La Cassazione torna a pronunciarsi sullo stretto legame di interdipendenza tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario volontario ex art. 34- bis , comma 6, d.lgs. n. 159/2011.
Con il provvedimento in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sull'applicazione in favore di una società del controllo giudiziario volontario ex art. 34- bis , comma 6, d.lgs. n. 159/2011, che può essere concesso dal giudice solo se viene contestualmente impugnata l’interdittiva antimafia. A tal proposito, il Collegio riprende il principio formulato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale, in materia di misure di prevenzione, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario su iniziativa della parte pubblica , la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione , in funzione di un controllo c.d. prescrittivo , mentre, nel caso di istanza della parte privata , tale valutazione deve tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo con l' informazione antimafia interdittiva , che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell'ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa Cass., n. 30168 del 07/07/2021 . Il controllo giudiziario volontario, pertanto, mira per un verso ad assicurare la bonifica aziendale dell'impresa che intende sottoporsi volontariamente allo stesso, per altro verso, a garantire al medesimo ente la possibilità di neutralizzare, in attesa della decisione del giudice amministrativo, gli effetti inibitori conseguenti all'interdittiva impugnata. Assume, dunque, evidente centralità, nella valutazione demandata al giudice della prevenzione chiamato a valutare la richiesta di controllo volontario, il giudizio prognostico relativo alla possibilità di positiva evoluzione della realtà aziendale attinta dal provvedimento prefettizio la condizione di assoggettamento dell'impresa all'intimidazione mafiosa, infatti, costituisce solo un prerequisito. In altri termini, anche in caso di controllo volontario occorre verificare il grado e le caratteristiche della condizione di permeabilità mafiosa che l'impresa assume ma tale accertamento, in pendenza del giudizio amministrativo avverso l'informazione antimafia interdittiva, assume una diversa latitudine, perché essenzialmente asservito alle prospettive di bonifica aziendale e dunque alla possibilità di formulare un giudizio prognostico in ordine alla emendabilità della situazione posta a fondamento della decisione amministrativa . Insomma la pervasività dell'infiltrazione mafiosa funge da contraltare rispetto alle prospettive di bonifica da realizzare grazie allo strumento del controllo volontario .
Presidente Villoni Relatore Paternò Raddusa Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravame interposto dal legale rappresentante della omissis spa avverso il decreto della Tribunale di Napoli con il quale è stata respinta la chiesta applicazione in favore della citata società del controllo giudiziario volontario ai sensi dell' art. 34 bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011 . In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che analoga istanza era già stata rigettata nel 2018 sul presupposto dello stabile condizionamento della [ ] spa da parte della camorra e in particolare della cosca omissis . Nel 2021, la posizione amministrativa della detta società è stata aggiornata con conferma del pericolo di infiltrazione in origine riscontrato. Da qui una nuova richiesta di applicazione del controllo, nel caso giustificata da talune sopravvenienze e in particolare dall'assoluzione di E.A. figlia di E.C., azionista della [ ] spa e moglie dell'amministratore dal reato di cui all' art. 512 bis c.p. per una asserita intestazione fittizia in favore del omissis il rigetto, ormai definitivo, della confisca di prevenzione proposta ai danni di omissis relativa a un immobile sito in [ ] il rilevante lasso di tempo occorso tra l'ultimo momento di contatto tra la [ ] spa e la camorra, tale da rendere inattuale lo stabile condizionamento al tempo riscontrato. La Corte del merito ha rigettato l'appello evidenziando che i primi due argomenti non portavano momenti di novità rispetto all'assetto consolidato dalla pregressa decisione resa in occasione dell'originario provvedimento prefettizio. Per altro verso che il decorso del tempo non valeva per contro a rendere ipso facto occasionale l'agevolazione, occorrendo guardare al contenuto oggettivo dei contatti tra la realtà mafiosa e l'impresa autorizzata. Del resto, ad avviso della Corte del merito, la censura proposta sul punto sarebbe comunque inconferente perché diretta non a comprovare una agevolazione solo occasionale, presupposto costitutivo del controllo, bensì l'assenza in sé dell'agevolazione, parimenti ostativa all'applicazione del 34 bis, comma 6, del decreto citato. 