Assegnazione della casa coniugale: quando è parziale?

Interessante la pronuncia di merito in commento resa dal Tribunale di Lamezia Terme in materia di separazione giudiziale, addebito e assegnazione della casa coniugale.

I fatti di causa La decisione in commento riguarda un procedimento di separazione giudiziale introdotto dalla moglie all'interno del quale la donna chiedeva a pronunciarsi la separazione personale dal marito con addebito in capo a quest'ultimo per aver violato i doveri coniugali, in particolare per gli atteggiamenti violenti e aggressivi posti in essere e per aver intrattenuto una relazione extraconiugale b l'affidamento condiviso del figlio minore c l'assegnazione a sé della casa coniugale d la determinazione di un importo a titolo del proprio mantenimento e di quello del figlio minore. Il resistente, costituitosi avanti al Giudice Istruttore, aderiva alla domanda di separazione e di regime di affidamento condiviso del figlio ma chiedeva il rigetto delle domande di addebito e di assegnazione della casa familiare, chiedendo anzi di poter procedere a proprie spese alla divisione dell'abitazione stante il suo stato di disoccupazione che non gli avrebbe permesso una differente soluzione abitativa. L'addebito della separazione e la violenza domestica Il Tribunale di Lamezia Terme respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, ritenendo non raggiunta la prova dei fatti dedotti tanto con riferimento alle violenze subite quanto alla relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dal marito. In relazione alla violazione del dovere di fedeltà, i giudici ritengono insussistente il nesso causale tra il fatto e la intollerabilità della convivenza posto che successivamente al tradimento la convivenza matrimoniale era proseguita per anni. Relativamente alla violenza domestica, i fatti, secondo i giudici, non erano stati adeguatamente provati perché non erano stati prodotti documenti e perché le prove per testi erano formulate in modo generico e astratto e, pertanto, inammissibili. In ogni caso, il Tribunale coglie l'occasione per ricordare il costante orientamento giurisprudenziale in materia di violenza e addebito. Nello specifico, i maltrattamenti quali violenze fisiche e morali che il coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare, di per sé sole, la dichiarazione della addebitabilità della separazione al partner maltrattante Cass. n. 7321/2005 . Un tale comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona sull'altra e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona ed è un comportamento che di per sé sconvolge l'equilibrio della coppia Cass. n. 817/2011 anche un solo episodio di violenza, infatti, fonda la pronuncia di addebito Cass. n. 817/2011 . L'assegnazione della casa coniugale Nel confermare l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, il Tribunale lo colloca prevalentemente presso la madre nella casa coniugale in cui ha sempre vissuto. L' assegnazione della casa familiare è, infatti, finalizzata alla tutela esclusiva della prole e dell'interesse di quest'ultima a continuare a vivere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta. I giudici, per evitare futuri conflitti, chiariscono che tutte le spese di gestione ordinaria e manutenzione ordinaria sono a carico della assegnataria e che l'assegnazione è esclusiva e riguarda l'intero, rigettando pertanto la domanda di divisione dell'immobile avanzata dal marito. In particolare, secondo la Corte di Cassazione il giudice ha facoltà di assegnare in modo parziale la casa coniugale ove tale soluzione agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'ambiente domestico dei figli minori, in presenza di una lieve conflittualità tra i genitori Cass. n. 11783/2016 . Affinché si possa disporre un'assegnazione parziale è necessario che l'immobile sia di proprietà esclusiva del genitore non collocatario e che non vi sia una spiccata conflittualità tra i genitori perché questo la renderebbe inopportuna Cass. n. 16649/2011 . I provvedimenti in caso di inadempimento Allo scopo di prevenire ogni possibile conflittualità tra i coniugi o anche comportamenti ostruzionistici, i giudici avvertono le parti che in caso di gravi inadempienze anche di natura economica il Tribunale potrà anche d'ufficio a modificare i provvedimenti in essere e anche congiuntamente ammonire il genitore inadempiente b individuare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento c condannare l'inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa d condannarlo al risarcimento a favore dell'altro genitore o del figlio minorenne.

