RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE ORDINANZA numero 5830 DEL 27/02/2023  FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE. Certificazioni provenienti dai registri di stato civile - Efficacia probatoria - Fondamento - Prova contraria - Requisiti - Fattispecie in tema di residenza abituale ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento CE numero 2201 del 2003. Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione nei giudizi di separazione personale tra coniugi cittadini di diversi Stati dell'UE secondo il criterio della residenza abituale previsto dall'articolo 3 del Reg. CE numero 2201 del 2003, le certificazioni provenienti dai registri di stato civile - che hanno l'essenziale funzione di dare la certezza di fatti giuridicamente rilevanti, rendendoli conoscibili a chiunque in modo sicuro - ammettono la prova contraria, purché questa sia estremamente rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti. Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana, ritenendo che le risultanze della certificazione anagrafica non fossero superate dall'attestazione contraria di un funzionario dell'ambasciata italiana all'estero e da altri elementi presuntivi afferenti alle abitudini di vita e di lavoro . Si richiama Cass. Sez. U - , Ordinanza numero 10443 del 2022 Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri dell'Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento CE numero 2201 del 2003, per residenza abituale della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda.   SEZ. UNITE ORDINANZA numero 5868 DEL 27/02/2023  COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI. Contratto di fideiussione - Disciplina consumeristica - Requisiti soggettivi - Parti del contratto principale - Rilevanza - Esclusione - Qualità di consumatore del fideiussore - Fondamento - Fattispecie. Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale o anche più attività professionali , stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento cd. atti strumentali in senso proprio . Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un professionista di riflesso , rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica . In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 742 del 2020 Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale o anche più attività professionali , stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento cd. atti strumentali in senso proprio . Nella specie, è stata ritenuta operante l'esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non professionista, ancorché l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d'impresa .   SEZ. UNITE SENTENZA numero 5657 DEL 23/02/2023 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE. Meritevolezza di tutela degli interessi - Valutazione - Criterio - Scopo perseguito dalle parti - Convenienza, chiarezza, aleatorietà del contratto - Irrilevanza - Fattispecie. Il giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella quale, con riferimento ad un contratto di leasing traslativo con clausola di doppia indicizzazione del canone, il giudizio di immeritevolezza era stato formulato in base a circostanze irrilevanti, quali la difficoltà di interpretazione della clausola, la sua aleatorietà e l'asimmetria delle prestazioni . CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Leasing - Determinazione del canone - Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Immeritevolezza della causa ex articolo 1322 c.c. - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione - Conseguenza - Inapplicabilità del T.U.F. - Principio enunciato ex articolo 363, comma 3, c.p.c. Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex articolo 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. numero 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni. In ordine al primo principio, si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza numero 15370 del 2015 Nell'esplicazione della loro autonomia privata, le parti di un contratto possono convenire l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, a tale stregua modificandolo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, purché nel rispetto del criterio della meritevolezza di cui all'articolo 1322 comma 2, c.c. Nella specie, la S.C. ha confermato la valutazione del giudice di merito che non aveva ravvisato l'esistenza ex ante di uno squilibrio tra le prestazioni delle parti di un contratto di finanziamento in lire con clausola parametrica in yen, avendo entrambe assunto il rischio delle oscillazioni del cambio, a quel tempo notoriamente più favorevole alla valuta straniera . Con riferimento al secondo i Sez. U, Sentenza numero 412 del 2007 La clausola, con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e dà vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell'accessorietà, non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, anche al fine della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'articolo 4 numero 3 cod. proc. civ., nei confronti del convenuto straniero fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge numero 218 del 1995 . ii Sez. U, Sentenza numero 8770 del 2020 In tema di derivati conclusi dagli enti pubblici, gli importi ricevuti a titolo di upfront rappresentano un finanziamento e vanno qualificati come indebitamento, ai fini della normativa di contabilità pubblica e dell'articolo 119 Cost., anche per il periodo antecedente l'approvazione dell'articolo 62, comma 9, del d.l. numero 112 del 2008, convertito, con modif., dalla l. numero 133 del 2008 e, successivamente, sostituito dall'articolo 3 della l. numero 203 del 2008, che ha solo preso atto della natura di indebitamento di quanto conseguito con il detto upfront . Lo stesso non può dirsi della collegata operazione di swap che va guardata nel suo complesso, al fine di verificare se l'effetto che produce può consistere sostanzialmente in un indebitamento.