Avvocato assolto dall’accusa di falsità ideologica per l’autentica di firma su un atto stragiudiziale

Essendo il difensore privo del potere di autenticare la firma apposta su un atto di transazione e quietanza con una compagnia assicurativa e posto che quella autentica non è comunque idonea a produrre un effetto giuridicamente apprezzabile, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna del legale per il reato di cui all’articolo 481 c.p.

La Corte d'appello di Napoli confermava la condanna di un avvocato per il reato di cui all'articolo 481 c.p. per aver attestato, nell'autentica di firma su un atto di “transazione e quietanza” con una compagnia assicurativa, che la firma era stata apposta dal cliente in sua presenza. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'autentica di firma in assenza del sottoscrittore non sia riconducibile alla fattispecie tipica del falso di cui all'articolo 481 c.p. e che l'atto di transazione, in quanto atto stragiudiziale, non è sussumibile nel novero dei certificati rilevanti ai sensi della predetta norma. Inoltre, all'imputato era stato imputato anche il reato di cui all'articolo 485 c.p. depenalizzato per avere apposto la firma del cliente, quindi la conseguente autentica di firma andrebbe inquadrata come post factum non punibile. Da ciò deriverebbe l'insussistenza del fatto. Il ricorso risulta fondato poichè la condotta ascritta all'imputato non è sussumibile nella fattispecie prevista dall'articolo 481 c.p. La norma incriminatrice concerne la «falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità» e, come ricorda la pronuncia in oggetto, «punisce la condotta di chi, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Si tratta di reato c.d. proprio , in quanto soltanto un esercente un servizio di pubblica necessità può commetterlo. La condotta è quella tipica della falsità ideologica la falsa rappresentazione di fatti giuridicamente rilevanti in relazione al servizio di pubblica necessità esercitato. La falsità deve essere contenuta in una certificazione. Non ogni falsità è rilevante ai sensi dell'articolo 481 c.p., ma soltanto quella che cade su fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità». Passando al piano concreto, occorre verificare, di volta in volta, se all'atto confezionato dal difensore, e in quale parte, sia riconosciuta capacità certificativa rilevante ex articolo 481 c.p. Quanto alla natura e ai caratteri dell'autentica di firma del difensore, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che «la falsificazione della autentica della sottoscrizione della procura ad litem da parte di un privato, che svolga abusivamente l'attività di avvocato, non integra il reato di falso materiale articolo 477 c.p. nè quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità articolo 481 c.p. , ma l'ipotesi abrogata di falso in scrittura privata articolo 485 c.p. » Cass. penumero sez. V, numero 18657/2017, Recchi, Rv. 269622 - 01 . Quanto alla nozione di certificazione, occorre chiarire che con l'autentica di firma il difensore attesta la provenienza della firma dal soggetto che risulta come sottoscrittore, ma non certifica, invece, che la sottoscrizione è stata apposta dal cliente alla presenza dell'avvocato. La Corte aggiunge dunque che, fermo restando il fatto per cui il difensore è sprovvisto di un potere certificatorio generale, potendo egli esercitare quello conferitogli dalla legge nelle sole ipotesi espressamente previste, integra il delitto di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità la falsa attestazione da parte dell'avvocato dell'autenticità della sottoscrizione della procura ad litem , ma non il fatto in esame «poiché non solo il difensore è privo del potere di autenticare la firma apposta su un atto di transazione e quietanza , ma quella autentica neppure è idonea a produrre un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, dato che riguarda non atti a valenza processuale ma una ricevuta di pagamento che il creditore rilascia al debitore quietanza e un contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite nella specie già cominciata transazione ». Si tratta, in conclusione, di atti tra privati rispetto ai quali non solo l'autentica di firma non è necessaria, ma è del tutto priva di effetti giuridici. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Presidente Guardiano – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna dell'avvocato S.G. per il reato di cui all'articolo 481 c.p. consistito nell'aver attestato, nell'autentica di firma apposta su atto di transazione e quietanza con una compagnia assicurativa, che quella firma era stata apposta in sua presenza da F.L. capo B mentre ha assolto l'imputato dal reato di cui all'articolo 485 c.p. perché non più previsto dalla legge come reato capo A , procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex  articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica al difensore dell'imputato, avv. Francesco Russo, della citazione in appello. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'insussistenza del fatto. Sostiene che - l'autentica di firma in assenza del sottoscrittore non sarebbe riconducibile alla fattispecie tipica del falso di cui all'articolo 481 c.p. - l'atto di transazione e quietanza è un atto stragiudiziale, non sussumibile nel novero dei certificati rilevanti ex articolo 481 c.p. - l'imputato era munito di procura speciale rilasciatagli dalla F. per transigere e firmare quietanze, sicché egli aveva il potere di sottoscrivere l'atto, a nome e per conto della cliente, e l'ulteriore firma della F. sarebbe stata ultronea, quindi non avrebbe avuto alcun senso commettere il falso ideologico oggetto di addebito - all'imputato era stato imputato anche il reato di cui all'articolo 485 c.p. depenalizzato per avere apposto la firma della F. , quindi la conseguente autentica di firma andrebbe inquadrata come post factum non punibile - difetta l'elemento soggettivo del reato, poiché l'imputato avrebbe agito nella convinzione che quella firma fosse stata apposta dalla F. . 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia la totale assenza di motivazione sulla richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis c.p 2.4. Con il quarto lamenta vizio di motivazione in punto di entità delle spese liquidate in favore della parte civile. L'imputato è risultato parzialmente vincitore in appello per l'assoluzione dal reato di cui all'articolo 485 c.p., ma di tale esito la Corte di appello non ha tenuto alcun conto, ponendo in toto a carico dell'imputato le spese di costituzione e rappresentanza sostenute nel grado dalla parte civile. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui alla L. numero 176 del 2020, articolo 23, comma 8 e successive modifiche. In data odierna la parte civile ha depositato in cancelleria le proprie conclusioni scritte con allegata nota spese. Delle stesse non può tenersi conto quindi non vengono citate in epigrafe perché presentate oltre il termine di cui al citato articolo 23, comma 8. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Va preso atto che l'imputato ha rinunciato alla prescrizione. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato Sez. U, numero 42 792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 , risulta quanto segue - è stato emesso decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 28 gennaio 2022 - a quell'udienza il processo non è stato celebrato perché era stata omessa la notifica della citazione nei confronti di tutte le parti processuali il collegio ha disposto la rinnovazione delle notifiche, rinviando all'udienza del 18 marzo 2022 - nel provvedere alla notifica al difensore dell'imputato, avv. Francesco Russo, è risultato che costui era stato colpito da provvedimento di sospensione, pertanto l'ufficio giudiziario ha provveduto alla nomina di un difensore di ufficio ex articolo 97, comma 1, c.p.p. nella persona dell'avv. Luigi D'Angelo, il quale ha ricevuto rituale notifica via pec in data 17 febbraio 2022 La notificazione è regolare. 4. È fondato e assorbente il secondo motivo. La condotta ascritta all'imputato non è sussumibile nella fattispecie prevista dall'articolo 481 c.p 4.1. La norma incriminatrice appena citata concerne la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e punisce la condotta di chi, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Si tratta di reato c.d. proprio , in quanto soltanto un esercente un servizio di pubblica necessità può commetterlo. La condotta è quella tipica della falsità ideologica la falsa rappresentazione di fatti giuridicamente rilevanti in relazione al servizio di pubblica necessità esercitato. La falsità deve essere contenuta in una certificazione. Non ogni falsità è rilevante ai sensi dell'articolo 481 c.p., ma soltanto quella che cade su fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 4.2. L'avvocato, quale esercente la professione forense, è soggetto attivo del delitto in rassegna. Occorrerà verificare allora, di volta in volta, se all'atto confezionato dal difensore, e in quale parte, sia riconosciuta capacità certificativa rilevante ex articolo 481 c.p 4.2.1. Nel caso di specie si contesta all'imputato, nella sua qualità di avvocato, di avere attestato, nell'autentica di firma apposta su atto di transazione e quietanza con una compagnia assicurativa, che quella firma era stata apposta in sua presenza da F.L. . Vengono in rilievo, pertanto, natura e caratteri della autentica di firma del difensore. In punto di qualità soggettiva, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che La falsificazione della autentica della sottoscrizione della