2. Interpone ricorso la difesa di omissis spa e propone cinque diversi motivi. Con i primi tre motivi si lamenta integrale difetto di motivazione rispetto ai rilievi prospettati con l'appello, con i quali, senza mai escludere la presenza di una agevolazione solo occasionale, si contestava la decisione di primo grado con la quale era stata ribadita la stabile e duratura contiguità della società agli interessi camorristici e si rimarcava la contraddittorietà della decisione appellata nella parte in cui, pur riconoscendo esaurita nel tempo l'agevolazione camorristica, comunque si riteneva non possibile la bonifica aziendale, perché l'agevolazione sarebbe comunque continua e strutturale. Rilievi ai quali la Corte non ha risposto evidenziando che nei motivi di appello la ricorrente aveva sostenuto di non essere, allo stato, in alcun modo soggetta ad alcuna agevolazione mafiosa e che tanto ostacolava in radice l'accoglimento della richiesta. Da qui l'integrale pretermissione dei motivi di appello, resa violando il principio devolutivo di cui all' art. 597 comma 1 c.p.p. e al contempo compiendo una valutazione in diritto erronea quanto ai compiti devoluti al giudice della prevenzione che, in caso di controllo volontario, potrebbe negare la misura solo se riscontra una stabile agevolazione e non quando ne esclude il portato anche in termini di mera occasionalità. Con gli ultimi due motivi si censurano, sul piano della erronea interpretazione normativa alcune indicazioni di principio spese dal provvedimento impugnato e afferenti in primo luogo alla ritenuta non equivalenza tra agevolazione inattuale e agevolazione occasionale e, per altro verso, all'affermazione in base alla quale la tesi propugnata, che porta alla non applicazione del controllo volontario laddove l'agevolazione non sia neppure occasionale, non danneggia l'imprenditore interessato, perché l'interdittiva antimafia allo stesso applicata sarebbe da ritenersi meno gravosa rispetto agli effetti del controllo giudiziario. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per i motivi precisati di seguito. 2.11 provvedimento impugnato contiene un'indicazione di principio che assume un rilievo centrale rispetto al complessivo argomentare speso a sostegno della reiezione dell'appello/tanto da influenzare non solo le conclusioni assunte ma anche la stessa adeguatezza dello scritto relativo ai motivi di gravame, largamente deficitario ad avviso della Corte territoriale, l'assenza di agevolazione mafiosa -rivendicata dall'appello sul presupposto della inattualità dei momenti di contatto che in origine avevano giustificato una prima applicazione della interdittiva, poi ribadita nel 2021 con la decisione prefettizia che ha dato il via al procedimento che occupasarebbe ostativa all'applicazione del controllo volontario, giustificato solo in caso di riscontrata occasionalità dell'agevolazione stessa. In altre parole, secondo la Corte territoriale il controllo giudiziario ad istanza di parte non può essere applicato non solo nel caso di riscontrata stabilità dell'assoggettamento mafioso, ma anche nell'ipotesi in cui non sussista alcuna agevolandone, neppure occasionale. Sembrerebbe, dunque, che, secondo l'impostazione ermeneutica fatta propria dalla Corte di appello, l'ambito della valutazione demandato al giudice della prevenzione ai fini dell'applicazione della misura del controllo giudiziario debba ritenersi identico sia nel caso in cui tale misura venga sollecitata dalla parte pubblica, ai sensi del comma 1 dell'art. 34- bis D.Lgs. cit., che nel caso in cui venga richiesta dal destinatario dell'informativa antimafia interdittiva. Da qui una sostanziale pretermissione degli argomenti svolti dalla difesa con l'appello, avendo la Corte, di fatto, omesso di esaminare il nucleo del gravame proposto dalla odierna ricorrente diretto a contrastare la tesi della persistente agevolazione mafiosa in termini di stabilità così come ritenuta dal Tribunale , finendo, del tutto contraddittoriamente, quasi per validarne l'assunto difensivo, nella parte in cui si rimarca l'inattualità dell'agevolazione, una volta ribadita l'inconferenza di una siffatta prospettica rispetto al positivo accoglimento della misura chiesta alla luce della superiore impostazione in punto di diritto. 3. L'opzione interpretativa privilegiata, tuttavia, entra in immediato conflitto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide integralmente, in forza del quale, in materia di misure di prevenzione, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, ex art. 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159 , su iniziativa della parte pubblica, la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, in funzione di un controllo c.d. prescrittivo, mentre, nel caso di istanza della parte privata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale valutazione deve tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell'ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa Sez. 6, Sentenza n. 30168 del 07/07/2021 ,Rv. 281834 Sez. 2, Sen tenza n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906 . 3.1. In particolare, alla luce delle indicazioni di principio offerte dalla sentenza Ricchiuto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 46898 del 26/09/2019 , Rv. 277156 , è stato coerentemente evidenziato in particolare con la citata sentenza n. 30168 del 2021 che un ragionamento interpretativo di segno diverso, quale quello privilegiato a sostegno del provvedimento gravato, non può ritenersi condivisibile perché foriero di indebite sovrapposizioni tra l'ambito cognitivo riservato al giudice amministrativo investito dell'impugnazione dell'interdittiva antimafia e quello spettante, invece, al giudice della prevenzione. 