Evidente, secondo i Giudici, come l’uomo si sia cancellato dall’albo dei commercialisti e abbia ceduto le quote immobiliari alla sorella con il chiaro scopo di potersi liberare dall’obbligo verso l’ex consorte. Confermata, quindi, la pena detentiva, invece di una mera multa.
Colpevole l’uomo che rinuncia alla propria professione e cede i propri beni immobiliari alla sorella solo per poter evitare di versare l’assegno di mantenimento all’ ex moglie. Decisiva la tappa giudiziaria in Corte d’appello lì viene ribaltata l’assoluzione pronunciata in Tribunale e l’uomo sotto processo viene ritenuto colpevole di violazione degli obblighi di assistenza familiare per omessa corresponsione, in favore della moglie divorziata, dell’assegno mensile di mantenimento stabilito dal giudice civile e viene condannato alla pena di due mesi di reclusione, oltre alle statuizioni disposte in favore della ex moglie costituitasi parte civile. Per i giudici di secondo grado non è comprovata l’incapacità economica assoluta dell’uomo ad adempiere all’obbligazione alimentare in favore dell’ex moglie. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dall’uomo. Inutili le obiezioni rivolte alla decisione presa dai giudici d’Appello. Inequivocabile, secondo i magistrati, il quadro complessivo. In sostanza, l’uomo non ha offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza , mentre egli, pur svolgendo la professione di commercialista, ha deliberatamente cessato l’attività , cancellandosi dall’albo professionale ed ha intestato alla sorella le proprie quote immobiliari, così da figurare privo di redditi e di cespiti patrimoniali e conseguentemente sottrarsi all’obbligazione alimentare verso l’ex moglie. Impossibile, infine, mettere in dubbio la legittimità della sanzione decisa in Appello. Ciò perché l’uomo si è reso responsabile della citata fraudolenta spoliazione dei propri beni al fine di non versare l’assegno di mantenimento alla ex consorte. Giustificata, quindi, la pena detentiva stabilita in secondo grado, invece di una semplice multa.
Presidente Di Stefano Relatore Villoni Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.