Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479- ter , comma 4, e 2379- ter , comma 1, c.c., il termine per l’impugnativa dell’aumento di capitale sociale decorre, per le s.r.l., dall’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese e non già dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'impugnativa di una delibera notarile di aumento di capitale di una s.r.l., è sorta la questione del termine di impugnazione della delibera stessa. Il Collegio ricorda, in primo luogo, che è la lettera dell'art. 2479- ter , comma 4, c.c., a richiamare, espressamente, per l'impugnativa delle delibere di aumento di capitale, il disposto normativo dettato per le società per azioni dal primo comma dell'art. 2379- ter , che dispone espressamente che l'impugnativa non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese . È dunque evidente la voluntas legis di omologare la disciplina delle società a r.l. a quella della società per azioni , in relazione ad una deliberazione particolarmente rilevante per la vita della compagine sociale, e cioè quella proprio di aumento di capitale sociale, per la quale il perimetro di rilevabilità dei conseguenti vizi è stato circoscritto dal legislatore, con l'ulteriore rinvio all' art. 2379 c.c. , ai soli casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza di verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto . In conclusione, la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479- ter , comma 4, e 2379- ter , comma 1, c.c., il termine per l'impugnativa dell'aumento di capitale sociale decorre, per le s.r.l., dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese e non già dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci .
Presidente Acierno Relatore Amatore Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.