Gli effetti della Riforma Cartabia sull’ammissibilità (o meno) dell’appello cautelare

Nel caso di specie, deve escludersi l’applicabilità dell’appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo art. 581 c.p.p. per la notifica del decreto di citazione a giudizio.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del difensore di un cittadino straniero, in quanto il Tribunale del Riesame di Venezia avrebbe erroneamente dichiarato l' inammissibilità dell'appello proposto avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Padova, ritenendo che la mancanza , nell'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1- ter c.p.p. introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia determini l' inammissibilità del gravame . I Giudici di legittimità hanno già avuto modo di sottolineare l'applicabilità dell'art. 581 cit. in tema di appello cautelare . La Riforma del processo penale ha aggiunto all'originario testo normativo le disposizioni di cui ai commi 1- ter e 1- quater , introducendo specifiche prescrizioni formali funzionali alla notificazione del decreto di citazione nel giudizio d'appello. Indi per cui, con le nuove norme, inquadrate nell'ambito dell'esigenza generale che ha inspirato la riforma del processo in absentia ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato il legislatore ha voluto innestare anche un onere collaborativo , riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado . E ciò ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità esigenze, queste, del tutto estranee alla fase cautelare .

Presidente Piccialli – Relatore Miccichè Ritenuto in fatto 1. Il difensore di E.N.K. ricorre avverso l'ordinanza del 7 febbraio 2023 con cui il Tribunale del Riesame di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Padova del 17 gennaio 2023. 2. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto che la mancanza, nell'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall' art. 581, comma 1 ter c.p.p. , introdotto dalla recente riforma, determini l'inammissibilità del gravame. Ciò in quanto il predetto art. 581 cod. proc. pen è da considerarsi norma applicabile anche all'appello cautelare, a ciò non ostando il tenore testuale della norma secondo cui la dichiarazione o l'elezione di domicilio sono richiesti ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio . Secondo quanto argomentato nel provvedimento impugnato, anche il decreto di fissazione dell'udienza camerale avanti al Tribunale del Riesame rientra nel novero delle vocatio in jus. 4. Il ricorrente deduce vizio violazione di legge, rappresentando che la norma di cui all'art. 581, comma 1 ter cod proc pen è applicabile al procedimento ordinario di appello, e non all'appello cautelare, che è procedimento incidentale. Contesta anche la rilevanza del precedente giurisprudenziale richiamato nell'ordinanza, anteriore alle modifiche normative intervenute sull'art. 581 cod proc pen 5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento impugnato richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'appello cautelare di cui all' art. 310 c.p.p. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 c.p.p. ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che ne sorreggano la richiesta sez. 5, sentenza n. 9432 del 12/1/2017 , Rv 269098 . 3. La pronuncia citata ribadisce l'inquadramento dell'appello cautelare nel sistema generale delle impugnazioni e si inserisce in un consolidato orientamento cfr.anche Sez. 6, Sentenza n. 45948 del 29/10/2015 , Rv. 265276 sez. 6, Sentenza n. 47546 del 01/10/2013 Rv. 258664 che ha da tempo chiarito come in materia di misure cautelari l'appello ha le medesime caratteristiche generali di tale tipo di gravame, pertanto è necessario che siano rispettate le caratteristiche di specificità dell'atto di impugnazione nell'individuare i punti del provvedimento impugnato rispetto ai quali si formulano doglianze e che in riferimento a tali punti siano svolti argomenti in fatto ed in diritto specifici, non potendosi l'appello limitare ad un generico invito alla revisione della originaria decisione mediante una autonoma valutazione della richiesta di misura cautelare. 4. Secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, l'applicabilità dell'art. 581 cod proc pen in tema di appello cautelare si riferisce alla struttura dell'atto di impugnazione ed in particolare al necessario requisito di specificità dei motivi, disciplinato dall'art. 581 cod proc pen nella originaria formulazione, anteriore alla riforma di cui al recentissimo D.Lgs. n. 150/2022 . Le modifiche intervenute hanno aggiunto all'originario testo normativo che, come detto, regolava la forma dell'atto di appello nel quadro dei principi generali sulle impugnazioni le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1- quater, introducendo specifiche prescrizioni formali funzionali alla notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello. In particolare il comma 1 ter stabilisce che con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio . Il successivo comma 1 - quater prevede che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio . 5. Orbene, l'automatica applicabilità delle nuove disposizioni all'atto di appello cautelare non si può certo far discendere dal principio enunciato da questa Corte in ordine alla forma dell'atto e alla obbligatoria specificità dei motivi anteriormente alle modifiche normative recentemente intervenute. Le nuove disposizioni, ed in particolare il comma 1 ter, riguardante il caso in questione, stabiliscono invero peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo grado, e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni. Dalla relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150/2002 emerge infatti che la norma di cui all'art. 581 ter risulta emanata in attuazione dei principi di delega stabiliti all'art. 1, comma 13, lett a della L. n. 134/2022, secondo cui il legislatore avrebbe dovuto prevedere che fermo restando il criterio di cui al comma 7, lett. h , dettato per il processo in assenza, con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione . Per completezza espositiva, va ricordato che l'art. 1, comma 7, lett. h della legge delega riguarda il principio trasfuso nel nuovo comma 1 quater del nuovo art. 581 cod proc pen, ossia prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza prevedere che con lo specifico mandato ad impugnare l'imputato dichiari o elegga domicilio per il giudizio di impugnazione . 6. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. a della L. n. 134/2022 il legislatore non ha richiamato il riferimento generale all'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ma ha espressamente indicato un atto specifico, ossia il decreto di ‘ citazione a giudizio che certamente è atto diverso dall'avviso di celebrazione dell'udienza camerale di cui all'art. 127 cod proc pen . Anche la norma transitoria di cui all' art. 89 D.Lgs. n. 150/2022 , intitolato disposizioni transitorie in materia di assenza stabilisce che disposizioni di cui all'art. 581 comma 1 ter e 1 quater si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto . È chiarissima, dunque, l'esclusione dell'ordinanza cautelare dall'ambito di applicabilità della regola in esame, che è invece testualmente riferita alla impugnazione delle sentenze. 7. In conclusione, può dirsi che con le nuove norme, inquadrate nell'ambito dell'esigenza generale che ha inspirato la riforma del processo in absentia ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato il legislatore abbia voluto innestare anche un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità esigenze, queste, del tutto estranee alla fase cautelare. 8. Deve quindi escludersi l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo art. 581 cod proc pen per la notifica del decreto di citazione a giudizio. 9. In ogni caso, va ricordato che non è sostenibile una interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto anzi escluso dalle norme processuali regolatrici della fattispecie l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità. Le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali, sono invero soggette ad uno stretto principio di tassatività. 10. L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, con restituzione degli atti al Tribunale di Venezia per nuovo esame. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Venezia.