Chi contesta al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolarità dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, è tenuto a fornire la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali.
Il caso. Un uomo pubblicava sul proprio sito Internet Youtube alcuni frammenti di un film del 1950 che successivamente, dopo essere stati segnalati dalla casa di produzione - solitamente titolare dei diritti d'autore sul film in oggetto - al gestore della piattaforma Youtube come illecitamente pubblicati, venivano bloccati. Creatosi così il contenzioso, in primo grado veniva rigettata la domanda proposta dallo youtuber finalizzata ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della liceità della pubblicazione dallo stesso effettuata oltre alla condanna della casa di produzione al risarcimento dei danni per l'abusiva attività di blocco posta in essere. Al contrario, il giudice di primo grado accoglieva la domanda riconvenzionale della casa di produzione finalizzata ad ottenere l'accertamento, in capo a colui che ne aveva ceduto la gestione alla stessa, della titolarità dei diritti di utilizzazione economica sul predetto film, oltre alla inibitoria nei confronti dell'uomo all'ulteriore utilizzazione e diffusione della stessa opera. Nel giudizio di secondo grado, la Corte di Appello competente condivideva l'impostazione del primo giudice in ordine al fatto che l'opera cinematografica in oggetto non fosse caduta in pubblico dominio, e ciò sul rilievo che i diritti che hanno ad oggetto l'opera cinematografica, nel suo contenuto creativo, sono dalla legge attribuiti espressamente al produttore, operandosi una chiara fictio iuris che, difatti, equipara la posizione di quest'ultimo soggetto a quello degli autori dell'opera, da cui deriva la tutela per tutta la vita dell'ultimo dei coautori e fino a 70 anni successivi. È stato, quindi, ritenuto che il produttore è titolare 1 sia del diritto di autore primario sull'opera cinematografica in sé, che gli dà titolo allo sfruttamento lato sensu cinematografico dell'opera e ad al quale si applica l'articolo 32 della legge sul diritto d'autore, con una durata di 70 anni decorrenti dalla morte dell'ultimo dei coautori 2 sia del diritto secondario connesso su tutti i supporti da esso realizzati, su cui è stata impressa l'opera, che gli dà il diritto alla riproduzione e duplicazione dei supporti ed alla loro distribuzione e commercializzazione, con una durata di 50 anni decorrenti dalla prima proiezione dell'opera. Tuttavia, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello dello youtuber, riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva accolto le domande riconvenzionali della casa di produzione. Nello specifico il giudice di secondo grado riteneva che la società cinematografica non avesse fornito la prova che la propria mandante fosse la legittima titolare del diritto di autore sull'opera, risultando dalla locandina del film che la società produttrice era altra ed avuto, comunque, riguardo alla recente data di costituzione della stessa società mandante. Lo youtuber appellava la predetta sentenza con ricorso principale cui resisteva la casa di produzione con controricorso la quale, altresì, proponeva ricorso incidentale. La decisione della Suprema Corte. Dopo aver illustrato diffusamente, dal punto di vista del diritto nazionale e di quello europeo, il contenuto del diritto di utilizzazione economica che il produttore acquista dei singoli autori nonché dei diritti ad esso connessi, i Giudici hanno precisato che il legislatore, nell'attribuire ex lege al produttore l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica il che equivale a dire lo sfruttamento dell'opera medesima , ha presunto normativamente quello che normalmente avviene nella prassi quando inizia la lavorazione di un film ovvero la stipula da parte del produttore di una serie di contratti - non disciplinati dalla legge - con i quali il produttore acquista, a titolo derivativo, ancor prima della realizzazione del film, i diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica facenti capo originariamente ai singoli autori dell'opera, i quali, dopo tale cessione, conservano comunque oltre ai diritti cosiddetti morali, quei soli diritti patrimoniali che sono ad essi espressamente riservati dalla legge. La Corte ha, comunque, precisato che se, in concreto, il contenuto effettivo dei diritti acquistati dal produttore dei singoli autori dipende dalle relative pattuizioni contrattuali e può variare, quindi, da produzione a produzione, l'art. 45 della legge sul diritto d'autore detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il produttore si assicuri preventivamente dagli autori i diritti di sfruttamento cinematografico dell'opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti. Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione della titolarità dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, è tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali. I Giudici hanno rammentato che tale ricostruzione giuridica è, tra l'altro, pienamente conforme ai principi di diritto enunciati anche dalla Corte di giustizia UE. Su queste ragioni è stato enunciato il seguente principio di diritto in tema di proprietà industriale l'art. 45 della legge sul diritto d'autore, nel prevedere che al produttore spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il produttore si assicuri preventivamente dagli autori i diritti di sfruttamento cinematografico dell'opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti. Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolarità dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, è tenuto a fornire la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali.
Presidente Genovese - Relatore Fidanzia Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.