Presidente Garofalo – Relatore Regasto Svolgimento del processo Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28.6.2021 e ritualmente notificato, L.R.M., premesso che aveva contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, con F.T. in Lamezia Terme CZ il omissis che, dall'unione coniugale, erano nati tre figli A. il omissis , M. il omissis e MA. il omissis che la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento violento del marito e della ripetuta violazione degli obblighi matrimoniali da parte di quest'ultimo che aveva anche intrattenuto una relazione extraconiugale durante il matrimonio che ella era casalinga e impossibilitata a trovare una occupazione a causa delle patologie dalle quali era affetta che, difatti, le era stata riconosciuta un'invalidità civile nella misura del 67% tutto quanto sopra premesso chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore MA. collocandolo presso la madre con regolamentazione specifica degli incontri padre-figlio minore di assegnarle la casa coniugale di porre a carico del F.T. l'assegno di mantenimento per la moglie oltre che quello per il sostentamento del figlio minore quantificato nell'importo mensile di euro 650,00, rivalutabili ex lege, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie effettuate nell'interesse del minore. All'udienza di comparizione personale delle parti, non veniva esperito il tentativo di conciliazione stante l'assenza del F.T., quindi il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 19.10.2021, adottava i seguenti provvedimenti provvisori autorizzava i coniugi a vivere separatamente disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, regolamentando in maniera specifica il regime degli incontri padre non collocatario-figlio minorenne assegnava la casa coniugale alla ricorrente poneva a carico del padre l'assegno mensile di euro 300,00, rivalutabile ex lege, a titolo di mantenimento della coniuge e del figlio, da corrispondere alla ricorrente entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie compiute nell'interesse del figlio minorenne. Rimetteva, quindi, le parti davanti al Giudice Istruttore, fissando l'udienza di prima comparizione. Nella fase contenziosa dinanzi al Giudice Istruttore si costituiva il F.T., con apposita comparsa di costituzione e risposta, aderendo alla domanda avversaria di separazione e a quella di affidamento condiviso del figlio minore contestando, però, le ricostruzioni fattuali di controparte. Più in particolare, il resistente contestava la richiesta di addebito formulata dalla coniuge imputando la fine del matrimonio al venir meno del reciproco affetto coniugale e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di addebito. Il F.T. non si opponeva alla domanda di mantenimento della coniuge e del figlio ma contestava l'assegnazione della casa coniugale alla sola L.R.M., avanzando al Tribunale la richiesta di divisione parziale, a proprie spese, dell'appartamento adibito a casa coniugale per potervi fissare la propria residenza stante il suo stato di disoccupazione e la conseguente impossibilità di far fronte al pagamento di un canone di locazione. La parte ricorrente, invece, ribadiva sostanzialmente tutte le precedenti richieste. Il Giudice istruttore concedeva i termini di cui all'art. 183,6 co c.p.c. richiesti dalle parti e, successivamente, rigettava tutte le richieste istruttorie formulate dalle stesse quindi, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Indi la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.10.2022 svoltasi mediante scambio di note scritte autorizzate in base alla normativa processuale emergenziale , con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Motivi della decisione L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall' art. 151 c.c. Devono essere eseguite pertanto le formalità prescritte dalla legge. La presente pronuncia concerne, inoltre, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, l'affidamento del figlio minore MA., la determinazione degli incontri genitore non affidatario/non collocatario - figlio minore, l'assegnazione della casa coniugale, nonché il mantenimento della moglie e del figlio minore, essendo incontestato che gli altri due figli nati dall'unione coniugale, A. e M., sono maggiorenni autosufficienti redditualmente. Orbene, in ordine alla domanda di addebito della separazione formulata dalla L.R.M. nei confronti del marito, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all' art. 143 cod. civ. , dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Dunque, per quanto concerne la domanda di addebito della separazione la relativa pronuncia presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006 . Occorre rilevare, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei Cass. 7 aprile 2005, n. 7321 . Un simile comportamento, infatti, costituisce affermazione della supremazia di una persona sull'altra e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia Cass. Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011 . D'altra parte, va rilevato che per giurisprudenza consolidata della corte della nomofilachia l'addebito può essere pronunciato anche se risulta provato un solo episodio di violenza, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona vedi ex multis Cass. n. 817/ 2011 . Nel caso di specie alcuna prova adeguata di condotte violente o aggressive da parte del resistente è stata fornita dalla L.R.M. dal momento che la ricorrente non ha offerto prova documentale dei suoi narrati ad esempio dimostrando l'apertura di procedimenti penali a carico del resistente per le presunte condotte violente nei confronti della moglie o producendo certificazioni sanitarie attestanti eventuali lesioni fisiche a carico della attrice , mentre la richiesta di prova per testi avanzata dalla ricorrente è stata correttamente respinta dal Giudice Istruttore in quanto i capi di prova erano stati articolati in maniera generica o valutativa o con riferimento a circostanze irrilevanti ai fini della decisione o da provare in via documentale, dovendo, conseguentemente, essere respinta la richiesta di addebito avanzata dalla interessata per violenza. Parimenti infondata è la richiesta di addebito fondata su di una presunta relazione extraconiugale intrattenuta dal F.T. con altra donna considerato, in primo luogo, che è mancata una prova adeguata e sufficiente, da parte della ricorrente, dell'effettivo intrattenimento di tale rapporto da parte del marito. In secondo luogo, comunque, non può non sottolinearsi che, già a livello di allegazione, il rapporto adulterino del resistente è fatto risalire dalla ricorrente addirittura all'anno 2003, laddove la convivenza tra i coniugi è proseguita per svariati anni rispetto a quel periodo manca pertanto ogni nesso di causalità o di collegamento tra l'intrattenimento della relazione extraconiugale e la crisi definitiva del matrimonio. Anche sotto tale aspetto, quindi, la domanda di addebito della ricorrente deve andare reietta. Quanto al regime di affidamento del figlio minore MA. può ritenersi che entrambi i genitori siano in grado di educare il figlio e di averne cura pertanto non sussistono elementi, allo stato attuale, che ostino all'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, in conformità peraltro alle richieste formulate sul punto dalle parti e a quanto già statuito in sede presidenziale, non essendo sopraggiunte ed intervenute, nel frattempo, circostanze giustificative di una eventuale modificazione delle determinazioni presidenziali. Ad ogni modo MA. manterrà la sua collocazione prevalente presso la madre avendo il minore convissuto insieme alla ricorrente sin dal momento della separazione dei genitori e ciò anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura della prole. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlio minore, è opportuno regolamentare il diritto di visita del genitore non collocatario in maniera puntuale e dettagliata, comunque negli stessi termini indicati nelle statuizioni presidenziali. Il padre non collocatario, quindi, avrà il diritto-dovere di fare visita e tenere con sé il figlio minore MA. ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre e sul presupposto di un congruo preavviso resta inteso che lo stesso potrà tenere con sé il figlio, il fine settimana, dal sabato alle ore 14,00 sino alla domenica alle ore 20,00 in forma continuativa, a settimane alterne, mentre resta affidato alla regolamentazione pattizia il diritto di visita per le principali Festività inoltre, il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio – in estate periodo luglio/agosto - per la durata di quindici giorni, in forma continuativa, previo accordo con la ricorrente, da raggiungere non oltre il precedente 15 giugno di ogni anno. Tali tempi e modi di frequentazione padre-minore potranno essere comunque modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle esigenze personali, di studio e ricreative del figlio adolescente. Entrambi i genitori dovranno inoltre garantire al figlio minore una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. Il Collegio dispone, altresì, che i genitori si scambino un recapito telefonico nonché un indirizzo mail al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante il minore. Per quanto concerne più propriamente la regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali connessi alla separazione, relativamente alla casa coniugale ne va ribadita l'assegnazione a favore della ricorrente secondo il criterio preferenziale di cui all'art. 337-sexies c.p.c. Difatti, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e dell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta la formale assegnazione della casa familiare è, quindi, subordinata all'affidamento di figli minori o comunque alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti v. ex multis Cass. civ., sez. I, sentenza del 13.01.2012, n. 387 . In applicazione dei suesposti principi, dunque, la casa coniugale deve essere assegnata in via esclusiva alla ricorrente in ragione della convivenza con la madre del figlio minore MA. Al fine di evitare l'insorgenza di