Avvocato amministratore di sostegno condannato per tentato abuso di ufficio e sospeso dal CNF

Il CNF ha accolto il ricorso del COA applicando all’avvocato sotto procedimento disciplinare, e già condannato in sede penale in via definitiva per i medesimi fatti, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 2 anni.

La figlia di una donna soggetta ad amministrazione di sostegno poiché affetta dal morbo di Alzheimer, incapace di intendere evolvere denunciava al competente COA i comportamenti deontologicamente rilevanti posti in essere dall'avvocato ADS. Per i medesimi fatti, l'avvocato veniva rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica per il reato di tentato abuso di ufficio, procedimento che si concludeva con sentenza di condanna definitiva. Riassunto il procedimento disciplinare, il Consiglio Distrettuale di Disciplina rilevava l'intervenuta prescrizione dell'illecito. Il COA ha impugnato la decisione dinanzi al CNF che ha accolto il ricorso. In relazione alla prescrizione , il CNF ricorda che la fonte è legale e non deontologica ed opera dunque il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile, a fatti antecedenti, lo jus superveniens introdotto con l' art. 56 l. n. 247/2012 , entrata in vigore in data 2 febbraio 2013. Nel caso di specie è applicabile la previgente disciplina di cui all'art. 51 r.d.l. n. 1578/1933 in quanto i fatti, per come temporalmente collocati nel capo di incolpazione, risalgono ad un periodo antecedente. Viene inoltre sottolineato che prima della scadenza del termine quinquennale, sono stati compiuti dal giudice disciplinare, o dall'incolpato diversi atti, tutti idonei, in ossequio alla previgente disciplina, ad interrompere il termine ed a determinare, successivamente ad ogni interruzione, la decorrenza ex novo di un termine della medesima durata quinquennale . Quanto invece al rapporto tra il procedimento disciplinare e il giudicato penale , il procedimento disciplinare, ai sensi della disciplina dettata dall' art. 54 l. n. 247/2012 , si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. La nuova legge professionale , a differenza della disciplina previgente che prevedeva una sospensione di carattere obbligatorio, ha rimarcato questa autonomia . L' art. 653 c.p.p. disciplina il rapporto tra giudicato penale e procedimento disciplinare, prevedendo che la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato l'ha commesso, sempre se il fatto contestato sia il medesimo, come nel caso di specie. In definitiva, il CNF con la sentenza n. 257/2022, stante la accertata responsabilità dell'Avv. […] per i fatti ascrittile nel capo di imputazione contestatole, il CNF è tenuto ad applicare la conseguente sanzione, sulla base dei fatti complessivamente valutati. Si ritiene che la sanzione della sospensione per anni 2 dall'esercizio della professione sia commisurata alla gravità del fatto, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione, alla particolare intensità della compromissione dell'immagine della professione forense, tenuto anche conto del fatto che non vi è stato pregiudizio per la parte assistita e della vita professionale dell'incolpata fino al momento del fatto .

CNF, sentenza n. 257/2022