Impugnare una deliberazione di approvazione del bilancio non è mai facile. Il quesito sul quale spesso ci si interroga è se sia necessario, in corso di causa, impugnare anche i bilanci successivi ritenuti affetti dai medesimi vizi di quello già contestato.
A tale quesito ha risposto la Prima Sezione Civile della Corte Suprema enunciando, tramite l'ordinanza n. 14338 del 24 maggio 2023, il seguente principio di diritto ai sensi dell' art. 2434 bis c.c. , le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del terzo comma dell' art. 2434 bis cod. civ. , l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa . Cenni sui fatti dedotti in lite La vicenda dibattuta può così riassumersi. Un socio di s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola la società al fine di ottenere la declaratoria di nullità ovvero di annullabilità della delibera dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 perché ritenuto viziato. Il Tribunale accoglieva la domanda del socio dichiarando la nullità della deliberazione. La società interponeva gravame innanzi alla Corte di Appello di Napoli lamentando, per quanto qui rileva, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione di carenza di interesse del socio ad impugnare il bilancio dell'anno 2008 in ragione della mancata impugnazione dei bilanci successivi a tale esercizio, con conseguente intangibilità dei saldi di detti bilanci per il principio di continuità dei valori. La Corte distrettuale rigettava l'appello ritenendo che a ai sensi dell' art. 2434 bis c.c. l'impugnazione del bilancio avrebbe potuto essere promossa anche se al momento dell'instaurazione del giudizio non fosse stato ancora approvato quello successivo, a niente rilevando che nelle more del processo fossero stati approvati i bilanci degli esercizi successivi b l' art. 2434 bis c.c. integri il contenuto dell' art. 2377, comma 7, c.c. secondo cui l'annullamento della deliberazione obbliga gli amministratori ad adottare i conseguenti provvedimenti sotto la loro responsabilità c il bilancio con il quale si deve dare atto della dichiarazione giudiziale di invalidità della delibera impugnata è quello relativo all'esercizio nel corso del quale la decisione giudiziale medesima è stata pronunciata, con obbligo dell'organo gestorio di adeguarsi alla stessa. Seguiva il ricorso per cassazione da parte della società la quale lamentava l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del principio di continuità di bilancio, nonché per mancato accertamento della cessazione della materia del contendere. La mancata impugnazione dei bilanci intermedi A detta della ricorrente, per effetto del primo comma dell' art. 2434 bis c.c. , mediante l'approvazione del bilancio successivo si verificherebbe una decadenza del diritto del socio ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio precedente decadenza che, su questa via, avrebbe l'effetto di rendere irretrattabili le poste e soprattutto i saldi del bilancio precedente , che costituirebbero la base del documento contabile dell'esercizio successivo . In buona sostanza, sostiene la società ricorrente che, alla mancata impugnazione dei bilanci intermedi entro il menzionato termine di decadenza, conseguirebbe la definitiva cristallizzazione ed irretrattabilità delle poste e dei saldi in essi riportati, con la conseguenza che a tale cristallizzazione farebbe seguito la giuridica impossibilità di apportare modifiche alle poste degli esercizi successivi a quelli impugnati, siccome il principio di continuità dei bilanci imporrebbe che ogni bilancio segua il precedente e preceda il successivo in un rapporto di stretta continuità e interdipendenza in quanto il saldo di chiusura dell'esercizio precedente costituirebbe il saldo di apertura dell'esercizio successivo. Da qui il corollario, a detta della società, secondo cui, in assenza di impugnazione dei bilanci intermedi , successivi a quello impugnato, il socio avrebbe nella specie perso interesse alla pronuncia d'invalidità, in tutto ovvero in parte, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 posto che la immodificabilità dei saldi degli esercizi 2010, 2011 e 2013 avrebbe impedito la possibilità di tener conto delle eventuali ragioni di tali invalidità nell'esercizio in cui esse dovessero essere riconosciute. Non è necessario impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio successivo a quello