L’impugnazione proposta dal terzo intestatario dei beni sottoposti a confisca, finalizzato a ottenere la restituzione non a sé ma ai congiunti terzi intestatari, è inammissibile.
La Corte d'appello di Messina revocava la confisca dell'intero capitale sociale e del relativo compendio aziendale di una s.r.l. unipersonale, il cui legale rappresentante era indagato, ad eccezione di due immobili, mentre veniva confermata la confisca per altri beni del compendio aziendale riconducibili ad un diverso sito aziendale. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi alla Cassazione dal proprietario dei beni. Il Collegio ha rigettato l'impugnazione alla luce del principio di diritto secondo cui in tema di misure di prevenzione l'art. 10, commi 1 e 3 - al quale rinvia l' art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 che regola le impugnazioni avverso i decreti di confisca del primo e del secondo grado di giudizio - indica come legittimato all'impugnazione del decreto di confisca l'interessato , in tal modo replicando la previsione generale in tema di impugnazioni, che all' art. 591, comma 1, lett. a c.p.p. richiede a pena di inammissibilità che l'impugnante abbia interesse dal che deriva che l'impugnazione proposta dal terzo intestatario dei beni sottoposti a confisca, finalizzato a ottenere la restituzione non a sé ma ai congiunti terzi intestatari, è inammissibile .
Presidente Sabeone Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Messina, con il decreto del 29 ottobre 2021, depositato il 20 dicembre 2021, revocava la confisca dell'intero capitale sociale e e del relativo compendio aziendale della [ ] Srl Unipersonale - del quale legale rappresentante è R.G. cl. XX - ad eccezione di due immobili, in vero catastalmente divisi ma considerati dalla Corte di appello come unico compendio oggetto di acquisto contestuale cfr. [ ] del decreto , anche appartenenti al compendio aziendale predetto siti in [ ], omissis , per i quali confermava la confisca disposta dal Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione inoltre rigettava l'appello e confermava il provvedimento impugnato anche in relazione a due polizze vita e a un motociclo del quale era intestatario R.G. . 2. Furono proposti due ricorsi, con unico atto, nell'interesse di R.G. cl. [ ] e R.E. , il cui unico motivo, variamente articolato. Deve anche evidenziare questa Corte come il ricorso del R.G. è stato già trattato e definito con sentenza di rigetto del ricorso n. 966/2022 di questa Sezione, mentre l'odierno procedimento riguarda il solo R.E. , il cui ricorso non fu trattato contestualmente. 3. Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b , 4 comma 1 lett. c 24 d,lvo 159/11 e 125 c.p.p In primo luogo la Corte di appello avrebbe ritenuto, in violazione di legge la pericolosità generica del proposto R.N. , rispetto al quale la Corte aveva ritenuto cessata la pericolosità sociale al 2010, ritenendo difettasse il requisito della abitualità del vivere con i proventi di attività delittuose, per altro non accertabili con sentenze di estinzione del reato per prescrizione, nonché per difetto del collegamento cronologico fra le predette attività delittuose e i beni confiscati, e per difetto della correlazione quantitativa. Inoltre, difetterebbe del tutto la motivazione in ordine alle due polizze e al motociclo, oltre che per gli immobili di proprietà della società [ ] che risulterebbero confermati nella confisca con motivazione contraddittoria e ritenuta assolutamente illogica cfr. foglio 10, 12 e 13 del ricorso , rispetto ai beni aziendali e alle quote della società, invece restituiti. I motivi aggiunti reiterano e illustrano ulteriormente le doglianze. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi dell'art. 23 comma 8, D.L. 127 del 2020 - ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell' art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 , disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell' art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021 , la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall' art. 5-duodecies D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. È da premettere che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall' art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 . Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall' art. 4 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 , richiamato dall' art. 3 ter, comma 2, L. 31 maggio 1965 n. 575 . Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01 Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano . In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato Sez. U, Repaci . 