Si pubblica la richiesta di rettifica, ai sensi dell’articolo 8 L. 47/1948 sulla stampa e articolo 42 L. 416/81, avanzata dalla Congregazione Cristina dei Testimoni di Geova.
In riferimento all’articolo “Il GDPR mette alla porta il predicatore molesto niente evangelizzazione senza il consenso dell’interessato” a firma di Giulia Milizia, pubblicato il 9 maggio 2023, nel quale viene erroneamente affermato che “i Testimoni di Geova per poter svolgere la loro evangelizzazione al di fuori degli edifici di culto devono avere il consenso informato dei terzi interessati” teniamo a precisare che la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha confermato che l’attività di predicazione porta a porta dei Testimoni di Geova è un diritto fondamentale protetto dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La sentenza ha altresì confermato che la raccolta di dati personali nel corso di un’opera di evangelizzazione è del tutto lecita purché vi sia il consenso espresso delle persone interessate e che tali limitazioni a tutela della privacy si applicano a tutte le confessioni religiose. Inoltre, la sentenza della CEDU è rivolta al nostro ente giuridico che rappresenta la confessione, non ai singoli Testimoni di Geova, e il caso considerato dalla Corte è relativo all’anno 2000. Possiamo confermare che il nostro ente di culto ormai da diversi anni non riceve, raccoglie o elabora dati personali relativi all'attività di predicazione porta a porta dei singoli Testimoni di Geova. L’informativa sulla privacy nel pieno rispetto del GDPR è disponibile sul nostro sito JW.ORG [link].