Gli investitori istituzionali e l’obbligatorietà dell’iscrizione

È in discussione al Senato il disegno di legge numero 674 “Interventi a sostegno della competitività dei capitali” il cui iter è iniziato il 16 maggio 2023 di iniziativa del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

A me interessa, per questa disamina, l’articolo 14 che prevede immagine A questo punto si tratta di capire chi sono gli investitori istituzionali e per fare questo utilizzo le definizioni delle autorità preposte e cioè la Borsa italiana, la Treccani e la Covip. «Intermediario la cui attività caratteristica è quella di investire un patrimonio per conto di un soggetto che si trova in surplus finanziario. Alla categoria degli investitori istituzionali appartengono • gli organismi di investimento collettivo del risparmio OICR , i fondi comuni di investimento mobiliari, immobiliari, speculativi e le Sicav • i fondi pensione • le compagnie di assicurazione. L'attività svolta dall'investitore istituzionale può derivare da un mandato specifico, pertanto l'investimento avviene su base collettiva, come negli OICR e nei fondi pensione, oppure può derivare dall'intermediazione in senso stretto, come nel caso delle compagnie di assicurazione relativamente alle polizze vita»  fonte Borsa Italiana . «Operatore economico che esercita in modo continuativo e professionale l’attività di investimento, in valori mobiliari o immobiliari, di rilevanti risorse finanziarie, frutto di raccolta presso comunità, spesso molto ampie, di risparmiatori. Rientrano in questa categoria le compagnie di assicurazioni, le banche di investimento e di affari, i fondi comuni di investimento ➔ fondo comune di investimento , i fondi pensione ➔ fondo pensione , gli hedge fund ➔ , le Società di Gestione del Risparmio ➔ SGR , gli enti pubblici previdenziali. Nel suo rapporto annuale, la Banca d’Italia li suddivide in 4 macroclassi Fondi comuni e Società di Investimento a Capitale Variabile ➔ SICAV , imprese di assicurazioni, fondi pensione, gestioni patrimoniali – offerte da banche, SGR, Società di Intermediazione Mobiliare – ➔ SIM . L’ammontare complessivo di fondi investiti era, alla fine del 2010, di oltre 1200 miliardi di euro, circa 470 ciascuno per gestioni patrimoniali e riserve tecniche delle imprese di assicurazioni, 230 per fondi comuni e poco meno di 60 per fondi pensione. Il rapporto volume complessivo dello stock ➔ di investimenti su PIL è in Italia relativamente basso, non solo rispetto agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, ma anche rispetto alla media dell’Unione Europea. Questi soggetti, pur operando sulla base di presupposti obiettivi e regole anche molto differenti, sono caratterizzati da tratti comuni nell’attività di investimento. Il primo di questi è l’orizzonte temporale, che è, o dovrebbe essere, di lungo periodo, anche se la consuetudine di presentare rendiconti a cadenza semestrale o addirittura trimestrale ha determinato effetti di miopia ➔ nell’attenzione ai risultati di breve periodo, deprecati dagli analisti più avveduti. Il secondo è l’adozione di metodi scientifici nella selezione degli investimenti, con l’impiego di una vasta gamma di strumenti di analisi e previsione, resi disponibili dagli straordinari progressi della finanza quantitativa a partire dagli anni 1960. Il terzo è la stretta, e spesso poco trasparente, interconnessione fra gli investitori istituzionali. L’importanza crescente di questi intermediari ha determinato senza dubbio a livello globale un eccesso di finanziarizzazione ➔ dell’economia. Si sostiene che tali eccessi siano alla radice della crisi economica, iniziata nel 2008 proprio con il crollo di potenti investitori istituzionali. L’interconnessione ha determinato, e potrebbe ancora determinare, pericolosissimi effetti di contagio ➔ contagio finanziario » fonte Treccani . Per la Covip “gli investitori istituzionali sono soggetti che investono risorse finanziarie per conto di altri. I principali investitori istituzionali sono i fondi comuni di investimento, i fondi pensione e le imprese di assicurazione”. A questo punto ho ragione di ritenere che se le Casse di previdenza dei professionisti diventeranno, anche formalmente, investitori istituzionali verrà meno l’obbligatorietà dell’iscrizione perché si porrebbe in contrasto con la legislazione europea in tema di aiuto di Stato. Per il Dipartimento per le Politiche Europee “per aiuti di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che disciplina la materia agli articolo 107 e 108”. Il compito di verificare se vi sia il giusto equilibrio tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune interesse è affidato alla Commissione Europea che ha competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato.