evidentemente la possibilità per la P.A. – laddove lo ritenesse per sé maggiormente conveniente in termini di tempi e modi e, dunque, più funzionale al proprio buon andamento – di effettuare un pagamento ordinario al di fuori del canale della carta docente . Tale ricostruzione della natura dell'obbligazione, inoltre, consente anche di risolvere tutte le questioni che possono porsi in relazione alla CARTA DOCENTE, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore non sia più – al momento della domanda giudiziale – alle dipendenze del datore di lavoro ed invero, persistendo comunque l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. trattandosi del diritto ad un beneficio pecuniario , nemmeno può ipotizzarsi alcuna sopravvenuta oggettiva impossibilità cfr. CASS. SEZ. I, 22 GIUGNO 2022 N° 20152 , né alcuna eventuale diversa causa di estinzione dell'obbligazione e, dunque, nemmeno si pone la eventualità di dover configurare l'obbligazione datoriale in forma risarcitoria. Ovviamente, i fautori delle avverse tesi ermeneutiche evidenziano invece i peculiari vincoli sia nella individuazione di specifici termini per proporre la richiesta e per utilizzare la provvista, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 28 novembre 2016, sia quanto alla tipologia di spese effettuabili che osterebbero ad un eventuale riconoscimento sopravvenuto, sostenendosi altresì che l'originaria mancata presentazione della domanda potrebbe rappresentare ex se un fattore causale idoneo ad elidere il nesso eziologico tra l'inadempimento del datore di lavoro e il danno, integralmente, ovvero almeno per i rapporti di lavoro antecedenti all'ultimo biennio. 2.d. Infine, è consequenziale rilevare che la individuazione della natura della obbligazione come retributiva, ovvero risarcitoria, esplica i suoi effetti anche in ordine al termine prescrizionale quinquennale ovvero decennale – da applicare. Mentre da taluni è stata pure ipotizzata la configurabilità, nella specie, di un c.d. danno comunitario per la cui elaborazione si vedano CASS. LAV. 30 DICEMBRE 2014 N° 27481 , CASS. LAV. 23 GENNAIO 2015 N° 1260 e CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13655 , che imporrebbe comunque un risarcimento conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività, configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro il quale potrà provare l'esistenza di eventuali ripercussioni negative evitabili dall'interessato che possono essere escluse, mentre l'interessato viene esonerato dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito , dovendosi anche considerare il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto estensibile all'adempimento degli specifici obblighi di comportamento stabiliti dalla legge a carico della pubblica amministrazione, anche in ambito contrattuale , quale espressione del dovere di solidarietà fondato sull' art. 2 Cost. , che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di espresse previsioni di legge. ***** 3. È del tutto evidente che trattasi di questione suscettibile di porsi in numerosi giudizi, poiché concerne tutta la vastissima platea di docenti assunti a termine negli anni scolastici dal 2015-2016 in poi, ai quali il beneficio non è stato riconosciuto. ***** Sulla base di quanto sinora esposto, dunque, opina questo TRIBUNALE che siano certamente configurabili le condizioni richieste ai fini dell'applicabilità della norma di cui all' art. 363-bis cpc. , apparendo quindi assolutamente opportuno – per evidenti finalità deflattive del contenzioso potenziale consentire alla SUPREMA CORTE di esercitare al più presto la sua funzione nomofilattica. È appena il caso di rilevare, peraltro, che il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto con l'art. 35, comma 7 che Le disposizioni dell' articolo 363-bis del codice di procedura civile , introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023 data, quest'ultima, a decorrere dalla quale ha effetto in parte qua la novella normativa, giusta l'art. 35, co. 5, D.lgs. cit. . Occorre quindi procedere al rinvio pregiudiziale degli atti per la risoluzione della questione di diritto sopra illustrata alla CORTE DI CASSAZIONE, alla quale la presente ordinanza deve essere immediatamente trasmessa con comunicazione alle parti . Consegue altresì la necessità di sospendere il procedimento non configurandosi peraltro, almeno allo stato, alcuna necessità di compiere atti urgenti, né attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale , sino alla determinazione da parte della SUPREMA CORTE ed alla successiva restituzione degli atti. P. Q. M. Il Tribunale, visto ed applicato l' art. 363-bis cpc. , così provvede 1. dispone il rinvio pregiudiziale degli atti per la risoluzione della questione di diritto illustrata in motivazione alla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 2. sospende il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della SUPREMA CORTE, successivamente alla definizione della questione 3. manda alla CANCELLERIA per l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo processuale alla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori consequenziali adempimenti.