Ignora gli arresti domiciliari a causa dei dissidi con la moglie: legittimo parlare di evasione

Inequivocabile la condotta tenuta da un uomo che ha violato i domiciliari a causa dei dissidi con la moglie e poi si è recato dalla madre per contattare i carabinieri, farsi arrestare e farsi riportare in carcere. Possibile, però, riconoscere la causa di non punibilità su questo punto dovranno pronunciarsi i giudici d’Appello.

Catalogabile come evasione dai domiciliari la condotta dell'uomo che, a causa dei dissidi con la moglie , scappa dalla casa familiare per rifugiarsi nell'appartamento della madre , dove poi si fa raggiungere dai carabinieri, avvertiti per telefono, per farsi accompagnare in carcere. Scenario della vicenda è la provincia napoletana. Riflettori puntati sulla condotta tenuta da Caio che, costretto agli arresti domiciliari nella casa in cui convive con la moglie, decide di evadere dalle mura domestiche, a causa dei dissidi con la consorte, e di rifugiarsi nell'appartamento della madre. Da lì, poi, avverte telefonicamente i carabinieri del proprio irregolare spostamento, spiegando di aspettarli a casa della madre per poter essere accompagnato in carcere , evitando così il ritorno tra le mura domestiche e le conseguenti diatribe con la moglie. Per i giudici di merito, però, il comportamento tenuto da Caio va catalogato come evasione in piena regola. In Cassazione, però, il legale che rappresenta Caio prova a ridimensionare l'episodio. In questa ottica, egli sottolinea che l'uomo aveva, come dichiarato dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria, avvisato i Carabinieri della propria volontà di essere sottoposto al regime carcerario, a causa di dissidi con la moglie, comunicando l'allontanamento dal domicilio ed il luogo dove si sarebbe recato, ovvero il domicilio dei genitori, dove fu effettivamente rintracciato . Secondo il legale, quindi, è difficile parlare di evasione, o, almeno, è plausibile catalogare l'episodio come non punibile. I magistrati di Cassazione ritengono possibile riconoscere la causa di non punibilità , ma , aggiungono, su questo punto dovranno pronunciarsi nuovamente i giudici d'Appello. Detto ciò, però, il comportamento tenuto da Caio è inequivocabile esso va letto come un chiaro caso di evasione . A questo proposito, i magistrati ricordano che nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta , motivi che includono, come nella vicenda oggetto del processo, anche dissapori coi familiari conviventi . Di conseguenza, vi è il reato di evasione anche in caso di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere , aggiungono i giudici. A inchiodare Caio, infine, anche la constatazione che egli si era allontanato dal domicilio in assenza di un provvedimento autorizzativo, rendendo noto il proprio spostamento solo qualche ora dopo essere giunto presso la casa materna , concludono i giudici.

Presidente Criscuolo – Relatore Tripiccione Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato al condanna di B.L. per il reato di cui agli artt. 385, commi primo e terzo c.p 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di B.L. , avv. C.e., deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell' art. 385 c.p. e travisamento delle dichiarazioni rese dalla Polizia Giudiziaria all'udienza di convalida dell'arresto. Si deduce al riguardo che, come dichiarato dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria, il ricorrente aveva avvisato i Carabinieri della propria volontà di essere sottoposto al regime carcerario a causa di dissidi con la moglie, comunicando l'allontanamento dal domicilio ed il luogo dove si sarebbe recato, ovvero il domicilio dei genitori, dove è stato effettivamente rintracciato. 2.2 Vizio di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis c.p. avendo la Corte rigettato l'istanza in ragione della negativa personalità del ricorrente in quanto gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. In tal modo la sentenza ha omesso di valutare i parametri indicati dalla norma invocata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012 , Ghouila, Rv. 252288 relativa a fattispecie analoga a quella in esame in cui l'imputato si era allontanato dall'abitazione per dissapori con altri familiari conviventi, avvertendo le forze dell'ordine della sua intenzione . In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto sussistente il reato di evasione anche in caso di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020 , Rodio, Rv. 280118 . Il ricorrente invoca erroneamente a sostegno della dedotta violazione di legge altra pronuncia di questa Corte in cui è stata esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il reo si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015 , Ranieri, Rv. 265451. Rileva il Collegio che la fattispecie in esame è diversa da quella esaminata nel precedente in questione. Risulta, infatti, dalla sentenza di appello che l'imputato si è allontanato dal domicilio in assenza di un provvedimento autorizzativo, rendendo noto il proprio spostamento solo qualche ora dopo essere giunto presso la casa materna. 2. È, invece, fondato il secondo motivo. La sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità in considerazione della negativa personalità dell'imputato in quanto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Così facendo la Corte territoriale è incorsa nella violazione dell' art. 131-bis c.p. ravvisando, sostanzialmente, l'abitualità della condotta senza, tuttavia, alcuna argomentazione in merito alla sussistenza del presupposto ostativo in questione secondo i parametri indicati dall' art. 131-bis, comma 4, c.p. . Invero, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall' art. 131 bis c.p. , il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno altri due illeciti delle stessa indole, oltre quello preso in esame Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 , Tushaj, Rv. 266591 . A tal fine il giudice deve, dunque, analizzare i precedenti a carico dell'imputato in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni, tali da potersi considerare reati della stessa indole Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018 , Rv. 274186 , potendo, in caso contrario, i precedenti assumere rilevanza ostativa solo ove ricorrano le altre condizioni previste dall' art. 131-bis, comma 4, c.p. , ovvero nel caso in cui l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 3. All'accoglimento del secondo motivo di ricorso, segue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all 'art. 131-bis c.p . con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.