Intossicazione alimentare? Viene risarcito il solo danno biologico

Durante un evento pubblico si somministrava ai partecipanti della carne bovina avariata che causava una grave intossicazione alimentare. Uno delle vittime” dell’accaduto si recava perché costretto” in PS e chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni patrimoniali e non.

La controversia in esame arriva in Cassazione che rigetta il ricorso dell'appellante, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di Rovereto secondo cui, pur essendo incontestato il nesso causale tra la somministrazione di carne adulterata e la patologia sofferta … anche alla luce del decreto penale di condanna conseguente ai fatti di causa, e pur essendo sussistente un danno biologico risarcibile quale diritto fondamentale dell'individuo, come del resto riconosciuto dal legislatore con gli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni , non risultava assolto, da parte dell'attore, l'onere di allegare e provare le conseguenze anatomo-funzionali , relazionali e di sofferenza soggettiva normalmente conseguenti alla lesione dell'integrità psico-fisica e la loro idoneità in concreto a determinare una lesione permanente della salute, con la conseguente conferma della liquidazione , operata dal Giudice di Pace, del solo danno biologico temporaneo . Secondo il Collegio è corretto quanto sostenuto dal giudice del gravame, secondo il quale è comunque onere dell'attore , quanto meno allegare e provare le conseguenze anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva normalmente conseguenti alla lesione dell'integrità psico-fisica e, per quanto in questa sede rileva, tenuto conto delle caratteristiche trans[e]unti della patologia riportata, la loro idoneità in concreto a determinare una lesione permanente . Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto a tale onere , indi per cui il GdP ha liquidato il solo danno biologico temporaneo che peraltro di regola consegue in via esclusiva all'intossicazione alimentare.

