L’ex marito diventato invalido e disoccupato può chiedere l’assegno divorzile

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all’attualità, l’esigenza assistenziale laddove l’ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele. È irrilevante il fatto che nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio avesse un lavoro.

L' ex marito , divenuto invalido e privo di redditi, chiedeva la condanna dell'ex moglie al versamento di una somma mensile di almeno 500 euro, a modifica delle precedenti condizioni di divorzio. La domanda non trovava accoglimento né in primo né in secondo grado posto che, sottolinea la Corte d'appello, non sussistono i presupposti in relazione alla funzione compensativa perché entrambi i coniugi lavoravano al momento della separazione, il matrimonio non aveva portato figlie e il richiedente non risulta aver sacrificato le proprie aspirazioni di attività professionale per le esigenze della famiglia. Inoltre, in relazione alla funzione assistenziale dell'istituto, sebbene la ex moglie abbia una pensione come insegnante e sia proprietaria di quella che era la casa coniugale, non che risulta che l'ex marito non possa svolgere attività lavorativa nonostante la documentata invalidità del 46%. L'uomo ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assegno di divorzio, nella sua funzione assistenziale e compensativa/perequativa, richiede l'accertamento dell' inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell' impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno . Il giudice deve quantificare l'assegno non in base al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata a garantire l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive Cass. civ. numero 38928/2021 Cass. civ. numero 24250/2021 . Quanto alla prova dell'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, il Collegio ricorda che tale prova può essere raggiunta anche tramite presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualità. Infatti, il giudizio sull'adeguatezza dei redditi deve essere improntato ai criteri dell'effettività e concretezza non potendo esso risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento Cass. civ. numero 35710/2021 . Nel caso di specie, il ragionamento condotto dalla Corte territoriale non si adeguato a tali principi essendo fondato su vicende pregresse delle quali -proprio perché ricostruite in termini vaghi non si apprezza l'incidenza sulla attuale condizione economica del richiedente che, come lo stesso giudice d'appello rileva, ha documentato una invalidità del 46% e ha dedotto di essere privo di redditi e di cespiti, a fonte invece di una condizione della ex moglie più favorevole . In conclusione, il Collegio ribadisce il principio secondo cui fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche verificare, in concreto e all'attualità, l' esigenza assistenziale , che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali , di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente . Il ricorso viene dunque accolto con rinvio alla Corte d'appello.