già contestato in giudizio Osserva, anzitutto, la Prima Sezione come la tesi della società ricorrente sopra esposta risulti smentita dall'ultimo comma dell' art. 2434 bis c.c. , secondo cui il bilancio di esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa , senza, dunque, porre a carico del socio l'onere della sua impugnazione. Condividono quindi i Giudici di Legittimità quanto stabilito dalla Corte territoriale e cioè che è per il bilancio - riferito all'esercizio nel corso del quale viene dichiarata la nullità del bilancio precedentemente impugnato - che sorge l'onere a carico degli amministratori di tener conto delle ragioni della stessa, senza che, tuttavia, tale onere di adeguamento sia condizionato, in senso assoluto, all'impugnazione anche di tale bilancio e di quelli medio tempore intervenuti tra l'impugnazione proposta e la sentenza che l'ha accolta. Al riguardo, puntualizza la Corte Suprema, che ai sensi dell' art. 2434 bis c.c. è dalla sentenza che dichiara la nullità e non già dalle ulteriori impugnazioni eventualmente proposte dal socio che sorge l'obbligo degli amministratori di correggere non solo il bilancio per il quale era stata dichiarata l'invalidità della delibera, ma anche di quelli seguenti nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestano i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi. Conclude, pertanto, la Prima Sezione Civile reputando infondate le doglianze della società posto che la mancata impugnazione, da parte del socio, dei bilanci medio tempore approvati non determinava e non determina alcuna sua sopravvenuta carenza di interesse a far valere la nullità del bilancio impugnato, prima, e non dopo, di quelli successivi. Da qui l'improponibilità anche dell'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dalla società istante. L'insegnamento della Corte Suprema Nel rigettare il ricorso della società, è stato quindi enunciato dalla Prima Sezione Civile il seguente principio di diritto ai sensi dell' art. 2434 bis c.c. , le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del terzo comma dell' art. 2434 bis c.c. , l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa . Qualche precedente sul tema oggetto dell'ordinanza annotata. Cfr., Cass. n. 23950/2018 , ove chiarito che In materia societaria l'impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio può far valere vizi procedimentali suoi propri, come vizi di contenuto del bilancio approvato . Detta considerazione è confermata, dall' art. 2434-bis c.c. , che menziona le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 dunque, sia l'azione di annullamento, sia quella di nullità, essendo noto il principio che i vizi propri della redazione in sé del bilancio integrano quest'ultima. Ne deriva che l'interessato può ben agire, in presenza di una deliberazione assembleare che presenti entrambe le categorie dei vizi menzionate, unicamente con l'una o con l'altra azione, senza che per questo possa ritenersi insussistente l'interesse alla medesima, di cui all' art. 100 c.p.c. Trib. Napoli, Sez. Impresa, 29 giugno 2018 , in Società, 2019, 827, secondo cui dichiarata nulla, o annullata, una delibera di approvazione del bilancio, per vizi di quest'ultimo, si può concludere che i al passaggio in giudicato della sentenza, il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di un precedente bilancio debba tenere conto delle ragioni di questa ex art. 2434 bis, comma 3, c.c. ii che, sempre a seguito di tale definitiva statuizione, gli amministratori debbono prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità ex art. 2377, comma 7, c.c. , richiamato dall' art. 2379, comma 4, c.c. . Mancando ogni indicazione ulteriore, sulla natura di detti provvedimenti, coerentemente con quanto sostenuto dalla dominante giurisprudenza, la declaratoria di nullità o l'annullamento del bilancio imporrebbe non solo la modifica del bilancio dichiarato nullo o annullato e di quello relativo all'esercizio nel corso del quale le predette invalidità sono state pronunciate, ma anche la modifica dei bilanci relativi agli esercizi intermedi rispetto ai primi. É infatti corretto ritenere che, solo attraverso la ricostruzione di una sequenza completa di bilanci corretti, possa dirsi garantita l'esaminata funzione informativa del bilancio .
Presidente Acierno Relatore Amatore Il testo integrale dell’ordinanza sarà disponibile a breve.