Presidente Scrima – Relatore Moscarini Rilevato che M.A. convenne in giudizio la Pro Loco omissis esponendo che, in occasione dell'evento denominato omissis , organizzato nei giorni omissis , la convenuta, responsabile dell'organizzazione dell'evento, aveva somministrato ai partecipanti, tra cui l'attore, della carne di bue avariata, causa di grave intossicazione alimentare espose di essere stato costretto a recarsi al pronto soccorso e di aver dovuto osservare un periodo di dieta e di terapia, in conseguenza dei quali chiese il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in una misura non inferiore ad Euro 2.856,60 la convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepì di aver già integralmente risarcito, tramite la propria assicurazione Allianz S.p.a., i danni con il pagamento della somma di Euro 250,00 e chiese il rigetto della domanda il Giudice di Pace adito, conteggiati i giorni di invalidità temporanea totale e relativa, desumibili dalla documentazione medica pubblica depositata agli atti, concluse che quanto già versato dalla compagnia di assicurazione prima del giudizio avesse soddisfatto pienamente la funzione ripristinatoria propria del risarcimento, in mancanza di allegazione di un danno da invalidità permanente il Tribunale di Rovereto, adito dal M. con atto di appello, con sentenza del 26/11/2020, ha ritenuto che, pur essendo incontestato il nesso causale tra la somministrazione di carne adulterata e la patologia sofferta dal M., anche alla luce del decreto penale di condanna conseguente ai fatti di causa, e pur essendo sussistente un danno biologico risarcibile quale diritto fondamentale dell'individuo, come del resto riconosciuto dal legislatore con gli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni , non risultava assolto, da parte dell'attore, l'onere di allegare e provare le conseguenze anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva normalmente conseguenti alla lesione dell'integrità psico-fisica e la loro idoneità in concreto a determinare una lesione permanente della salute, con la conseguente conferma della liquidazione, operata dal Giudice di Pace, del solo danno biologico temporaneo avverso la sentenza, notificata in data 23/12/2020, il M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi l'intimata non ha svolto difese in questa sede di giudizio il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c., comma 1. Considerato che con il primo motivo di ricorso - violazione di legge in relazione all'applicazione e interpretazione circa il quantum debeatur. Erronea interpretazione di norme di diritto e/o illogicità della motivazione - il ricorrente lamenta che il giudice del merito, pur in presenza di precedenti derivanti dagli stessi eventi, nei quali il Giudice di Pace aveva riconosciuto la responsabilità della compagnia e l'aveva condannata al risarcimento dei danni e alle spese del giudizio, nel caso in esame, inspiegabilmente, ha giudicato in senso sfavorevole all'attore, non solo liquidando un somma irrisoria a titolo risarcitorio ma anche ponendo a carico del medesimo una somma esorbitante a titolo di spese di lite quanto alla liquidazione del danno il ricorrente lamenta poi che il giudice non abbia considerato che i criteri per la liquidazione dovevano essere desunti dall' art. 2059 c.c. e dall'art. 185 c.p., indipendentemente dall'accertamento penalistico del fatto criminoso, in quanto il giudice avrebbe dovuto valutare in astratto l'esistenza di un fatto-reato con il secondo motivo di ricorso - illegittimo rigetto delle istanze istruttorie con riferimento alla richiesta di consulenza tecnica - violazione di legge ex art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 - il ricorrente lamenta che il giudice non abbia ammesso una consulenza tecnica d'ufficio la quale, in presenza di prova dell'evento, del danno e del nesso causale, avrebbe avuto la sola funzione di consentire l'esatta quantificazione dei danni subìti ciò sarebbe ancor più censurabile alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto la ammissibilità di una CTU esplorativa i motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, essendo entrambi volti a prospettare un vulnus del diritto del danneggiato ad una più congrua quantificazione del danno, e sono entrambi da disattendere in quanto non attingono la ratio decidendi dell'impugnata sentenza secondo cui l'attore non ha allegato e provato il danno da lesione permanente il giudice del gravame ha, infatti, testualmente affermato è comunque onere dell'attore, odierno appellante, quanto meno allegare e provare le conseguenze anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva normalmente conseguenti alla lesione dell'integrità psico-fisica e, per quanto in questa sede rileva, tenuto conto delle caratteristiche trans e unti della patologia riportata, la loro idoneità in concreto a determinare una lesione permanente. L'attore, odierno appellante, non ha, invece, assolto a tale onere che nella specie è di più significativa latitudine atteso che, essendo stata nella specie accertata una patologia di regola transitoria intossicazione alimentare da batterio e priva di postumi permanenti, egli non può profittare di alcuna presunzione circa l'idoneità della patologia medesima a determinare significativi effetti permanenti, come avviene, ad esempio, per patologie derivanti da eventi traumatici o similari. Del tutto correttamente, quindi, in assenza di allegazioni e prove sul punto, il Giudice di Pace ha liquidato il solo danno biologico temporaneo che peraltro di regola consegue in via esclusiva all'intossicazione alimentare tale ratio decidendi non è attinta dai motivi di ricorso con il primo, il ricorrente, non prendendo alcuna posizione sulla questione della mancata allegazione e prova del danno da invalidità permanente, affronta questioni prive di decisività quale la risarcibilità del danno alla persona derivante da fatto-reato pur in assenza di un giudizio penale che invero vi era stato e la stretta inerenza del danno alla persona al fatto di reato, in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale che configura il danno risarcibile in tutti i casi di violazione di diritti costituzionalmente tutelati peraltro il ricorrente neppure rappresenta di aver ritualmente dedotto e dimostrato la sussistenza, nella specie, del danno morale Cass., ord., n. 6444 del 3/03/2023 e di aver proposto, in relazione al mancato riconoscimento dello stesso, specifico motivo di appello il che sembra debba escludersi in base a quanto riportato nella sentenza impugnata in questo grado con il secondo motivo di ricorso il ricorrente cerca di ovviare alla mancata allegazione e prova del danno da invalidità permanente reclamando la mancata ammissione di una CTU che, pur meramente esplorativa, avrebbe consentito la quantificazione del danno tale ultima tesi, oltre a non attingere alla ratio decidendi, è in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di dare continuità e secondo cui La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio e non una prova vera e propria sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice Cass., 1, n. 15219 del 5/772007, Cass., 6 -1, n. 326 del 13/1/2020 infine, con il terzo motivo, il ricorrente torna a lamentare che il Giudice di Pace e poi il Tribunale, ponendosi in totale controtendenza rispetto ad altre analoghe pronunce con le quali avevano accolto la domanda risarcitoria, condannato la compagnia di assicurazioni al risarcimento del danno e alle spese di lite, abbiano rigettato la domanda e disposto una liquidazione delle spese in misura esorbitante si tratta con evidenza di un non motivo , cioè di un argomento privo delle caratteristiche proprie di un mezzo di impugnazione, come tale palesemente inammissibile, sostanziandosi in una del tutto generica doglianza circa la determinazione delle spese operata dai Giudici del merito rispetto a casi analoghi conclusivamente il ricorso va rigettato non vi è luogo per provvedere sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.