Presidente Acierno – Relatore Russo Fatti di causa Con ricorso ex L. 898-70, art. 9 E.P. ha chiesto al Tribunale di Bologna la condanna di D.F.A. al versamento di una somma mensile non inferiore ad Euro 500,00 a modifica delle condizioni di divorzio, deducendo di essere invalido e privo di redditi. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda. E. ha proposto reclamo alla Corte d'appello che, pur ritenuta ammissibile la domanda di assegno divorzile, poiché non si era formato alcun giudicato sulla stessa, ha respinto il reclamo osservando a che non ne sussistono i presupposti in relazione alla funzione compensativa dell'assegno, poiché entrambi i coniugi, separati sin dal 1995 senza che fosse previsto alcun contributo economico, lavoravano anzi l'E. aveva una avviata attività commerciale , dal matrimonio non sono nati figli e non risulta che il richiedente abbia sacrificato le proprie aspirazioni di attività professionale per le esigenze della famiglia b in relazione alla funzione assistenziale dell'istituto osserva che sebbene la ex moglie abbia una pensione come insegnante e sia proprietaria dell'appartamento già costituente la casa coniugale, non che risulta che E. nonostante la documentata invalidità del 46% non possa svolgere attività lavorativa, non avendo egli provato di aver cercato di reperire un'attività consona alle proprie condizioni fisiche. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione l'E. affidandosi a tre motivi non si è costituita la intimata. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 2 marzo 2023. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , n. 4 la nullità sentenza per omessa motivazione, o comunque la sua illogicità e apparenza, per violazione artt. 132, II c, n. 4, CPC e Cost., art. 111 . Il ricorrente deduce che la motivazione del gravato provvedimento risulta del tutto inidonea a spiegare le ragioni della decisione con argomentazioni corrette e congrue. La valutazione della diligenza prestata dal reclamante nella ricerca di un lavoro è stato l'unico, effettivo accertamento operato dalla Corte territoriale e sul punto la motivazione è incongrua, come lo è sulla condizione di disabilità di esso istante, dimostrata per tabulas. 2. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , n. 5 l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 115 116 c.p.c. nonché degli artt. 2727 e segg. c.c. La parte osserva che l'apodittica affermazione secondo cui l'attore non avrebbe provato, nè offerto di provare di aver cercato di reperire un'attività consona , rende opportuno chiarire come non sussista, in materia, una sorta di probatio diabolica. Le emergenze processuali dimostrano specie se esaminate nel loro insieme come il ricorrente sia sfornito di tutti i requisiti della autosufficienza, posto che egli è privo di redditi, nonché di cespiti di sorta, è documentato che gli sia stata attribuita una invalidità del 46%, ed è pacifico che ha dovuto trovare ospitalità dal padre, presso la di lui casa, in omissis . Si aggiunga che il ricorrente risulta iscritto da anni nelle liste di disoccupazione ed è stato comunque diligente nella ricerca di un lavoro. Richiama tutta una serie di documenti depositati in atti e afferma che la cancellazione -per un breve periodo dalle liste di disoccupazione è dovuta ad un involontario errore da parte sua, fatto questo non esaminato dalla Corte, e che ciò non è sufficiente a dimostrare che egli è in difetto sulla ricerca di un lavoro, perché si è comunque di nuovo iscritto. 2.1 Con il motivo II bis si deduce a sensi dell' art. art. 360 c.p.c. , n. 4 la nullità sentenza per omessa/apparente motivazione, con violazione degli artt. 115, e 132 c.p.c. e della Cost., art. 111 . Deduce che decreto de quo risulta viziato per difetto di motivazione laddove il secondo giudice, pur dubitando del persistere della inabilità non potendosi escludere che le condizioni del reclamante fossero in seguito migliorate e affermando comunque che non risulta che le patologie sofferte non consentano all'odierno reclamante di svolgere una qualche attività lavorativa pag. 7 , ha omesso di esaminare e di ammettere i mezzi di prova ritualmente formulati dal ricorrente, che ben avrebbero potuto accertare la persistenza della accertata incapacità lavorativa e le sue condizioni di vita, ai fini della valutazione di quali eventualmente lavori gli sarebbero confacenti. Subito dopo, il secondo giudice soggiunge che sembra evincersi che tale disabilità non gli sia stata riconosciuta, poiché nell'ulteriore attestazione di iscrizione nell'elenco dei disoccupati, rilasciata dal Centro per l'impiego, non vi era più alcun riferimento alla disabilità, ma senza indicare in motivazione i motivi razionali per cui si potrebbe seriamente ipotizzare un miglioramento delle sue condizioni fisiche, pur se la resistente non ha minimamente contestato che l'inabilità risultante dai documenti sia ancora sussistente e nonostante i mezzi di prova articolati. 3.1. I motivi sono fondati nei termini di cui appresso si dirà. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Cass., s.u. n. 18287 dell'11/07/2018 il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive Cass. 07/12/2021, n. 38928 Cass. 08/09/2021, n. 24250 . È vero che il richiedente deve dare la prova della oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati, ma la prova si può raggiungere anche tramite presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualità. Il giudizio sull'adeguatezza dei redditi, infatti, deve essere improntato ai criteri dell'effettività e concretezza non potendo esso risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento Cass. 19/11/2021, n. 35710 . 3.2. Di questi principi la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione, poiché nel valutare i requisiti per riconoscere un assegno con funzione assistenziale, ha svolto un ragionamento ipotetico, dando rilievo a vicende pregresse, esposte peraltro in termini dubitativi, osservando che il richiedente avrebbe non è chiaro quando cessato l'attività lavorativa non essendo dato conoscere neppure se l'attività redditizia di commercio di materiale fotografico e altro e -parrebbe la titolarità di quote sociali siano state cedute a terzi considerazioni che vengono collegate al rilievo che nel periodo tra il 1995 ed il 2007 egli ha certamente avuto qualche risorsa poiché nessun contributo era previsto in sede di separazione nè, in via provvisoria, nel giudizio di divorzio. Vicende appunto pregresse, delle quali -proprio perché ricostruite in termini vaghi non si apprezza l'incidenza sulla attuale condizione economica del richiedente che, come lo stesso giudice d'appello rileva, ha documentato una invalidità del 46% e ha dedotto di essere privo di redditi e di cespiti, a fonte invece di una condizione della ex moglie più favorevole pensionata e con proprietà della casa di abitazione . Del resto, l'assenza di contributo al mantenimento nelle condizioni di separazione non è elemento di per sé sufficiente a escludere il dritto all'assegno divorzile, posto che le valutazioni dell'assetto economico effettuate in sede di separazione rappresentano, al più, un mero indice di riferimento Cass. 22/09/2021, n. 25635 . Anche in punto di diligenza del ricorrente nel reperire una attività lavorativa, compatibile con le sue attuali condizioni di salute, la Corte rende un giudizio ipotetico, non calibrato alla attualità, perché ha molto valorizzato la circostanza che l'E. , iscritto nelle liste di disponibilità immediata al lavoro sin dal 2010, ne è stato dichiarato decaduto nel febbraio 2015 -vicenda dovuta secondo il ricorrente ad un fraintendimento senza tener conto che egli si è nuovamente iscritto in data 4 dicembre 2017 e tale risultava ancora al 18 marzo 2019, e cioè quando ha avanzato la pretesa di revisione delle condizioni di divorzio. Risultava inoltre ancora iscritto al 28 ottobre 2020, ma senza riferimento alla condizione di disabilità, il che ha portato la Corte, anziché a valorizzare la continuità nella ricerca -infruttuosa di un lavoro, a rendere un altro giudizio ipotetico e dubitativo non potendosi escludere che il quadro complessivo delle condizioni dell'odierno reclamante sia in seguito migliorato , non fondato su certificazione medica o accertamento sanitario, e ciò nonostante la deduzione del ricorrente di essere stato vittima di un altro incidente stradale nel 2016, la documentazione prodotta e la richiesta di prove testi e di consulenza medica. Così operando la Corte non ha in concreto verificato, e nonostante le premesse sulla ammissibilità della domanda di revisione, se le attuali condizioni del ricorrente fossero effettivamente quelle dedotte in base alle prove offerte, e tali da richiedere l'applicazione del principio di solidarietà post coniugale, che non è esclusa dalla circostanza che per lungo tempo egli abbia provveduto a sé stesso autonomamente ovvero anche -come da lui dedotto con l'aiuto del padre, il cui intervento non varrebbe comunque ad esonerare l'ex coniuge dai suoi obblighi Cass. n. 15774 del 23/07/2020 Cass. 14/06/2016, n. 12218 . 4. In sintesi, deve qui ribadirsi che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche verificare, in concreto e all'attualità, l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente. Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi di ricorso, la cassazione della ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi a principi sopra enunciati. La Corte di merito provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, riportati nella ordinanza.