Si pubblica la richiesta di rettifica, ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948 sulla stampa e art. 42 L. 416/81, avanzata dalla Congregazione Cristina dei Testimoni di Geova.
In riferimento all’articolo Il GDPR mette alla porta il predicatore molesto niente evangelizzazione senza il consenso dell’interessato a firma di Giulia Milizia, pubblicato il 9 maggio 2023, nel quale viene erroneamente affermato che i Testimoni di Geova per poter svolgere la loro evangelizzazione al di fuori degli edifici di culto devono avere il consenso informato dei terzi interessati teniamo a precisare che la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha confermato che l’attività di predicazione porta a porta dei Testimoni di Geova è un diritto fondamentale protetto dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La sentenza ha altresì confermato che la raccolta di dati personali nel corso di un’opera di evangelizzazione è del tutto lecita purché vi sia il consenso espresso delle persone interessate e che tali limitazioni a tutela della privacy si applicano a tutte le confessioni religiose. Inoltre, la sentenza della CEDU è rivolta al nostro ente giuridico che rappresenta la confessione, non ai singoli Testimoni di Geova, e il caso considerato dalla Corte è relativo all’anno 2000. Possiamo confermare che il nostro ente di culto ormai da diversi anni non riceve, raccoglie o elabora dati personali relativi all'attività di predicazione porta a porta dei singoli Testimoni di Geova. L’informativa sulla privacy nel pieno rispetto del GDPR è disponibile sul nostro sito JW.ORG [ link ].