Crisi da sovraindebitamento: linee guida sui compensi del gestore

Il CNDCEC, con il comunicato stampa del 29 maggio 2023, ha predisposto le linee guida sui compensi del gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Con il comunicato stampa del 29 maggio 2023 il Consiglio nazionale dei commercialisti, insieme alla  Fondazione ADR  Commercialisti, ha pubblicato le linee guida sui  compensi del  gestore nelle procedure di  composizione delle  crisi da sovraindebitamento . Nell'ambito delle procedure disciplinate dal nuovo  codice della crisi   (di cui al  d .lgs. 14/2019 ), in conformità a quanto disposto all'articolo 22 rubricato “Determinazione compensi e rimborsi spese dell'OCC” e delle “Linee guida per la redazione dei Regolamenti OCC dei commercialisti” pubblicato il 29 maggio 2023 dalla Fondazione ADR Commercialisti, il documento del CNDCEC si propone di uniformare i comportamenti degli  Organismi di Composizione della Crisi  appartenenti ai diversi ordini territoriali. In particolar modo, ha l'obiettivo di dirimere le questioni afferenti alla percezione di acconti in talune ipotesi e alla liquidazione dei compensi al termine della fase esecutiva delle procedure. In mancanza di un orientamento univoco e generalmente riconosciuto, per la predisposizione e stesura delle linee guida si è tenuto conto, in quanto condivisibili, delle più recenti pronunce giurisprudenziali (vedasi Sentenza n. 38 del Tribunale di Napoli del 22/03/2023 che riprende  Cass. 19 dicembre 2019 n. 34105 ) nonché delle linee guida emanate da alcuni Tribunali (cfr. Tribunale di Ferrara) che hanno già affrontato la questione e che sono concordi nel dare prevalenza alla  pattuizione  tra le parti rispetto a ogni altro criterio di liquidazione dei compensi. Ai fini di una corretta quantificazione di questi ultimi e per evitare la sopravvenuta emersione di ulteriori esborsi che il debitore non sarebbe poi in grado di affrontare, è necessario che i compensi siano concordati con il debitore non in modo presunto, così come previsto ai citati  articolo 68  e  76 CCII , ma con estrema precisione e ripartizione tra le diverse fasi (degiurisdizionalizzata, procedura ed esecutiva). Nella formulazione del  preventivo e nella richiesta degli  acconti sul compenso si deve prestare attenzione a non superare l'eventuale compenso complessivo finale, in modo da non costringere il gestore alla eventuale restituzione di parte delle somme già incassate. (Fonte: quotidianopiu.it )

Com. Stampa CNDCEC 29 maggio 2023