3.2. Giova ribadire che la misura in oggetto - espressamente subordinata al rilascio da parte del prefetto della informazione antimafia interdittiva, fondata sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o dell'impresa, e alla successiva impugnazione dinanzi al giudice amministrativo di tale provvedimentomira, per un verso ad assicurare la bonifica aziendale dell'impresa che intende sottoporsi volontariamente alla stessa per altro verso, a garantire al medesimo ente la possibilità di neutralizzare, in attesa della decisione del giudice amministrativo, gli effetti inibitori conseguenti all'interdittiva impugnata. Tanto attraverso un percorso che porta con sé limitazioni connesse sia al controllo spettante all'amministratore giudiziario che all'obbligo di adottare efficaci misure organizzative ma che, al contempo, appare informato dall'obiettivo del reinserimento dell'ente interessato, nelle more del giudizio, amministrativo, nel circuito sano dell'economia, ragione fondante della scelta legislativa di ovviare per tale via agli effetti tipici della interdittiva contrastata, favorendo la continuità aziendale. 3.3. Assume, dunque, evidente centralità, nella valutazione demandata al giudice della prevenzione chiamato a valutare la richiesta di controllo volontario, il giudizio prognostico relativo alla possibilità di positiva evoluzione della realtà aziendale attinta dal provvedimento prefettizio. Centralità sottolineata, con riferimento sia al controllo giudiziario che all'amministrazione giudiziaria, dalle citate Sezioni Unite Ricchiuto precisando che la condizione di assoggettamento dell'impresa all'intimidazione mafiosa costituisce solo un prerequisito La peculiarità dell'accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale prerequisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. In altri termini, anche in caso di controllo volontario, non diversamente dall'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 34-bis occorre verificare il grado e le caratteristiche della condizione di permeabilità mafiosa dell'impresa assume ma tale accertamento, in pendenza del giudizio amministrativo avverso l'informazione antimafia interdittiva, assume una diversa latitudine, perché essenzialmente asservita alle prospettive di bonifica aziendale e dunque alla possibilità di formulare un giudizio prognostico in ordine alle emendabilità della situazione posta a fondamento della decisione amministrativa. 3.4. In questa cornice, l'accertamento demandato al giudice della prevenzione assume i contenuti tipici di una valutazione prospettica che muove dal dato patologico ricavato dall'accertamento amministrativo sfociato nell'interdittiva prefettizia e trova un confine ultimo nel caso di verificata cronicità dell'infiltrazione, in quanto tale in radice ostativa al chiesto intervento giudiziale di bonifica aziendale . Smentendo l'assunto sotteso al provvedimento gravato dall'odierno ricorso si è in particolare affermato Sez. 6, n. 9208 del 2022 , n. m. che la pervasività dell'infiltrazione mafiosa funge, in definitiva, da contraltare rispetto alle prospettive di bonifica da realizzare grazie allo strumento del controllo volontario si tratta di momenti inscindibili di una verifica che per forza di cose, per assumere toni prospettici, presuppone a monte un asservimento non integrale delle relative dinamiche imprenditoriali. Il grado di infiltrazione mafiosa, nella verifica demandata al giudice della prevenzione, finisce dunque per rilevare solo se riscontato nella sua massima espressione, quale ultimo profilo ostativo alla possibili bonifica dell'impresa istante da realizzare tramite il controllo volontario, bonifica altrimenti non assentita dal sistema l'impresa pervasa da interessenze criminali non occasionali ma radicate, rassegna, infatti, un'azione imprenditoriale decisamente avvinta da logiche di collocazione sul mercato non tutelabili e finisce in coerenza per non meritare l'ausilio, seppur temporaneo, garantito dalla sospensione degli effetti dell'interdittiva garantita dall' art. 94 del codice antimafia , ragione fondante dello strumento in disamina. Di contro, proprio tale ultima considerazione, finisce per disvelare l'inadeguatezza interpretativa della valutazione spesa dal provvedimento impugnato. L'impresa assoggettata alla interdittiva, sia che rivendichi la mera occasionalità dell'agevolazione, sia che sostenga, replicando le difese svolte in sede ammnistrativa, di essere integralmente estranea alla stessa, una volta esclusa la stabilità della relativa infiltrazione, merita comunque di avvalersi della misura e degli effetti neutralizzanti della decisione amministrativa che essa garantisce, nelle more della definizione del giudizio amministrativo. Ragionando diversamente, il giudice della prevenzione, a fronte di una comprovata indifferenza del relativo ciclo produttivo e imprenditoriale rispetto alle ingerenze della criminalità, dovrebbe negare all'ente richiedente di avvalersi della situazione privilegiata dal legislatore e ciò a fronte di una prospettiva di bonifica aziendale all'evidenza favorite dalla situazione riscontrata, risultando la situazione paventata dal provvedimento prefettizio comunque cautelata dagli strumenti di controllo conseguenti alla misura. 4. Da qui l'inconferenza della valutazione in diritto che domina l'essenza della decisione gravata e l'inadeguatezza della risposta resa rispetto al nucleo fondante del gravame interposto dalla ricorrente, cui consegue la decisione di cui al seguente dispositivo P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.