Immobile abusivo: precarie condizioni economiche e istanza per una casa popolare non legittimano la sospensione dell’ordine di demolizione

I Giudici pongono in evidenza, innanzitutto, l'assenza di una qualsiasi ragionevole previsione sull'esito della domanda di assegnazione dell'alloggio popolare. Allo stesso tempo, viene ritenuto significativo il lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla data dell'ordine di demolizione. Così come non sono trascurabili le notevoli potenzialità economiche sottese all'abusiva realizzazione del fabbricato e delle relative pertinenze.

Poco logico sospendere l'ordine di demolizione di un grosso immobile abusivo richiamando solo le precarie condizioni economiche della proprietaria e del suo nucleo familiare e la richiesta dalla stessa presentata – ancora senza risposta – per l'ottenimento di una casa popolare. Contestato in Cassazione il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli ha sospeso l'esecuzione dell'ingiunzione emessa in attuazione dell'ordine di demolizione di un manufatto edilizio per la cui abusiva realizzazione la proprietaria – Tizia – era stata irrevocabilmente condannata con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale . In Tribunale il giudice ha in sostanza ritenuto legittima la richiesta avanzata dalla donna e mirata ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione a fronte delle precarie condizioni economiche proprie e del suo nucleo familiare nonché della mancanza di una valida situazione alloggiativa . In particolare, il giudice ha sottolineato che, dopo essere stati sloggiati dalla propria abitazione nell'agosto del 1990, Tizia e il marito – i quali avevano , nel gennaio del 1990, chiesto l'assegnazione di un alloggio popolare , richiesta poi reiterata nel dicembre del 2021 – , si erano trovati nell'impossibilità di reperire un'altra casa e non avendo disponibilità economiche, avevano provveduto a costruirne una ex novo, in cui risiedono anche il figlio col relativo nucleo famigliare, composto da moglie e due bambine . Per completare il quadro, infine, il giudice del Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni ISEE prodotte dalla donna e la nota dell'INPS in merito al riconoscimento del reddito di inclusione in favore della donna e ha sostenuto che tali dati dimostrano il disagio socio-economico dedotto dalla donna e legittimano la sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, in attesa dell'assegnazione di un alloggio popolare a Tizia e alla sua famiglia. A contestare ferocemente la valutazione compiuta dal giudice del Tribunale ha provveduto la Procura, presentando ricorso in Cassazione e, innanzitutto, catalogando come non credibile la tesi del disagio economico in capo alla donna , che, sloggiata dalla precedente abitazione nel 1990 nel 1995 aveva realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, un immobile in cemento armato, sviluppato su due livelli, estesi, rispettivamente, 120 metri quadrati piano terra, destinato a deposito garage e 190 metri quadrati primo piano, destinato ad abitazione , di volumetria complessiva pari a 948 metri cubi tra il 2013 ed il 2014 aveva trasformato il piano terra da garage ad abitazione onde sistemarvi il figlio ed il suo nucleo famigliare nel 2021 aveva realizzato altre opere, cioè un muro di cemento armato lungo quindici metri ed alto cinque metri, un muro di recinzione lungo otto metri e alto due metri, una platea di cemento estesa sedici metri quadrati . Per completare il quadro, poi, la Procura pone in rilievo ulteriori dettagli, ossia la consapevolezza della illiceità dell'abuso da parte della donna , che ha reiteratamente serbato un atteggiamento di sfida ai divieti normativi la natura e il grado della illegalità la natura degli interessi protetti e tutelati dai numerosi vincoli gravanti sull'area il tempo che la donna aveva avuto a disposizione dalla notificazione dell'ingiunzione senza aver trovato una sistemazione alternativa . A fronte delle obiezioni proposte dalla Procura, i Giudici della Cassazione mostrano di ritenere per nulla convincente il provvedimento emesso dal giudice del Tribunale. Ciò innanzitutto perché dato atto della inesistenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione , il giudice ne ha comunque sospeso l'esecuzione, in considerazione delle precarie condizioni economiche della donna , risultata essere in attesa dell'assegnazione di un alloggio popolare chiesto con una nuova istanza del dicembre 2021, a distanza, cioè, di sette anni , rilevano i Magistrati della Cassazione, dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione e di ventuno anni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna che conteneva l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo. Palese, secondo la Cassazione, l'errore compiuto dal giudice del Tribunale, il quale prima ha escluso la possibilità di revocare l'ordine di demolizione ma poi ne ha sospeso l'efficacia , pur in assenza di una qualsiasi ragionevole previsione sull'esito della domanda di assegnazione dell'alloggio popolare e pur a fronte del lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza e dell'ingiunzione , e, peraltro, senza considerare le notevoli potenzialità economiche sottese alla abusiva realizzazione del fabbricato e delle relative pertinenze . In sostanza, il giudice del Tribunale ha considerato esclusivamente le precarie condizioni economiche della donna , condizioni che, però, non sono di per sé sufficienti ai fini della revoca o della sospensione dell'ordine di demolizione , precisano i Magistrati della Cassazione, mentre non ha effettivamente considerato la reiterazione e il consolidamento dell'illecito nel tempo , la gravità degli illeciti per dimensione , la consapevolezza di tale gravità, la natura degli interessi gravanti sull'area su cui è stato realizzato l'immobile e la ulteriore trasformazione dell'immobile stesso per ospitarvi un ulteriore nucleo famigliare . Riprende vigore, quindi, l' ordine di demolizione dell'immobile realizzato abusivamente da Tizia, ma a prendere posizione dovrà essere nuovamente il Tribunale, alla luce, però, delle osservazioni compiute dai giudici della Cassazione.

Presidente Ramacci – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 26/01/2022 del medesimo Tribunale che, in parziale accoglimento dell'istanza della sig.ra P.F., ha sospeso l'esecuzione dell'ingiunzione emessa in attuazione dell'ordine di demolizione di un manufatto edilizio per la cui abusiva realizzazione la P. era stata irrevocabilmente condannata con sentenza pronunciata dal medesimo tribunale. 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell' art. 606, lett. b ed e , c.p.p. , violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Sostiene, al riguardo, che in assenza di elementi tali da giustificare la revoca dell'ordine assenza di cui l'ordinanza stessa dà contraddittoriamente conto , il Giudice ne ha ordinato la sospensione, di fatto, sine die . Il Tribunale, prosegue, non ha fatto corretta applicazione del principio di proporzionalità, cui deve essere informato il procedimento di demolizione in esecuzione di sentenze penali di condanna, così come codificato da questa Corte di cassazione in ossequio alla giurisprudenza della Corte E.D.U. Sotto il profilo logico non è credibile, infatti, la tesi del disagio economico in capo ad un soggetto che, sloggiato dalla precedente abitazione nel 1990 a nel 1995 aveva realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, un immobile in cemento armato sviluppato su due livelli, estesi, rispettivamente, mq. 120,00 piano terra, destinato a deposito garage e mq. 190,00 primo piano, destinato ad abitazione , di volumetria complessiva pari a mcomma 948,00 b tra il 2013 ed il 2014, aveva trasformato il piano terra da garage ad abitazione onde sistemarvi il figlio ed il suo nucleo famigliare c nel 2021 aveva realizzato altre opere quali i un muro di cemento armato lungo quindici metri ed alto cinque ii un muro di recinzione lungo otto metri e alto due iii una platea di cemento estesa sedici metri quadrati. Quanto al principio di proporzionalità, afferma, il GE non ha tenuto conto - della consapevolezza della illiceità dell'abuso da parte dell'esecutata che ha reiteratamente serbato un atteggiamento di sfida ai divieti normativi - della natura e del grado della illegalità - della natura degli interessi protetti e tutelati dai numerosi vincoli gravanti sull'area - del tempo che l'esecutata aveva avuto a disposizione dalla notificazione dell'ingiunzione senza aver trovato una sistemazione alternativa. 2.11 difensore di P.F. ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso siccome manifestamente infondato e privo di un reale confronto con la ratio decidendi . Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato. 2.Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che 2.1.l'ingiunzione a demolire era stata emessa dal PM il 24/03/2014 e notificata il 21/07/2014 2.2.con istanza dell'11/05/2021, P.F. aveva chiesto la revoca o la sospensione dell'ingiunzione rappresentando le precarie condizioni economiche proprie e del suo nucleo familiare, nonché la mancanza di una valida situazione alloggiativa 2.3.dopo essere stati sloggiati dalla propria abitazione il 24/08/1990, la sig.ra P. ed il marito che nel gennaio 1990 avevano chiesto l'assegnazione di un alloggio popolare, richiesta reiterata il 14/12/2021 , nell'impossibilità di reperirne un'altra e non avendo disponibilità economiche, aveva provveduto a costruirne una ‘ex novò nella quale risiedono anche il figlio ed il nucleo famigliare di questi composto da moglie e due bambine 2.4.non era stata presentata alcuna istanza di condono circostanza che aveva indotto il Giudice a non accogliere la domanda, formulata in via principale, di annullamento dell'ordine 2.5.erano state prodotte le dichiarazioni ISEE e la nota dell'INPS di accoglimento del reddito di inclusione che dimostrano, a giudizio del Tribunale, il dedotto disagio socio-economico che legittima, in ossequio al principio di proporzionalità, la sospensione dell'ordine in attesa dell'assegnazione di un alloggio popolare. 6.Tanto premesso, osserva il Collegio 6.1.correttamente il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dal D.P.R. n. 6 giugno 2001 n. 380, art. 31, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, sicché il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010 , Petrone, Rv. 247791 - 01 Sez. 3, n. 23992 del 16/04/2004 , Cena, Rv. 228691 - 01 6.2. Occorre, a tal fine, che sussista un'incompatibilità insanabile e non meramente futura o eventuale con i concorrenti provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato la abusività Sez. 3, n. 37120 dell'11/05/2005, Morelli, Rv. 232173 - 01 , fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018 , Rv. 274135 - 01 Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 , Chisci, Rv. 260972 - 01 Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013 , Brasiello, Rv. 256679 - 01 6.3.dato atto della inesistenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione il GE ne ha comunque sospeso l'esecuzione in considerazione delle precarie condizioni economiche della ricorrente in attesa dell'assegnazione di un alloggio popolare chiesto con nuova istanza del dicembre 2021, a distanza, cioè, di sette anni dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione e di ventuno dalla irrevocabilità della sentenza di condanna che tale ordine conteneva 6.4.il GE ha richiamato, a giustificazione della propria decisione, la giurisprudenza di legittimità che, nel fare applicazione del cd. principio di proporzionalità di derivazione convenzionale così come elaborato dalla Corte EDU in materia di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all' art. 8, Conv. EDU , ha affermato che il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov comma Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas comma Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022 , D'Auria, Rv. 282950 - 01, che ha ritenuto corretta la decisione di rigetto dell'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire un immobile abusivo, rilevando che i ricorrenti avevano commesso numerose contravvenzioni urbanistiche e paesaggistiche e più delitti di violazione dei sigilli, avevano potuto avvalersi di plurimi rimedi per la tutela in giudizio delle proprie ragioni, avevano beneficiato di un congruo tempo per individuare altre situazioni abitative e non avevano indicato specifiche esigenze che giustificassero il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di demolizione onde evitare la compromissione di altri diritti fondamentali nello stesso senso, Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 , dep. 2021, Leoni, Rv. 280270 - 01 6.5.come spiegato in motivazione dalla citata Sez. 3, D'Auria, a i fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, la Corte EDU ha valorizzato essenzialmente la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente la disponibilità di un tempo sufficiente per legalizzare la situazione, se giuridicamente possibile, o per trovare un'altra soluzione alle proprie esigenze abitative agendo con diligenza l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola. Inoltre, ai medesimi fini, un ruolo estremamente rilevante è stato attribuito alla consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati al momento dell'edificazione ed alla natura ed al grado della illegalità realizzata La maggior parte delle decisioni di legittimità ha ritenuto rispettato il principio di proporzionalità valorizzando il tempo a disposizione del destinatario dell'ordine di demolizione per cercare una soluzione alternativa così Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019 , Giordano, Rv. 277994-01, e Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018 , Ferrante, Rv. 273368-01, la quale ha escluso rilievo a situazioni di salute solo cagionevole o la gravità delle violazioni cfr. Sez. 3, n. 43608 del 08/10/2021 , Giacchini, che ha valorizzato le dimensioni del fabbricato e la violazione di più disposizioni penali, anche in tema di paesaggio, conglomerato cementizio e disciplina antisismica , o entrambe le circostanze Sez. 3, n. 35835 del 03/11/2020 , Santoro ed altro, non massirnata 6.6.orbene, come correttamente dedotto dal PM ricorrente, il Giudice dell'esecuzione ha fatto malgoverno tanto della logica quanto del cd. principio di proporzionalità 6.7.sul piano della logica, dopo aver escluso la possibilità di revocare l'ordine di demolizione, il Tribunale ne ha sospeso l'efficacia in assenza di una qualsiasi ragionevole previsione sull'esito della domanda di assegnazione dell'alloggio popolare, senza contestualmente tener conto del lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza e dell'ingiunzione, e senza considerare le notevoli potenzialità economiche sottese alla abusiva realizzazione del fabbricato e relative pertinenze 6.8.sul piano del rispetto del principio di proporzionalità, il Tribunale non ha effettivamente considerato la reiterazione e il consolidamento dell'illecito nel tempo, la gravità degli illeciti per dimensione , la consapevolezza di tale gravità, la natura degli interessi gravanti sull'area, la ulteriore trasformazione dell'immobile per ospitarvi un ulteriore nucleo famigliare 6.9.il Giudice dell'esecuzione ha considerato esclusivamente le condizioni economiche precarie della P. che, peraltro, non sono di per se sufficienti ai fini della revoca/sospensione dell'ordine di demolizione 6.10.l'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.