A fronte della richiesta di mantenimento, il padre può accedere all’estratto conto previdenziale della figlia

Vittoria per il ricorrente che aveva inutilmente presentato una richiesta di accesso difensivo all’INPS per conoscere la posizione previdenziale dell’ex moglie e della figlia, nonché per sapere se quest’ultima fosse beneficiaria del reddito di cittadinanza.

Il ricorrente ha adito il TAR a seguito del diniego dell'INPS alla sua richiesta del rilascio di copia dell' estratto conto previdenziale della figlia e dell'ex moglie aveva inoltre chiesto di sapere se la figlia fosse beneficiare del reddito di cittadinanza con indicazione della data di decorrenza e dell'importo . La richiesta era giustificata dalla necessità di difesa nel procedimento instaurato dalla figlia nei confronti dei genitori per l'ottenimento di un assegno di mantenimento, ma l'INPS ha ritenuto prevalente l' esigenza di riservatezza delle controinteressate. Il TAR accoglie invece il ricorso dell'uomo. Viene richiamata la pronuncia dell' Adunanza Plenaria n. 19/2020 del Consiglio di Stato che ha affermato i seguenti principi di diritto 1 Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 2 L' accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 c.p.c. 3 L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari , presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155- sexies disp. att. c.p.c. e 492- bis c.p.c., nonché, più in generale, dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia 4 L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia . Viene dunque confermata la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla l. n. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare. Inutile quindi per l'INPS la considerazione che il giudice del procedimento per l'assegno di mantenimento avrebbe potuto disporre l'acquisizione dei documenti richiesti.

Presidente Savasta – Estensore Barone Fatto e diritto Con istanza del omissis il ricorrente ha chiesto all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale il rilascio di copia dell'estratto conto previdenziale degli ultimi 5 anni della figlia e del coniuge, dal quale è separato ha, inoltre, chiesto di conoscere se la figlia beneficia di reddito di cittadinanza con indicazione della data di decorrenza e dell'importo, specificando che la Corte di Appello di Messina con sentenza n. omissis -ha revocato l'assegnazione dell'immobile e l'assegno di mantenimento all'ex moglie e alla figlia precedentemente a carico del ricorrente -che la figlia ha notificato ad entrambi i genitori un ricorso per ottenere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento che, pertanto, la richiesta di accesso è strumentale alla difesa nel suddetto procedimento instaurato dalla figlia. L'INPS, con nota del omissis -, ha negato l'accesso richiesto, ritenendo prevalente l'esigenza di riservatezza delle controinteressate, relativamente all'ostensione dei loro dati previdenziali, avuto riguardo alla motivazione relativa allo svolgimento di indagini difensive, anche nella considerazione della possibilità che il giudice, valutata la concretezza e l'attualità del relativo interesse, disponga l'acquisizione del documento richiesto”. Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, l'interessato ha impugnato il diniego opposto dall'I.N.P.S., deducendone l'illegittimità per violazione delle norme e dei principi in materia di accesso. L'istituto intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma. All'udienza camerale del 5 aprile 2023 il difensore dell'Istituto resistente ha chiesto un breve differimento della causa al fine di consentire l'integrazione delle difese dell'amministrazione. In via preliminare il Collegio ritiene insussistenti le condizioni per disporre il differimento della trattazione della causa poiché la generica richiesta non rivela alcuna situazione di eccezionalità” espressamente richiesta dall' art. 73, comma 1-bis del c.p.a . Nel merito, il ricorso è fondato. Il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, che l' art. 22 comma 1 lettera b della legge n. 241/90 richiede per l'esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti richiesti rispetto al procedimento instaurato dalla figlia, odierna controinteressata. Né l'esercizio del diritto di acceso resta precluso dal fatto che i medesimi atti potrebbero essere acquisiti attraverso il potere istruttorio del giudice nell'ambito del processo civile. In tal senso, componendo il relativo contrasto ermeneutico, il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 19/2020 ha statuito i seguenti principi di diritto 1 Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 2 L'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ. ” 3 L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ. , nonché, più in generale, dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia 4 L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia . Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla legge n. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente obbligo dell'I.N.P.S. di rilasciare al ricorrente copia della documentazione richiesta con l'istanza sopra indicata, entro il termine di trenta 30 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, con l'avvertenza che, in caso di inerzia della p.a. intimata, sarà nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione inadempiente. Quanto alla regolazione delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione. Il Collegio rileva, infine, che il ricorrente è stato già ammesso, in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 10/2023 emesso dalla competente Commissione e ritiene, sussistendone i presupposti, di dover ammetterlo, in via definitiva, al predetto beneficio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, ove possibile con modalità telematiche, previo rimborso delle spese di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione. Spese compensate. Dispone l'ammissione, in via definitiva, del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all 'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19 6 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle parti controinteressate.