Accolto il ricorso di una madre avverso il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale

La Corte d’Appello dell’Aquila dichiarava inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale dei minorenni che aveva sospeso dalla responsabilità genitoriale una madre ed un padre, con affidamento dei figli minori ai servizi sociali e collocamento presso una casa-famiglia.

La madre dei bimbi, protagonisti della vicenda in esame, ricorre in Cassazione deducendo la violazione degli artt. 330 e 333 c.c. e 739 c.p.c. per essere stato ritenuto interinale un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale , non revocabile o modificabile salvo la sopravvenienza di fatti nuovi , oltre che essere stato adottato da parte del giudice di prime cure un provvedimento decisorio e definitivo inaudita altera parte. La doglianza è fondata. Il Collegio, riprendendo le SS.UU. n. 32359/2018 , ricorda come i provvedimenti de potestate ”, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. cit., hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus ”, in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi pertanto, il decreto della Corte d'appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma 7, Cost. , cui è seguita tra le altre, la Cass.1668 del 2020, secondo la quale, in materia di provvedimenti de potestate ex artt. 330, 333 e 336 c.c. , il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus , anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato in via non definitiva , trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale . Per questi motivi, ne consegue l'accoglimento del ricorso in oggetto.

Presidente Valitutti – Relatore Acierno Fatti di causa e ragione della decisione La Corte d'appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni che aveva sospeso dalla responsabilità genitoriale D.S.R. e D.R.O. , con affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali e collocamento presso una casa famiglia. La Corte d'appello ha ritenuto che il provvedimento di primo grado fosse provvisorio e con natura meramente incidentale, in quanto destinato ad essere assorbito dalla decisione finale. Il Tribunale aveva infatti con il medesimo provvedimento delegato uno dei propri componenti a svolgere l'ulteriore attività istruttoria. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la madre dei minori, affidato a due motivi. Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 330 e 333 c.c. e 739 c.p.c. per essere stato ritenuto interinale un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, non revocabile o modificabile salvo la sopravvenienza di fatti nuovi. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 30 e 31 della Costituzione nonché gli artt. 3,8,9 della Convenzione di New York essendo stato adottato da parte del tribunale per i minorenni un provvedimento decisorio e definitivo inaudita altera parte. Le censure possono essere trattate congiuntamente in quanto logicamente connesse. Il provvedimento del Tribunale per i minorenni reclamato è stato adottato decidendo su un ricorso ex art. 330 e 333 c.c. Il contenuto del decreto emesso dal giudice di primo grado consiste nella sospensione della responsabilità genitoriale, nella collocazione in idonea struttura dei minori, nel divieto di prelievo, salvo autorizzazione del Tribunale e nel divieto di contatto con i genitori. Esso, di conseguenza incide gravemente sul complesso dei poteri e doveri che connotano la responsabilità genitoriale, eliminandone qualsiasi forma di esercizio. L'efficacia ablativa è immediata ed incondizionata. La prosecuzione del giudizio si giustifica per l'assunzione della decisione, in mancanza della preventiva attivazione del contraddittorio e non per il contenuto interlocutorio dello stesso. La statuizione non è nè espressamente temporanea, nè assoggettata ad un termine finale nè è prevista, all'interno di una scansione temporale predefinita, la attuazione di interventi di verifica e supporto della condizione critica del nucleo genitoriale. Il contenuto gravemente limitativo della responsabilità genitoriale è soggetto a modifiche solo se sorgenti da sopravvenienze fattuali ma non ha, allo stato, nè contenuto nè efficacia condizionata, avendo valore di giudicato rebus sic stantibus. Ne deriva la piena reclamabilità del decreto davanti alla Corte d'Appello, sia sotto il profilo del contenuto decisorio che della abnorme adozione delle statuizioni in esso contenute a contraddittorio differito e la conseguente l'illegittimità della declaratoria d'inammissibilità assunta dalla Corte d'Appello. Il contenuto decisorio e definitivo del provvedimento reclamato, e la sua legittima assoggettabilità a reclamo determina l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato davanti a questa Corte, alla luce della giurisprudenza di legittimità stabilizzatasi con la pronuncia delle S.U. n. 32359 del 2018, così massimata. I provvedimenti de potestate , emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. , hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus , in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma 7, Cost. cui è seguita tra le altre, con fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta nel presente giudizio, Cass.1668 del 2020 così massimata in materia di provvedimenti de potestate ex artt. 330, 333 e 336 c.c. , il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus , anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato in via non definitiva , trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale . In conclusione, il ricorso deve essere accolto, il provvedimento cassato con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, perché esamini il merito dell'impugnazione proposta, essendo il decreto emesso in primo grado, reclamabile ex art. 739 c.p.c. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione. In caso di diffusione omettere le generalità.