3. Una prima ragione di inammissibilità, in relazione alle doglianze sulla sussistenza della pericolosità del proposto, è da individuarsi nell'orientamento sostanzialmente costante che ritiene che il terzo, quale è l'attuale ricorrente, che rivendichi l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, possa contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, che solo costui può avere interesse a far valere Sez. 6, Sentenza n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454 Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225 Sez. 5, Sentenza n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249 4. Tanto premesso, deve inoltre rilevarsi che sussiste una congrua motivazione e non può pertanto ritenersi integrata alcuna violazione di legge, in relazione agli immobili confiscati. Si tratta di immobili ove aveva sede la predetta società [ ] e dal decreto impugnato emerge come la Corte di appello abbia sostanzialmente rilevato che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto con il sostegno economico del proposto per l'importo di 55mila Euro secondo la Corte territoriale il prezzo fu tratto dalle risorse illecite del proposto, prima del rogito del dicembre 2013, che infatti dava atto che i pagamenti erano intervenuti in precedenza, anche perché la società non risultava aver prodotto un reddito compatibile con l'acquisto cfr. [ ] del provvedimento impugnato . Ciò ha delibato la Corte di appello, effettuando una accurata valutazione delle risorse disponibili e del tempo dell'acquisizione degli immobili rispetto alla perimetrazione cronologica della pericolosità personale di R.N. , accertata fino al 2010. I beni immobili sono stati ritenuti con sussistente motivazione collegati alla ricchezza derivata direttamente dalle provviste economiche accumulate illecitamente precedentemente all'anno di creazione della società, non frutto di ricchezza tratta dalla attività della società o da altre fonti lecite. Pertanto, sussiste una motivazione congrua in ordine alla ragionevole provenienza illecite dal denaro utilizzato dal proposto per l'acquisto e la censura infondata, in quanto non si riscontra alcuna violazione di legge, ma al più si deduce contraddittorietà e illogicità, vizi di motivazione non proponibili per quanto in precedenza evidenziato. 5. Le doglianze relativamente alle due polizze e alla motocicletta sono invece inammissibili in quanto nella stessa prospettazione del ricorso, al fol. 6, risulta che si tratti di beni intestati a R.G. , quindi non all'R.E. , attuale ricorrente, cosicché difetta del tutto l'interesse alla restituzione. A riguardo va evidenziato come pacifico sia l'orientamento che indichi, in caso di censure a un provvedimento di natura reale, che l'indagato non titolare del bene, in tema di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, vale a dire al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01 Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01 massime conformi n. 50315 del 2015 Rv. 265463 - 01, n. 52060 del 2019 Rv. 277753 - 04, n. 47313 del 2017 Rv. 271231 - 01, n. 30008 del 2016 Rv. 267336 - 01, n. 35072 del 2016 Rv. 267672 - 01, n. 35015 del 2020 Rv. 280005 - 01, n. 17852 del 2015 Rv. 263756 - 01, n. 7292 del 2014 Rv. 259412 - 01, n. 20118 del 2015 Rv. 263799 - 01, n. 6779 del 2019 Rv. 274992 - 01, n. 3602 del 2019 Rv. 276545 - 01, n. 9947 del 2016 Rv. 266713 - 01 . Analogo principio va declinato in ordine alle misure di prevenzione, tanto più che l'art. 10, commi 1 e 3 - al quale rinvia l' art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 che regola le impugnazioni avverso i decreti di confisca del primo e del secondo grado del giudizio di prevenzione - ritiene legittimato solo l'interessato all'impugnazione, in tal modo replicando la previsione generale in tema di impugnazioni, che all'art. 591, comma 1, lett. a c.p.p. richiede a pena di inammissibilità che l'impugnante abbia interesse. 6. Pertanto deve affermarsi il principio per cui in tema di misure di prevenzione l'art. 10, commi 1 e 3 - al quale rinvia l' art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 che regola le impugnazioni avverso i decreti di confisca del primo e del secondo grado di giudizio - indica come legittimato all'impugnazione del decreto di confisca l'interessato , in tal modo replicando la previsione generale in tema di impugnazioni, che all'art. 591, comma 1, lett. a c.p.p. richiede a pena di inammissibilità che l'impugnante abbia interesse dal che deriva che l'impugnazione proposta dal terzo intestatario dei beni sottoposti a confisca, finalizzato a ottenere la restituzione non a sé ma ai congiunti terzi intestatari, è inammissibile. 7. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.