Se le formalità richieste dall’articolo 24, comma 6-septies, l. numero 176/2020 sono correttamente osservate nella presentazione del ricorso per Cassazione in via telematica, risulta irrilevante il concreto contenuto dell’atto allegato.
La Corte d'appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, depositato in via telematica, avverso la condanna di prime cure ai sensi dell'articolo 24, comma 6-septies, l. numero 176/2020 poiché uno degli allegati era privo della firma digitale. Il difensore di fiducia dell'imputata ha impugnato la pronuncia in Cassazione deducendo di aver presentato ricorso via PEC completo di firma digitale quanto all'atto di impugnazione e alla procura speciale aveva allegato inoltre, a titolo di cortesia e per completezza, la sentenza impugnata, che non recava la firma digitale. Il ricorso è fondato. Il Collegio richiama l'articolo d.l. numero 137/2020, nel testo vigente a seguito della conversione ad opera della l. numero 176/2020 e, posto che il caso di specie rientra nell'ipotesi di cui alla lett. b del comma 6-septies, precisa che sull'omissione della firma digitale in uno degli allegati trasmessi con il ricorso in cassazione si registrano varie posizioni nella giurisprudenza, ma occorre ricordare che «la scelta del legislatore è di onerare la parte di garantire la legittima provenienza del documento che intende allegare, con un rigore formale che trova fondamento proprio in considerazione della natura telematica della impugnazione prevista in via straordinaria dalla normativa emergenziale. Il presupposto di inammissibilità previsto dalla norma oggetto di scrutinio è, quindi, connesso all'inderogabile rispetto delle formalità previste dall'articolo 24 citato, senza alcun rilievo al concreto contenuto dell'atto allegato». Nel caso di specie occorre però sottolineare anche il fatto che l'allegato privo della firma digitale si riferisce alla sentenza impugnata. Secondo la disciplina sulla formazione del fascicolo nel ricorso in cassazione vigente al momento in cui è stato emesso il provvedimento di inammissibilità impugnato, l'articolo 164, comma 4, disp. att. c.p.p. oggi abrogato , infatti, «a cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione». È quindi l'ufficio del provvedimento impugnato che deve formare il fascicolo con la sentenza per la trasmissione alla Corte di Cassazione. Ne consegue che, la produzione dell'allegato da parte del ricorrente consisteva – all'epoca dei fatti – in una facoltà, ma non un requisito essenziale per il ricorso. Per questi motivi, la Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.
Presidente Ciampi – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto 1.-R.C. ha proposto ricorso avverso la ordinanza della Corte di appello di Firenze, in epigrafe indicata, che ha dichiarato l'inammissibilità ex articolo 24 comma 6 septies L. 176/20 del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Sez 3 della Corte di appello di Firenze in data 12.10.2021, con cui confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Firenze del 16.07.2019, che ha condannato la predetta R. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'articolo 589 bis comma 1 e 2 c.p., in quanto il ricorso depositato in via telematica ai sensi dell'articolo 24 comma 6bis L 176/2020 risultava privo della firma digitale per uno degli allegati, come invece previsto dal comma 6 sexies del citato articolo 24. 2.Il difensore di fiducia di R. ha articolato i seguenti motivi -violazione di legge con riferimento all'articolo 24 comma 6bis, 6 sexie, 6 septies DL 137 del 2020 conv L. 176 del 2020. Deduceva di aver presentato ricorso via pec in data 24.11.2021 completo di firma digitale quanto all'atto di impugnazione e alla procura speciale aveva allegato altresì a titolo di cortesia e per completezza del ricorso la sentenza impugnata, che non recava la firma digitale. 3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze. Considerato in diritto 1.Il ricorso appare fondato. 1.1. In materia di impugnazioni, come noto, vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite per la presentazione del ricorso, disciplinate dagli articolo 582 e 583 c.p.p., disposizioni la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 591, lett. c , c.p.p. Sez. 1, numero 16356 del 20/3/2015, Piras, Rv. 263321 01, Sez. 4, numero 18823 del 30/3/2016, Mandato, Rv. 266931 - 01, in tema di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio proposto a mezzo PEC . L'articolo 24 del D.L. numero 137 del 2020, nel testo vigente, a seguito della conversione nella L. numero 176 del 2020 Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , al comma 6-sexies, prevede che Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile a quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore b quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale c quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4 d quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore e quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 . L'ipotesi che viene in rilievo nella specie appare essere quella della lettera b della suddetta norma, affermando il provvedimento impugnato che uno degli allegati al ricorso non è firmato digitalmente . Sull'omissione della firma digitale in uno degli allegati trasmessi con il ricorso in cassazione si registrano varie posizioni nella giurisprudenza di codesta corte, recentemente Sez. 4, numero 24766 del 12/5/2022, ha chiarito che i requisiti tecnici essenziali della impugnazione sono richiesti ad substantiam, per assicurare mediante l'utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione, la provenienza dell'atto di impugnazione, l'originalità e la completezza dell'atto e il tempestivo recapito all'ufficio giudiziario destinatario. Il difetto o l'irregolarità della certificazione informatica della referibilità dell'atto al suo autore firma digitale , della provenienza dell'atto da detto soggetto intestazione della casella PEC , della abilitazione del difensore presenza nel REG. IND. E - registro informatico degli indirizzi elettronici , della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati , della completezza e integrità degli atti inviati firma digitale degli allegati determinano l'inesistenza giuridica dell'atto. Può, dunque, affermarsi che l'impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza e, correlativamente, che solo l'accertata carenza di tali requisiti essenziali giustifica la sanzione della inammissibilità sez. 1 numero 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv 282151 . La scelta del legislatore è di onerare la parte di garantire la legittima provenienza del documento che intende allegare, con un rigore formale che trova fondamento proprio in considerazione della natura telematica della impugnazione prevista in via straordinaria dalla normativa emergenziale. Il presupposto di inammissibilità previsto dalla norma oggetto di scrutinio è, quindi, connesso all'inderogabile rispetto delle formalità previste dall'articolo 24 citato, senza alcun rilievo al concreto contenuto dell'atto allegato. Appare, infatti, evidente, che il mancato rispetto delle formalità poste a garanzia della autenticità e legittima provenienza del documento allegato, esclude ab origine la possibilità per il Giudice procedente di procedere all'analisi del contenuto del documento stesso. Nel caso di specie l'allegato privo della firma digitale si riferisce però alla sentenza impugnata. Secondo la norma sulla formazione del fascicolo nel ricorso in cassazione vigente al momento in cui è stato emesso il provvedimento di inammissibilità impugnato, l'articolo 164, comma 4, disp. att. c.p.p. oggi in realtà abrogato , infatti, a cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione . È quindi l'ufficio del provvedimento impugnato che deve formare il fascicolo con la sentenza per la trasmissione alla Corte di Cassazione. Tale norma, oggi non più vigente, ma vigente all'epoca dei fatti, rendeva quindi la produzione dell'allegato da parte del ricorrente una facoltà, ma non un requisito essenziale per il ricorso. Ora, questa Corte sez. 5, numero 10721 del 16/12/2021, dep. 2022 , in un caso di ricorso in materia cautelare che, al di là della forma del provvedimento impugnato, è del tutto sovrapponibile al presente, ha ritenuto che l'invio dello stesso da parte del ricorrente sia superfluo, perché anche in materia cautelare il provvedimento impugnato deve essere trasmesso per legge dall'autorità procedente, ed ha conseguentemente ritenuto che non possa incidere sulla rituale proposizione dell'impugnazione se non è firmato digitalmente. Appare coerente affermare che la ratio della norma sia quella di assicurare attraverso la firma digitale la regolare produzione da parte del ricorrente del proprio fascicolo per il ricorso, con documenti di parte sicura provenienza e ciò può valere per i documenti nella esclusiva disponibilità della parte, e che solo lei può produrre, non per i documenti del processo, che devono essere inseriti nel fascicolo per la Cassazione, quale appunto la sentenza, tanto più che essi, come detto, non devono essere prodotti necessariamente dalla parte stessa, provvedendovi l'ufficio Sez. 4, numero 43747 del 2021 . 2. Alla luce dei principi fin qui esposti il provvedimento impugnato deve essere annullato con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze per l'ulteriore corso P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.