Nessuna giustificazione per il marito che maltratta la moglie a causa di una gelosia estrema

Confermata la condanna dell'uomo finito sotto processo per i comportamenti aggressivi e violenti tenuti ai danni della consorte. Impossibile, chiariscono i Giudici, utilizzare la folle gelosia dell'accusato per ridimensionare i fatti a lui addebitati.

L'essere preda della gelosia non può giustificare né rendere meno gravi i comportamenti aggressivi tenuti dal marito nei confronti della consorte. Ricostruita la triste vicenda, svoltasi, come succede spesso, tra le quattro mura di una casa, i giudici di merito ritengono opportuna la condanna di Caio, finito sotto processo per i comportamenti aggressivi e violenti tenuti nei confronti della moglie . Sia in primo che in secondo grado, difatti, Caio viene ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia . Con il ricorso in Cassazione il legale dell'imputato prova, tra l'altro, a ridimensionare i fatti oggetto del processo, sottolineando, in sostanza, come il suo cliente abbia tenuto sì condotte violente ai danni della moglie, ma ciò a causa di una assurda gelosia , connessa, nell'ottica difensiva, anche ai comportamenti della donna. A fronte della specifica obiezione proposta dal legale, i Giudici di Cassazione ribattono in modo netto è incontestabile , spiegano, la non riconoscibilità di alcun valore morale o sociale alla gelosia , con conseguente incompatibilità della provocazione con il reato di maltrattamenti . In particolare, i Giudici ribadiscono il principio secondo cui il movente della gelosia non riveste quelle caratteristiche di altruismo e di nobiltà che costituiscono il presupposto per la configurabilità dell'attenuante prevista in caso di azione criminosa commessa per un motivo di particolare valore morale o sociale . Al contrario, la gelosia costituisce uno stato passionale sfavorevolmente apprezzato dalla comune coscienza etica, essendo espressione di un sentimento egoistico tutt'altro che nobile ed elevato , sottolineano i Giudici. E in questa ottica viene anche ribadita l'incompatibilità della circostanza attenuante della provocazione con un reato di natura abituale quale il delitto di maltrattamenti, essendo questo connotato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici .

Presidente Villoni - Relatore Tripiccione Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di C.F. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 572 e 61 n. 11-quinquies c.p 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di C.F., avv. G.F., deducendo otto motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell' art. 33-octies c.p.p. erroneamente applicato dalla Corte di appello per rigettare l'eccezione di incompetenza per materia, tempestivamente dedotta alla prima udienza dibattimentale a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato. Ad avviso della difesa detta norma non è applicabile alla fattispecie in esame in ragione del tempo di commissione del reato. 2.2 Nullità del decreto di giudizio immediato per violazione dell' art. 453, comma 1-ter, c.p.p. Detta eccezione, sollevata nel giudizio di primo grado, è stata rigettata sul presupposto che il Pubblico ministero avesse legittimamente esercitato l'azione penale, essendo stato depositato il dispositivo della decisione del Tribunale del riesame. Sostiene la difesa che in realtà la norma invocata richiede la formazione del giudicato cautelare, posto che l'ordinanza del Tribunale del riesame è ricorribile per cassazione. La medesima eccezione è stata rigettata dalla Corte di appello in quanto tardiva, mentre, trattandosi di nullità assoluta, questa è deducibile in ogni stato e grado del procedimento. 2.3 Violazione dell' art. 521 cod proc pen. in quanto la contestazione del reato, circoscritta ai giorni dal 5 al 7 settembre 2017, è stata estesa ad epoca antecedente. Violazione dell' art. 468, comma 4, c.p.p. in relazione alla mancata ammissione del teste avv. L.T 2.4 Violazione dell' art. 95 c.p. in relazione agli artt. 88 e 89 c.p. in quanto la Corte ha rigettato la richiesta di accertamento della condizione patologica di cronica intossicazione da alcol ritenendo che dall'istruttoria svolta che ad avviso del ricorrente non è stata svolta - doveva essere esclusa ogni patologia. 2.5 Violazione degli artt. 9, comma 2, L. n. 69 del 2019 , 507 , 598 , 495, n. 2 e 190 cod proc. pen. in quanto il Tribunale ha rigettato la richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell' art. 507 c.p.p. di ammissione di prove testimoniali idonee a confutare le accuse mosse dalla persona offesa. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ritenendo che l'imputato non abbia dimostrato l'incompletezza dell'attività istruttoria. Tale motivazione è illogica posto che la richiesta è stata formulata proprio sulla base di tale presupposto. 2.6 Violazione degli artt. 530, commi 1 e 2, 605, 125, comma 3, c.p.p. Diversa qualificazione del fatto nel reato di cui all' art. 612 c.p. Illogicità della motivazione che afferma la responsabilità dell'imputato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa non riscontrate da quelle rese dai due figli. 2.7 Violazione dell'art. 61 n. 11-quinquies c.p. in quanto l'aggravante è stata applicata in relazione ad un solo fatto, accaduto quanto l'imputato avvicinò il piede all'altezza del viso della moglie, nonostante questo non sia stato confermato dalle dichiarazioni del figlio M. che ha riferito di avere assistito a litigi con spintoni. 2.8 Illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui nega la concessione delle circostanze generiche. La motivazione è illogica laddove considera come fattore ostativo la reiterazione delle condotte già valutata ai fini della configurabilità del reato è contraddittoria nella parte in cui esclude la rilevanza dell'incensuratezza che poi considera ai fini della dosimetria della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è generico. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha rigettato l'eccezione considerando che, poiché il reato aggravato è stato contestato con condotta fino al 7 settembre 2019, trova applicazione la L. n. 69 del 2019 , cosicché il reato era di competenza del tribunale collegiale in ogni caso, la Corte territoriale ha rilevato che la decisione da parte di detto organo, in luogo del tribunale monocratico, ha rappresentato una maggiore garanzia per l'imputato. Rileva, inoltre, il Collegio che l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale monocratico non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado emessa dal tribunale in composizione collegiale, neppure se la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata e, in seguito, riproposta con i motivi di impugnazione, in quanto l' art. 33-octies, comma 2, c.p.p. dispone che il giudice di appello pronuncia nel merito anche quando riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico Sez. 5, n. 31592 del 12/10/2020 , Fiasché, Rv. 279717 Sez. 6, n. 2416 del 08/10/2009 , Briatico, Rv. 245805 . 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come emerge dal dato testuale dell' art. 453, comma 1-ter c.p.p. che fa riferimento alla definizione del procedimento di cui all'art. 309 e, dunque, al solo procedimento di riesame - e ribadito dalla giurisprudenza costante di questa Corte, la richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva da ultimo, Sez. 1, n. 10332 del 23/10/2020 , dep. 2021, Di Grazia Rv. 281351 . 4. Il terzo motivo, peraltro di difficile comprensione, è interamente versato in fatto e si limita a ricostruire gli eventi dal 5 al 7 settembre senza dedurre alcun vizio specifico della sentenza, rilevante in sede di legittimità. Peraltro, il ricorrente omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha posto l'accento sul carattere aperto della contestazione, formulata sino al settembre 2019 e non era limitata alle sole condotte commesse nei tre giorni indicati dal ricorrente. La Corte territoriale ha, inoltre, adeguatamente argomentato in merito alla completezza dell'istruttoria svolta in primo grado, enunciando specificamente alle pagine 6 e 7 le ragioni di irrilevanza delle deposizioni dei singoli testi indicati dalla difesa, ragioni che, tuttavia, il ricorrente ha omesso di considerare limitandosi ad opporre la propria differente tesi difensiva. 5. Il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico. La Corte territoriale, infatti, con motivazione incensurabile in questa Sede ha evidenziato il difetto di allegazioni idonee a suffragare l'ipotesi di una cronica intossicazione da alcol del ricorrente, rilevando che, peraltro, lo stesso imputato ha negato di essere alcoldipendente. Così facendo la sentenza impugnata ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, secondo la quale, in tema di imputabilità, sebbene l'accertamento della capacità di intendere e di volere di chi è affetto da intossicazione cronica da sostanze stupefacenti spetti al giudice indipendentemente da ogni onere probatorio a carico dell'imputato, grava, tuttavia, su quest'ultimo l'onere di allegazione della documentazione attestante la sua tossicodipendenza cronica Sez. 5, n. 12896 del 30/01/2020 , Mauro, Rv. 279039 . 6. Il quinto motivo di ricorso, oltre ad essere generico, non prospetta alcun vizio deducibile in sede di legittimità. Si richiamano al riguardo le considerazioni già esposte al par. 4 in merito alle valutazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla completezza dell'attività istruttoria svolta. Va, inoltre, aggiunto che la sentenza impugnata, con motivazione non specificamente censurata dal ricorrente, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale argomentando specificamente si vedano le pagine 6 e 7 in merito alla insussistenza di ragioni per escutere i singoli testi di cui l'imputato ha chiesto l'audizione. 7. Il sesto motivo, al di là della mera enunciazione, non deduce alcun vizio censurabile in sede di legittimità, limitandosi a ripercorrere lo svolgimento del processo e la tesi difensiva, volta a circoscrivere le condotte a quanto accaduto ei giorni dal 5 al 7 settembre. Nessuna argomentazione sostiene, peraltro, la dedotta erronea qualificazione giuridica della condotta. 8. L'ottavo motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, generico. In tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies, c.p., non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018 , dep. 2019, Rv. 274924 . Quanto alle attenuanti di cui all' art. 62 n. 1 e 2 c.p. , la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha adeguatamente argomentato in merito alla non riconoscibilità di alcun valore morale o sociale alla gelosia ed alla incompatibilità della provocazione con il reato di maltrattamenti. In particolare, con riferimento alla gelosia, ritiene il Collegio che va ribadito il principio di diritto secondo il quale il movente della gelosia non riveste quelle caratteristiche di altruismo e di nobiltà che costituiscono il presupposto per la configurabilità dell'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale, prevista dall' art. 62 n. 1, c.p. , ma, al contrario, costituisce uno stato passionale sfavorevolmente apprezzato dalla comune coscienza etica, essendo espressione di un sentimento egoistico tutt'altro che nobile ed elevato Sez. 5, n. 10644 del 04/07/1991, Pasqui, Rv. 188306 Va, infine, ribadita l'incompatibilità della circostanza attenuante della provocazione con un reato di natura abituale quale il delitto di maltrattamenti, essendo questo connotato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici Sez. 6, n. 13562 del 05/02/2020 , Rv. 278757 . 9. L'ottavo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. 5 Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può, infatti, essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 , per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 , Guarnieri, Rv. 283489 . 10. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila da versare in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. n. 186 del 2000 . In assenza di specifica richiesta, nulla viene disposto per le spese processuali sostenute dalla parte civile cfr. Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021 , Nucera, Rv. 281122 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.