Convenzione quadro con le casse previdenziali per lo scambio di comunicazioni

E' stata adottata la convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 Mess 1736/2023 .

L' INPS ha reso nota la convenzione quadro con le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 . L' articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990 riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le citate forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Inoltre la Legge riconosce analoga facoltà al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. Al fine di dare attuazione alla facoltà in argomento, è stato realizzato nel tempo uno scambio di comunicazioni tra l'Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata PEC . Tuttavia, alla luce dell'attuale quadro normativo e al fine di semplificare gli adempimenti ai quali sono tenuti gli Enti previdenziali coinvolti, è stata adottata la convenzione quadro finalizzata a disciplinare lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione e la consultazione dei dati relativi alle domande presentate. Le comunicazioni rese disponibili con tale servizio di scambio telematico si intendono conosciute dalle Parti firmatarie a tutti gli effetti di legge. Con il Mess 1736/2023 l'INPS dettaglia i servizi per l'attuazione Allegati n. 1 e n. 2 . I criteri tecnici per la fruibilità dei servizi per lo scambio delle informazioni in oggetto sono definiti nell'Allegato n. 3 alla convenzione quadro, che ne costituisce parte integrante. Nella fase di prima attuazione della convenzione, lo scambio telematico riguarderà esclusivamente la richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all'INPS e l'invio dello stesso da parte dell'Istituto cfr. l'Allegato n. 1, sezione B1, e l'Allegato n. 2, sezione D2 . L'operatività delle altre fasi descritte nei suddetti Allegati n. 1 e n. 2 della convenzione avverrà a seguito del completamento delle procedure informatiche di ciascuna Parte firmataria e dei relativi colloqui telematici, previa comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Istituto a ciascuna Cassa stipulante. L'INPS e le Casse si faranno carico dei propri costi derivanti dall'attuazione della convenzione. Fonte quotidianopoiu.it

Messaggio dell'INPS del 12 maggio 2023, n. 1736