Prime applicazioni del rinvio pregiudiziale alla Cassazione sulla competenza per territorio

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione sulla competenza per territorio postula che il giudice procedente ritenga sussistente la propria competenza. Egli potrà utilizzare il rinvio soltanto spiegandone con proprio provvedimento motivato le ragioni, illustrando le tesi sostenute dalle parti processuali, sempre che non le ritenga manifestamente infondate.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con la sentenza n. 20612, depositata il 15 marzo 2023. Orientiamoci tra i nuovi istituti La riforma Cartabia – ormai viene ripetuto come un mantra – ha cambiato il volto non soltanto del Codice penale ma forse soprattutto di quello processuale. Tra le novità che ci ha consegnato, spesso senza prevederne le conseguenze operative, troviamo il subprocedimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per decidere sulla competenza territoriale. Le istruzioni per l'uso, mancanti nella confezione della riforma, ce le va fornendo il giudice di legittimità che, per inciso, è anche il destinatario al quale vengono recapitati i rinvii pregiudiziali di che trattasi. La vicenda che ha originato la sentenza che oggi vi proponiamo origina da un'ordinanza con la quale un tribunale rimetteva gli atti al giudice di legittimità in seguito ad alcune eccezioni sollevate dalla difesa. Come funziona il rinvio pregiudiziale? La Cassazione, nel dichiarare l'inammissibilità del rinvio speditogli dal tribunale a quo , coglie intanto l'occasione per fare un po' di chiarezza sul nuovo istituto processuale. Secondo i Giudici di legittimità, il rinvio pregiudiziale serve a risolvere preventivamente la questione di competenza per territorio l'introduzione di questo rimedio anticipatorio non ha fatto ovviamente venir meno gli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza per territoriale . E' il giudice procedente che ha il compito di predisporre il rinvio , a condizione che vi siano due o più giudici che si contendano un determinato procedimento, ovvero che lo rifiutino dichiarandosene incompetenti a trattarlo. Beninteso – ma la norma che contiene il nuovo istituto è sotto questo profilo chiara, visto che vi si usa il verbo può” riferito al giudice rimettente – l'attivazione del rimedio processuale è affidata alla discrezionalità del decidente, che non è affatto obbligato a procedervi se dovesse per avventura ritenere del tutto infondati i rilievi di parte sul tema della competenza. L'obbligo di motivare il proprio convincimento Andiamo ad un altro punto lasciato piuttosto nell'ombra dalla norma che ha introdotto il meccanismo del rinvio pregiudiziale l'ordinanza con cui il giudice rimette la decisione alla corte di legittimità deve contenere una congrua motivazione in ordine, intanto, alle ragioni che lo hanno indotto a non considerare infondata la questione. Quindi, egli dovrà anche valutare – soppesandole – le questioni sollevate dalle parti. Ma il presupposto di partenza rimane indefettibilmente quello del convincimento, espresso dal giudice procedente, della propria competenza a trattare il giudizio diversamente egli dovrebbe pronunciare sentenza di incompetenza per territorio. La norma appena introdotta corrobora questa interpretazione, ed infatti essa richiede che il giudice invii alla corte di legittimità tutti gli atti necessari per decidere la questione. Un meccanismo preventivo ma non risolutivo E' ancora troppo presto per azzardare un bilancio previsionale sull'operatività dell'istituto in esame. Nasce sicuramente con le migliori intenzioni, ossia con l' obiettivo di anticipare l'eventuale decisione sulla competenza per territorio alle battute iniziali del processo, piuttosto che affidarla alla risoluzione delle questioni preliminari e alle incognite dell'eventuale giudizio di impugnazione. Prevenire è sempre meglio che curare, recita un vecchio adagio, ma il problema principale è conoscere le regole della prevenzione per scongiurare il rischio che dalla laconicità del testo normativo si sviluppino patologie ignote.

Presidente Siani – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 26 gennaio 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24 rectius 24-bis c.p.p., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati I.L., F.A., F.G. e T.P 1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che il procedimento, relativo anche agli imputati D.G.L., S.A., C.L.M. e A.N., era stato trasmesso dal Tribunale di Roma che, con sentenza pronunciata in data 9 aprile 2021, aveva dichiarato la propria incompetenza per i reati di cui al decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Roma in data 1 dicembre 2020. 1. 2. Il Tribunale di Roma aveva rilevato che, correttamente, la fase delle indagini preliminari era stata attribuita alla competenza del pubblico ministero e del GIP distrettuale a mente dell' art. 51 c.p.p. , ma che il dibattimento doveva essere celebrato davanti al Tribunale di Latina. 1.3. Secondo quanto riferisce il giudice rimettente, nel corso di alcune udienze celebratesi senza apertura del dibattimento, le difese di I.L., F.A., F.G. e T.P., aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale di Latina sempre nella fase preliminare, I., aveva anche proposto istanza di rimessione, dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione Sez. 2, n. 10563/2023 del 14/12/2022 . 2. Sono pervenute memorie nell'interesse di F.A. e F.G. che insistono per la competenza del Tribunale di Napoli. Considerato in diritto 1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non è ammissibile. 2. Va premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 c.p.p. , la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto d'altra parte, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21 c.p.p. , comma 2. 2.1. Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell' art. 30 c.p.p. , deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell' art. 121 c.p.p. Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribunale Vibo Valentia, Rv. 281760-01 Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. Stingaciu e altri, Rv. 254189-01 Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368-01 . 2.2. Il contenuto dell'atto di parte di denuncia o sollecitazione di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all' art. 28 c.p.p. , nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato indipendentemente dalla fondatezza o meno , sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto. Il tenore letterale della norma, dunque, non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare valutazione-filtro sull'esistenza dei presupposti del conflitto stesso. In tutti gli altri casi, e segnatamente nell'ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p. , la siffatta valutazione discrezionale del giudice sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa. In tali condizioni, quindi, la soluzione interpretativa prospettata per i casi di conflitto può essere mutuata, con i dovuti adattamenti, anche in relazione alla possibilità di rimettere la questione sulla competenza alla Corte di cassazione ex art. 24-bis c.p.p. , opzione che valorizza però la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza. 2.3. A tale proposito, deve essere ricordato che la relazione finale della Commissione Lattanzi ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di responsabilizzare il giudice di merito nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta solo al cospetto di questioni di una certa serietà , in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione. E', cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione. Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell'eccezione, ove ne delibi l'infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che pronuncia ordinanza si tratta di un provvedimento che, alla luce dell' art. 125 c.p.p. , che deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Siccome nell'architettura dell' art. 24-bis c.p.p. , il giudice procedente può - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un vizio occulto del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. Si noti che tale provvedimento non blocca il processo, né determina il rischio dell'inutile dispendio di attività processuale, dal momento che il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni se si ritiene competente, deve procedere se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Il giudice, che non si ritiene incompetente - perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto -, ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive. Tale attività esplicativa e', del resto, insita nella rimessione degli atti necessari e nell'indicazione delle parti e dei difensori . Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare al buio la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell'atto di rimessione. 3. Ciò premesso, il verbale di udienza del 26 gennaio 2023 contiene unicamente la seguente laconica motivazione Il Tribunale dà atto della mutata composizione del Collegio e dà altresì atto che alle scorse udienze sono state proposte eccezioni di incompetenza per gli imputati I., F.A., F.G. e T.P Rappresenta che è pervenuto il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione del 15/12/2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per la richiesta di rimessione del processo ad altro Tribunale per legittimo sospetto. Il Tribunale dà atto che il presente processo è pervenuto a questo Tribunale per mezzo di sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma e che di fronte a questo Tribunale sono state riproposte eccezioni di incompetenza territoriale cui le parti si sono riportate a fronte del mutamento del Collegio visto l' art. 24 c.p.p. dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la soluzione delle questioni sollevate e relative eccezioni di incompetenza territoriale situazione che non impone la sospensione del processo . 3.1. Da quanto sopra riportato si evince chiaramente che il giudice non ha compiuto alcuna delibazione della questione, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza senza neppure prospettare i termini della stessa, né prendendo posizione sulle argomentazioni delle parti con riguardo ai singoli reati addebitati a ciascuno degli imputati. Al contrario, il giudice avrebbe dovuto esporre le questioni, analizzarle, compiere una preliminare delibazione di fondatezza e prospettare l'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti ordinanza motivata di rigetto dell'eccezione proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha trasmesso il procedimento declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice. Il Tribunale di Latina, dopo avere rinviato varie volte il processo senza neppure incardinarlo, ha preferito spogliarsi della questione, investendone impropriamente la Corte regolatrice. 4. La richiesta di rinvio pregiudiziale è inammissibile anche sotto altro profilo. 4.1. Il nuovo art. 24-bis c.p.p. , riproduce i termini decadenziali previsti dall' art. 21 c.p.p. , per la formulazione della eccezione dell'incompetenza per territorio Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribunale Vibo Valentia, Rv. 281760-01 Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. Stingaciu e altri, Rv. 254189-01 Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368-01 , alla quale deve essere associata la richiesta di rimessione della decisione alla Corte di cassazione. La formulazione dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente deve, dunque, essere associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento. L'indicazione della legge delega sul rigido meccanismo preclusivo è stata espressamente riprodotta nel testo del comma 6 dell' art. 24-bis c.p.p. , là dove dispone che la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento. 4.2. Orbene, nel caso in esame, non sono rispettate tutte le condizioni imposte dalla legge per il rinvio pregiudiziale. Le prospettazioni delle parti, che avevano eccepito - ancora prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia - l'incompetenza del Tribunale ipotizzando vari fori alternativi, sono generiche e non contengono l'espressa richiesta di rinvio pregiudiziale, sicché non soddisfano l'ulteriore specifico requisito legale richiesto dall' art. 24-bis c.p.p. , comma 6, mancando, nell'eccezione di incompetenza, la richiesta di rimessione alla Corte regolatrice. Orbene, tenendo presente che il rinvio pregiudiziale non è stato disposto d'ufficio, ma, del tutto immotivatamente, sull'eccezione della parte che contesta la competenza del Tribunale di Latina prospettando fori alternativi - prospettazione che preclude in ogni caso la proposizione del successivo conflitto positivo Sez. 1, n. 26033 del 28/05/2019, conflitto GUP Tribunale Piacenza, Rv. 276317 -, il giudice procedente non poteva innescare il procedimento incidentale, mancando una delle condizioni dell'azione, costituita dalla espressa richiesta di rinvio ex art. 24-bis c.p.p. . P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Latina.