futuri contrasti sul punto specifico si precisa che le spese della manutenzione ordinaria e delle utenze domestiche della casa coniugale saranno a totale carico della parte che ne ha il godimento, cioè della L.R.M. la giurisprudenza di legittimità ha difatti chiarito che le spese di manutenzione ordinaria e legate all'utilizzo sono a carico dell'utilizzatore cioè del coniuge assegnatario” dell'abitazione familiare , mentre tutte le altre sono a carico del proprietario vedi in tal senso Cass. n. 18476/2005 . Ad ogni modo l'assegnazione della casa familiare deve essere esclusiva e deve riguardare l'intero immobile dovendosi respingere la richiesta di divisione/assegnazione parziale dell'abitazione familiare avanzata dal resistente. Secondo la Cassazione il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori ma la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell'immobile è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovrà il grado di conflittualità esistente e la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all'interesse dei minori” v. Cass. civ. 8 giugno 2016 n. 11783 . Ai fini dell'assegnazione parziale della casa coniugale è necessario, dunque, che l'immobile sia di proprietà esclusiva del genitore non collocatario e che non ci sia una spiccata conflittualità tra i coniugi perché questo renderebbe inopportuna, per il benessere dei figli, una loro vicinanza abitativa cfr. Cass. civ. n. 16649/2014 v. Cass. civ. n. 30199/2011 cfr. Cass. civ. n. 19578/2011 . Non ha rilevanza, in tal caso, nemmeno la comoda divisibilità dell'immobile coniugale mediante la realizzazione di opere edilizie di suddivisione dell'abitazione neppure se poco costose. Ebbene, nel caso di specie, non sono integrati i presupposti per poter procedere alla divisione parziale dell'immobile in quanto, primariamente, l'immobile adibito ad abitazione familiare risulta essere di proprietà dei due figli maggiorenni della coppia e non del resistente, come dallo stesso confermato in sede di costituzione. Si ricorda, inoltre, che l'assegnazione parziale della casa familiare serve per tutelare l'interesse del minore a mantenere il proprio habitat domestico e deve essere esclusa qualora essa sia chiesta dal genitore che non vive con il minore allo scopo di riottenere la piena disponibilità di una parte del suo patrimonio e di risparmiare sulle spese abitative cfr. Corte appello Catania, 29/11/2017 , come invece fatto dal F.T. Segue il rigetto della relativa domanda. Per quanto concerne più propriamente la regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali connessi alla separazione, relativamente al mantenimento della L.R.M. deve evidenziarsi quanto segue. Giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita giudizio necessariamente astratto ed ipotetico, ma desunto da concreti elementi di fatto . In altri termini, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell' art. 156 cod. civ. , un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze ai sensi del secondo comma del citato art. 156 , consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006 . Il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti quali, tra l'altro, la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare . In giurisprudenza si è quindi affermato che al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002 n. 4800 del 2002 n. 5762 del 1997 e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate Cass., n. 3974 del 2002 n. 4679 del 1998 n. 6612 del 1994 n. 11523 del 1990 . Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario cfr. Cass. n. 11953 del 1995 e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento Cass. 17738/2015 . Inoltre, sempre secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” cfr. Cass. 18547 del 2006 , cui devono aggiungersi i precedenti conformi n. 3975 del 2002 e n. 12121 del 2004 . Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli vedi Cassazione civile, sez. VI, 17/12/2015, n. 25420 Cass. n. 4203/2006 . L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento grava comunque sul coniuge che propone la relativa domanda. Ciò precisato in punto di diritto, il Collegio osserva che il resistente non si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della coniuge, né ha contestato la quantificazione fattane all'esito dell'udienza presidenziale. Considerato, poi, che nessuna modifica delle condizioni patrimoniali delle parti si è potuta apprezzare rispetto alla adozione delle statuizioni presidenziali, appare equo confermare nella misura di euro 100,00 mensili il contributo a titolo di mantenimento dovuto dal F.T. alla L.R.M., con decorrenza dal mese di ottobre 2021 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'Istat. Per quanto concerne, poi, il mantenimento del figlio minore MA. occorre rilevare, in adempimento dei doveri di cui all' art. 148 c.c. , che il genitore non collocatario cioè il F.T. dovrà contribuire assieme alla ricorrente al mantenimento del figlio minore in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro. Più in