Sì al compenso per l'avvocato anche se gli atti di causa sono stati redatti dalla figlia del cliente

L'assunzione del patrocinio da parte del legale è necessaria per dare ingresso agli atti nel processo e far sorgere l'obbligazione di pagamento.

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso presentato da un uomo avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato una somma in favore del suo avvocato per l’attività prestata in relazione a due cause civili. In particolare, il Tribunale aveva accertato che l'avvocato non aveva redatto gli atti di causa per i quali aveva chiesto il compenso, ma si era limitato a sottoscriverli dopo averne affidato la redazione alla figlia del cliente . La controversia è così giunta in Cassazione, dove il cliente ha contestato la pronuncia sull' an e, soprattutto, sul quantum della liquidazione. Il ricorso è infondato. Secondo i Giudici, la circostanza pacifica che gli atti processuali siano stati redatti dai congiunti del cliente non esclude che in capo a questi sia sorto il rapporto professionale e l’ obbligazione di pagamento . Infatti, l’assunzione del patrocinio da parte dell’avvocato è il tramite necessario per la valorizzazione processuale degli atti e delle difese, senza il quale essi non avrebbero potuto trovare ingresso in sede processuale . Tuttavia, tale circostanza incide sul quantum del compenso, da determinare nel minimo tariffario in relazione a tutte le prestazioni documentate . Inevitabile, dunque, il rigetto del ricorso.

Presidente Manna Relatore Caponi Fatti di causa La controversia ha ad oggetto la liquidazione di compensi professionali di avvocato Euro 19.743,00, per i giudizi civili nn. omissis compiuta nel 2021 dal Tribunale di Cosenza in favore dell'avv. T.A. a carico del cliente S.F. in accoglimento di istanza di revocazione per errore di fatto . Il Tribunale di Cosenza ha accertato che l'avv. T. non ha redatto gli atti di causa per i quali ha chiesto il compenso, ma si è limitata solo a sottoscriverli dopo averne affidato la redazione alla Dott.ssa S.R., figlia del cliente, che si è valsa dell'aiuto del marito giudice, G.G. La T. ha partecipato ad alcune udienze, di rinvio. Ricorre in cassazione S.F. con un unico motivo. Resiste T.A. con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione Con l'unico motivo si lamenta l'inesistenza della motivazione con riferimento all'applicazione dei criteri di liquidazione del compenso per le distinte fasi violazione della Cost., artt. 111 e 132 c.p.c. , nonché del d. lgs. 150 del 2011, art. 14 . In realtà, il ricorrente non denuncia l'inesistenza, quanto l'irriducibile contraddittorietà della motivazione. In particolare, le censure del ricorrente s'indirizzano in particolare, in relazione al giudizio n. omissis valore circa Euro 1.777.000 , contro a la computazione di Euro 2.862,00 per la fase di studio della controversia, compenso che sarebbe dovuto venire meno per la mancanza di qualsivoglia apporto intellettivo-redazionale da parte dell'avv. T. b la computazione di Euro 11.730,00 per la fase istruttoria, alla quale si sarebbe dovuta applicare una riduzione fino al 70/% ex D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, cioè fino a Euro 5.027 per ragioni indubbie e cristalline , che si appuntano su una valutazione dell'importanza dell'opera prestata in concreto. Il motivo non è fondato. Secondo il Tribunale, la circostanza pacifica che gli atti processuali siano stati redatti dai congiunti del cliente non esclude che in capo a questi sia sorto il rapporto professionale e l'obbligazione di pagamento. Infatti, l'assunzione del patrocinio da parte dell'avv. T. è il tramite necessario per la valorizzazione processuale degli atti e delle difese, senza il quale essi non avrebbero potuto trovare ingresso in sede processuale. La suddetta circostanza pacifica incide tuttavia sul quantum del compenso, da determinare nel minimo tariffario in relazione a tutte le prestazioni documentate. La motivazione è congrua e non presenta profili sindacabili in sede di legittimità. Con riferimento ai rilievi del ricorrente, si può aggiungere a l'assunzione di un affare entro il carico professione ne implica logicamente l'esame, cioè l'attività di studio b quanto ai profili sistemici, la formazione professionale di un praticante si giova di indicazioni e insegnamenti di ordine generale, derivanti dal suo inserimento nello studio professionale, apprendimenti che devono poter concretizzarsi nel corso del tirocinio professionale nell'autonoma redazione di atti processuali, retribuita sulla base economica della provvista generata dalla corresponsione al titolare dello studio legale di compensi professionali secondo i parametri forensi. Il motivo è rigettato e con esso il ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 2000, oltre a Euro 200,00, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto.