Il reato di maltrattamenti si configura anche se la vittima non manifesta stress post-traumatico

Con sentenza n. 21111/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso un importante principio di diritto in tema di maltrattamenti, subiti da alcuni bambini da parte della propria insegnante.

Il Collegio ricorda che il delitto di maltrattamenti non è un reato di evento, ma di condotta . Perché esso si configuri è sufficiente che il comportamento dell'agente sia idoneo sotto il profilo oggettivo a determinare nella vittima l'anzidetta condizione di sofferenza psico-fisica non semplicemente transitoria , ma non anche che tale stato emotivo concretamente si realizzi e si manifesti. Semmai così fosse, infatti, si finirebbe per conferire alla fattispecie una connotazione relativistica, in ragione della diversa sensibilità della vittima o del suo grado di resistenza psichica individuale dato, quest'ultimo, tuttavia legato ad una serie di variabili non predeterminabili ed eterogenee non soltanto, cioè, fisiche e psicologiche, ma anche sociali e culturali , che finirebbe per assegnare o meno penale rilevanza a condotte oggettivamente identiche, in tal modo inficiando la tassatività della disposizione incriminatrice, peraltro mediante l'introduzione di un elemento da essa non richiesto Cass. n. 809/2022 . Per quel che riguarda specificamente i maltrattamenti verso bambini di piccolissima età , costituisce espressione di una medesima lettura normativa, muovendo anch'essa dalla necessità e sufficienza di una condotta oggettivamente maltrattante, la giurisprudenza formatasi in tema di c.d. violenza assistita , secondo cui il reato si configura nei confronti dell'infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della famiglia, qualora esse siano idonee ad incidere sul suo equilibrio psico-fisico Cass. n. 27901/2020 . Ne consegue che in presenza di condotte obiettivamente maltrattanti , perché caratterizzate da violenza fisica o psichica, da eccessiva aggressività verbale o, comunque, da connotazione umiliante per la vittima , il reato si configura anche nel caso in cui quest'ultima , in ragione del suo insufficiente grado di maturità psichica, non le percepisca come lesive della sua personalità e, di conseguenza, non manifesti reazioni sintomatiche da stress post-traumatico .

Presidente Criscuolo Relatore Rosati Ritenuto in fatto 1. Attraverso il proprio difensore, S.A. impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 14 aprile 2022, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di maltrattamenti, a lei addebitato per aver tenuto abitualmente condotte violente, minacciose ed umilianti nei confronti di diversi bambini di età compresa tra i OMISSIS anni, affidatile nella sua qualità di insegnante presso una scuola dell'infanzia. Con la medesima sentenza, ne è stata confermata altresì la condanna generica al risarcimento dei danni in favore dei genitori di alcune delle vittime, costituitisi nel processo quali parti civili in loro rappresentanza. 2. Il ricorso consta di cinque motivi. 2.1. Con il primo si lamentano vizi di motivazione in punto di elemento oggettivo del reato, con particolare riferimento all'abitualità delle condotte. I giudici di merito avrebbero valorizzato esclusivamente il numero di episodi e, sul piano della prova, soltanto le videoregistrazioni, tuttavia insufficienti, poiché non affiancate dall'esame delle persone offese, dei loro genitori e/o delle altre maestre. Peraltro, quella prova sarebbe stata pure travisata, emergendo da essa un comportamento frequentemente accudente ed affettuoso dell'imputata verso i bambini talché l'affermazione, contenuta in sentenza, per cui questi ultimi hanno reputato quei comportamenti della maestra come naturale conseguenza della frequentazione dell'asilo , si rivelerebbe una mera opinione indimostrata. Inoltre, la sentenza giudica irrilevanti le manifestazioni di stima ed affetto dei genitori verso l'imputata, senza tuttavia motivare tale giudizio nonché trascura, altresì, gli esiti della consulenza difensiva sulla personalità di costei. Infine, la motivazione si presenterebbe contraddittoria in più punti ovvero là dove parla di esclusività della condotta violenta della S. verso i bambini, ma poi dà atto dei momenti in cui ella si mostrava accudente verso costoro come pure quando riferisce di manifestazioni di paura e disagio di questi ultimi, ma attesta che gli stessi, dopo alcuni episodi, riprendevano tranquillamente le loro occupazioni ed apparivano affettuosi verso la maestra. 2.2. Con il secondo motivo, vizi di motivazione vengono denunciati anche per quel che riguarda il dolo. La Corte d'appello si sarebbe limitata a valorizzare l'inevitabile possesso, da parte dell'imputata, di un'adeguata formazione professionale, e dunque la sua consapevolezza del ripudio della violenza come strumento correttivo da parte della scienza pedagogica. Non avrebbe considerato, però, che ella ha agito in un contesto gravemente deficitario, per carenze imputabili al datore di lavoro, in particolare con un rapporto numerico tra bambini ed insegnanti sbilanciato e non consentito. Inoltre, mancherebbe una motivazione sulla consapevolezza e volontà della ricorrente di infliggere sofferenze ai bambini, non richiamandosi in sentenza alcuna circostanza specifica in tal senso. 2.3. Con il terzo ed il quarto motivo si deducono, rispettivamente, la violazione del c.d. divieto di reformatio in peius e l'insufficienza della motivazione, nella parte in cui la sentenza d'appello, pur escludendo, a differenza del primo giudice, la responsabilità dell'imputata anche per le ipotesi omissive originariamente contestatele quelle, cioè, in cui non sarebbe intervenuta in occasione degli analoghi comportamenti tenuti verso i medesimi bambini da altra sua collega , non ha apportato una corrispondente riduzione di pena. Erra, infatti, la sentenza impugnata, allorché si limita a rilevare che, per esse, il giudice di primo grado non ha disposto alcun aumento di pena, avendone quegli comunque tenuto conto ai fini del giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche e per la quantificazione degli aumenti per continuazione. 2.4. Con l'ultimo motivo, si lamentano l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta equivalenza e non prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte d'appello ha giustificato tale sua decisione in ragione della gravità dei fatti e dell'assenza di resipiscenza da parte dell'imputata. Ma il primo dato risulterebbe smentito dal contenimento della pena nel minimo edittale e dalla riduzione delle responsabilità dell'imputata da parte di quegli stessi giudici, che l'hanno esclusa per le condotte omissive ed in relazione ad alcuni bambini. Il secondo, invece, omette di considerare specifici comportamenti di segno contrario, come la parziale ammissione degli addebiti in sede d'interrogatorio e la lettera di scuse inviata ai genitori dei bambini. Infine, la Corte d'appello ha trascurato l'adeguatezza della personalità dell'imputata, attestata dalla consulente della difesa, e le sue disagiate condizioni di lavoro per ragioni a lei non imputabili. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Ha depositato argomentate conclusioni scritte la difesa delle parti civili D. e V. , genitori del minore D. , concludendo anch'essa per il rigetto dell'impugnazione. 5. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e ribadendone i relativi argomenti. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato, al limite dell'ammissibilità. 1.1. In particolare, là dove denuncia l'inesatta interpretazione delle videoriprese, esso reclama da questa Corte la valutazione di un dato probatorio, e dunque un giudizio di fatto, che le sono preclusi. Vero è che, sul punto, la ricorrente formalmente lamenta un travisamento di tale elemento di prova vizio che, se davvero esistente, potrebbe essere rilevato anche in questa sede. Ma occorre ricordare che, per potersi parlare di travisamento , è necessaria la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dell'elemento di prova e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato dimostrativo di tale elemento tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 , Grancini, Rv. 272406 Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 , Colomberotto, Rv. 271702 . Inoltre, tale vizio è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, in quanto rende illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. , Rv. 277758 , gravando sul ricorrente l'onere di indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021 , F., Rv. 281085 . Di tutto questo, invece, il ricorso non reca traccia. Così come non spiega in quale modo potrebbero essere capaci di disarticolare la motivazione le manifestazioni di stima dei genitori, non illustrandone i contenuti ed accennandovi in termini del tutto decontestualizzati. 1.2. Il motivo è generico, inoltre, allorché si duole delle carenze istruttorie, limitandosi a reiterare, per questa parte, l'analogo motivo di appello, peraltro senza neppure addurre, nè tanto meno spiegare, la decisività per un diverso esito del giudizio del dato probatorio non acquisito. 1.3. È manifestamente infondato, invece, nella parte in cui rappresenta carenze o contrasti di motivazione sulla valenza, cioè, della consulenza tecnica di parte sull'atteggiamento accudente dell'imputata sul comportamento dei bambini , perché la sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo recettizio dei corrispondenti passaggi della decisione appellata, motiva su tali aspetti, spiegandone l'irrilevanza in modo convincente alla luce del complessivo compendio probatorio dal quale - stando alla ricostruzione dei fatti ivi illustrata, e qui non sindacabile - emergono comportamenti oggettivamente violenti, minacciosi, umilianti, ripetutamente tenuti dall'imputata verso i bambini affidatile. 1.4. Il motivo di ricorso non è fondato, infine, nel punto in cui contesta la configurabilità del delitto di maltrattamenti, per non essersi manifestato nei bambini uno stato di timore, soggezione od anche soltanto prostrazione, non soltanto transitorio ed occasionale, per effetto dell'altrui comportamento abitualmente vessatorio e prevaricante. La doglianza non è fondata, anzitutto in fatto, poiché la sentenza impugnata dà atto di reazioni disperate dei bambini alle condotte violente della maestra, di moti di pianto nonché di comportamenti consolatori da parte dei loro compagni, come pure di contegni violenti tenuti tra loro, ad imitazione di quelli messi in atto dalla loro insegnante. E correttamente la Corte d'appello ha ravvisato in tali manifestazioni gli epifenomeni di una condizione di acuto disagio di costoro, ancorché da essi non elaborata e rappresentata come tale all'esterno ad esempio, ai loro genitori , in ragione della loro tenerissima età. Ma, ancor prima, la censura non è fondata in diritto. Il delitto di maltrattamenti non è un reato di evento, ma di condotta. Perché esso si configuri, dunque, è sufficiente che il comportamento dell'agente sia idoneo sotto il profilo oggettivo a determinare nella vittima l'anzidetta condizione di sofferenza psico-fisica non semplicemente transitoria, ma non anche che tale stato emotivo concretamente si realizzi e si manifesti. Semmai così fosse, infatti, si finirebbe per conferire alla fattispecie una connotazione relativistica, in ragione della diversa sensibilità della vittima o del suo grado di resistenza psichica individuale dato, quest'ultimo, tuttavia legato ad una serie di variabili non predeterminabili ed eterogenee non soltanto, cioè, fisiche e psicologiche, ma anche sociali e culturali , che finirebbe per assegnare o meno penale rilevanza a condotte oggettivamente identiche, in tal modo inficiando la tassatività della disposizione incriminatrice, peraltro mediante l'introduzione di un elemento da essa non richiesto in questo senso, in motivazione, Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022 , dep. 2023, P., Rv. 284107 Non può non essere suggestiva, a sostegno di quanto appena osservato, la diversa struttura normativa riservata dal legislatore, ad esempio, al contiguo delitto di atti persecutori art. 612-bis, c.p. , questo sì costruito espressamente come reato di evento ed a forma vincolata chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno, in modo da determinare una serie di situazioni psicologiche o comportamentali specificamente definite . Del resto, per quel che riguarda specificamente i maltrattamenti verso bambini di piccolissima età, costituisce espressione di una medesima lettura normativa, muovendo anch'essa dalla necessità e sufficienza di una condotta oggettivamente maltrattante, la giurisprudenza formatasi in tema di c.d. violenza assistita , secondo cui il reato si configura nei confronti dell'infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della famiglia, qualora esse siano idonee ad incidere sul suo equilibrio psico-fisico Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S. , Rv. 279620 . Avuto riguardo, dunque, alla specifica vicenda in rassegna, dev'essere affermato il principio per cui in presenza di condotte obiettivamente maltrattanti, perché caratterizzate da violenza fisica o psichica, da eccessiva aggressività verbale o, comunque, da connotazione umiliante per la vittima, il reato si configura anche nel caso in cui quest'ultima, in ragione del suo insufficiente grado di maturità psichica, non le percepisca come lesive della sua personalità e, di conseguenza, non manifesti reazioni sintomatiche da stress post-traumatico . 2. Il secondo motivo di ricorso, in tema di dolo e dei relativi presupposti di fatto, oltre a chiedere anche in questo caso alla Corte di legittimità un'inammissibile rivalutazione del dato probatorio, risulta generico, perché si limita ad evocare gravi lacune organizzative dell'istituto scolastico, senza tuttavia specificarne tipologia e consistenza e, soprattutto, senza spiegare in qual modo esse potrebbero condurre ad escludere la volontarietà delle condotte tenute dall'indagata verso i bambini. A tal proposito, va rilevata la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo per cui il dolo debba essere inteso come volontà d'infliggere sofferenze. Per giurisprudenza consolidata, infatti, l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti non implica l'intenzione di sottoporre la persona offesa, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza e la volontà dell'agente di persistere in un'attività obiettivamente vessatoria così, tra molte Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018 , dep. 2019, C., Rv. 274341 Sez. 6, n. 16836 del 18/02/2010 , M., Rv. 246915 . 3. Manifestamente infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo, con cui si denuncia una reformatio in peius , per effetto della mancata riduzione della pena in conseguenza dell'esclusione di responsabilità per alcuni episodi maltrattanti invece ritenuti dal primo giudice. Il reato abituale - qual è quello di maltrattamenti ex art. 572, c.p. rimane comunque unico, ancorché esso si realizzi necessariamente attraverso una pluralità di singole condotte. L'esclusione di alcune di queste, di conseguenza, non comportando comunque il venir meno del reato, potrebbe incidere, al più, solo sulla gravità del medesimo e, dunque, sulla misura della pena la quale, però, nello specifico è stata già fissata in primo grado nel minimo edittale e, pertanto, non si sarebbe potuta ulteriormente ridurre in appello. D'altro canto, l'assunto difensivo per cui il primo giudice avrebbe tenuto conto di quelle condotte nello stabilire gli aumenti di pena per la continuazione con le condotte verso altri bambini, nonché nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, è puramente assertivo non solo, infatti, esso non è sorretto da specifica allegazione, ma semmai è smentito dal rilievo per cui gli episodi esclusi sarebbero soltanto due, a fronte di alcune decine di essi confermati vds. pagg. 16 e 14, sent. . 4. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo d'impugnazione, con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze del reato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell' art. 133, c.p. , considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale è stato adeguatamente assolto dalla sentenza impugnata, che ha ragionevolmente ritenuto di assegnare rilievo decisivo alla gravità delle condotte, alla tenace negazione di responsabilità da parte dell'imputata pur a fronte di immagini eloquenti, nonché all'assenza di iniziative risarcitorie di costei nei confronti dei danneggiati e non solamente di generiche manifestazioni di contrizione quali potrebbero essere la lettera di scuse ai genitori o l'asserito riconoscimento parziale di responsabilità l'una e l'altro, tuttavia, neppure illustrati in ricorso . Nè tale giudizio può reputarsi contraddetto dal contenimento della pena nel minimo edittale, sul quale la Corte d'appello non poteva intervenire in assenza d'impugnazione del Pubblico ministero, ma che, ciò nonostante, ha stigmatizzato come particolarmente favorevole per l'imputata, così conferendo un'indiscutibile coerenza logica interna alla sua decisione. 5. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con conseguente condanna dell'imputata alle spese di giudizio art. 616, c.p.p. . 6. La conferma della responsabilità penale dell'imputata e la sua conseguente soccombenza nei confronti delle costituite parti civili comportano altresì l'obbligo di tenere indenni queste ultime dalle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano in misura prossima al minimo tariffario, considerando la limitata attività svolta. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili D.G.E. e V.V. , nella qualità di genitori del minore D.T. , che liquida in complessivi Euro 3.700, oltre accessori di legge.