procura ad litem da parte di un privato, che svolga abusivamente l'attività di avvocato, non integra il reato di falso materiale articolo 477 c.p. nè quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità articolo 481 c.p. , ma l'ipotesi abrogata di falso in scrittura privata articolo 485 c.p. Sez. 5, numero 18657 del 03/03/2017, Recchi, Rv. 269622 - 01 . Quanto alla nozione di certificazione, la formulazione del capo di imputazione e alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata pag. 8 rendono necessario chiarire, in generale, che con l'autentica di firma il difensore attesta la provenienza della firma dal soggetto che risulta come sottoscrittore. L'autentica di firma non certifica, invece, che la sottoscrizione è stata apposta dal cliente alla presenza dell'avvocato cfr. Sez. 5, numero 21950 del 24/04/2008, Hamdo, Rv. 240486 Sez. 6, numero 29 del 27/11/2013, dep. 2014, Eressi, Rv. 258459 Sez. 1, numero 32123 del 16/10/2020, Aspillaga, Rv. 279894 quindi non è certamente per quella parte che l'autentica assume rilievo ex articolo 481 c.p Dunque nella specie il punto centrale, colto in qualche modo dalla Corte di appello pag. 8 , è che la firma certificata come autentica in realtà non proveniva da F.L. , quindi l'attestazione di autenticità è ideologicamente falsa. 4.2.2. Ferma questa premessa, il ricorso dubita che quella attestazione rientri nel concetto di certificazione rilevante ex articolo 481 c.p., tenuto conto che riguarda una sottoscrizione apposta su un atto di transazione e quietanza, vale a dire su una mera scrittura privata. La prospettazione difensiva va accolta per le seguenti ragioni. 4.3. Il difensore è sprovvisto di un potere certificatorio generale, potendo egli esercitare quello conferitogli dalla legge nelle sole ipotesi espressamente previste cfr. Sez. U civ., numero 9869 del 22/11/1994, Rv. 488756 - 01 Sez. 1 civ., numero 5905 del 23/04/2002, Rv. 553951 . Il potere di attestare l'autenticità della firma viene attribuito al difensore nel processo civile dagli articolo 83 e 309 c.p.p. e, nel processo penale, dall'articolo 39 disp. att. c.p.p L'articolo 83 c.p.p. recita La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato e che In tali casi e solo in tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore . Consegue che integra, senza dubbio, il delitto di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità la falsa attestazione da parte dell'avvocato dell'autenticità della sottoscrizione della procura ad litem cfr. da ultimo Sez. 5, numero 6348 del 08/01/2021, Santarossa, Rv. 280420 - 01 che richiama Sez. 5, numero 15556 del 9/3/2011, Bruzzese, Rv. 250181 Sez. 5, numero 9578 del 19/1/2006, Piras, Rv. 234229 Sez. 5, numero 22496 del 28/04/2005, Benvestito, Rv. 231563-01 Sez. 2, numero 3135 del 26/11/2002, dep. 2003, Quattrone, Rv. 223829-01 cfr., in motivazione, anche Sez. 5, numero 18657 del 3/3/2017, Recchi, Rv. 269622 che ha anche precisato come la falsa sottoscrizione di una procura ad litem configuri invece il reato di falso in scrittura privata ormai depenalizzato in tema, cfr. anche Sez. 5, numero 45451 del 18/10/2019, Cutrone, Rv. 277425 . Ma non è questo il caso in esame. 4.4. Il problema sorge, invece, quando, come nella specie, l'attestazione sia effettuata in assenza di conferimento di potere ad opera della legge. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'autentica falsa assume rilevanza penale anche ove essa non sia necessaria come nel caso di rinuncia agli atti del giudizio civile ex articolo 306 c.p.p. in quanto è sufficiente che si tratti di atto idoneo a conseguire un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, in ragione dell'affidamento nella funzione o nel servizio pubblico prestato dal soggetto da cui tale atto proviene così Sez. 5, numero 9578 del 19/C1/2006, Piras, Rv. 234229 - 01 . Tuttavia la fattispecie in rassegna neppure è riconducibile a tale ultima ipotesi poiché non solo il difensore è privo del potere di autenticare la firma apposta su un atto di transazione e quietanza , ma quella autentica neppure è idonea a produrre un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, datc che riguarda non atti a valenza processuale ma una ricevuta di pagamento che II creditore rilascia al debitore quietanza e un contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite nella specie già cominciata transazione . Vengono pertanto in rilievo atti tra privati rispetto ai quali non solo l'autentica di firma non è necessaria, ma è del tutto priva di effetti giuridici. 5. In difetto di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste formula assolutoria che indica che quel fatto storico non è riconducibile ad una fattispecie incriminatrice Sez. U, numero 40049 del 29/05/2008, Guerra, in motivazione . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.