particolare, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della prole in applicazione dei criteri previsti dall' art. 316- bis c.c. nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo , è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre essenziale considerare ai sensi dell' art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ciò detto, nel caso de quo, il resistente non ha contestato la quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto con l'ordinanza presidenziale del 25.10.2021 a favore del figlio minore né ha provato alcuna sopravvenienza tale da comportare la rideterminazione dello stesso come già detto le condizioni economiche delle parti, per quello che può apprezzarsi dagli atti di causa, sono pressoché identiche rispetto a quelle valorizzate dal Presidente del Tribunale in sede di adozione dei provvedimenti provvisori pertanto, appare congruo confermare la somma di euro 200,00 al mese a titolo di contributo mensile che il F.T. dovrà versare alla L.R.M. per il sostentamento del figlio MA., con decorrenza dalla data di adozione dei provvedimenti presidenziali ottobre 2021 e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il Collegio dispone, poi, che le spese straordinarie per il figlio minore, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche eccetto quelle universitarie e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali , spese di trasporto urbano tessera autobus e metro , carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione trattamenti estetici parrucchiere, estetista, ecc. . Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie scolastiche iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza spese di natura ludica o parascolastica corsi di lingua o attività artistiche musica, disegno, pittura , corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto mini-car, macchina, motorino, moto spese sportive attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica spese medico sanitarie spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di 0degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia spese straordinarie obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta massimo 10 gg. ovvero in un termine all'uopo fissato in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Infine, allo scopo di prevenire ogni possibile conflittualità tra i coniugi o anche comportamenti ostruzionistici, stante anche la ormai prossima entrata in vigore della Riforma Cartabia” e, in particolare, dell'art. 473-bis.39 c.p.c., il Collegio avverte le parti che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio alla prole minorenne od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale potrà anche d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e anche congiuntamente a ammonire il genitore inadempiente b individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento c condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro a favore della Cassa delle Ammende d condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, della prole minorenne. Per quanto concerne, infine, il governo delle spese di lite, le stesse, considerate la natura della controversia e la volontà di non esasperare ulteriormente la conflittualità esistente tra le parti, possono essere integralmente compensate. P.Q.M. Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa n. 973/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede 1 pronuncia la separazione personale fra F.T. e L.R.M. matrimonio celebrato a Lamezia Terme CZ in data 13.8.1989 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lamezia Terme, anno omissis , atto n. omissis , parte II, serie A 2 ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente per l'annotazione 3 rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da L.R.M. 4 affida il figlio minore MA. ad entrambi i genitori, collocandolo presso il domicilio materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e regola le frequentazioni tra padre e figlio minore come indicato in parte motiva 5 assegna la casa coniugale sita in Lamezia Terme CZ alla via omissis a L.R.M. 4 pone a carico di F.T. l'obbligo di corrispondere a L.R.M. l'assegno mensile di euro 100,00 per il suo mantenimento, con decorrenza dal mese di ottobre del 2021, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa o con bonifico bancario/postale e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 5 pone a carico di F.T. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento del figlio minore MA., da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa o con bonifico bancario/postale con decorrenza dal mese di ottobre del 2021 e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT 6 pone le spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio minore, di cui in motivazione, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno 7 respinge la richiesta di divisione/assegnazione parziale dell'abitazione familiare avanzata dal resistente 8 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di processo 9 dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.