Caso Juventus. Il Collegio di garanzia del CONI conferma la violazione

Le attesissime motivazioni del Collegio di Garanzia del CONI confermano anch’esse – come già fatto dalla Corte Federale d’Appello - principi ormai consolidati nell’ambito del diritto sportivo in ordine alla violazione dell’art. 4 CGS FIGC.

Il Giudice di legittimità ha individuato tuttavia la necessità di motivare le responsabilità dei componenti del CDA della Juventus privi di delega e soprattutto estranei alla c.d. gestione sportiva”. Il riscontrato difetto di motivazione ha immediato riverbero anche sulla entità della sanzione irrogata alla Juventus che ha tenuto conto, nella sua dosometria, del comportamento dei dirigenti che hanno visto accogliere le loro doglianze. Sanzione al momento non concretamente irrogata in attesa della decisione della Corte di Appello Federale in sede di rinvio. Ma vediamo nel dettaglio quanto statuito dal Collegio di Garanzia del CONI che, va ricordato, è solo giudice di legittimità che ha quindi dichiarato inammissibile ogni censura difensiva diretta alla rivalutazione” dei fatti di causa. Il fatto nuovo” che ha portato al ricorso per revocazione. Il materiale probatorio fornito dalla Procura della Repubblica di Torino Il Collegio ha confermato che il giudizio in revocazione si basa sul fatto nuovo” rappresentato dalle numerose intercettazioni nonché da documentazione contabile e di altra natura mail ad esempio che hanno confermato l'attuazione dolosa di un sistema” di plus valenze fittizie dirette ad alterare le evidenze contabili”. In particolare, il Collegio afferma Gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino e acquisiti dalla Procura Federale hanno solo consentito di dare piena contezza del sistema che era stato posto in essere dai deferiti per alterare le operazioni di trasferimento dei calciatori con plusvalenze sostanzialmente sganciate dai valori di mercato e con alterazione delle evidenze contabili. Dalla nuova documentazione acquisita è, peraltro, emerso con chiarezza che tali alterazioni non erano frutto di operazioni isolate, ma vi era una preordinata sistematicità delle condotte, con il disvelamento della intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori” e l'assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio” . Vien fuori da subito quello che è da considerarsi il punto centrale della condanna comminata dalla Corte di Appello Federale e confermata dal Collegio di Garanzia del CONI l' esposizione sistematica di plus valenze che i dirigenti della gestione sportiva” della Juventus sapevano essere fittizie con conseguente violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'articolo 4 CGS della FIGC. La corretta contestazione degli addebiti disciplinari. L'esaustiva motivazione adottata dalla Corte di Appello Federale per le condanne confermate. La violazione dell'articolo 4 del CGS della FIGC Il Collegio del CONI ha chiarito, respingendo i relativi gravami sul punto, come non sia stato violato il diritto di difesa e al contraddittorio in quanto tutti i deferiti sono stati messi nelle condizioni di difendersi e di controdedurre poiché … come precisato nella sentenza impugnata, fonte del quadro fattuale del quale si discute è per certo interamente rappresentata dalla Procura della Repubblica cui si collega il procedimento CONSOB e… dei relativi atti e documenti, utilizzabili in ogni tempo articolo 119, comma 6, CGS FIGC le parti hanno avuto esatta e compiuta notizia” . Inoltre il Collegio ha sottolineato come in sede decisoria la Corte di Appello Federale abbia dato conto con un'ampia e dettagliata motivazione delle ragioni che hanno portato alla condanna dei dirigenti delegati alla gestione sportiva” della società Juventus La sentenza si sofferma diffusamente, descrivendolo in dettaglio, sul comportamento societario che integra l'illecito disciplinare sportivo”, sottolineando correttamente come la valutazione di esso implica un percorso probatorio e argomentativo in parte diverso rispetto a un giudizio concentrato sulla esatta violazione delle regole puramente societarie”, costruendo una nozione di lealtà sportiva in linea con i principi giurisprudenziali elaborati in materia . Parimenti non ha trovato accoglimento la doglianza circa l'impossibilità di ascrivere alla Juventus le conseguenze di cui all'articolo 4 CGS della FIGC per non essere stato menzionato a suo carico l'articolo 6 del CGS che – lo si ricorda – disciplina la responsabilità diretta della società per i fatti commessi da chi la rappresenta . Il Collegio di Garanzia si è soffermato sull'argomento ribadendo Il principio della correlazione tra accusa fatto contestato e difesa possibilità di esercitare il diritto di difesa va inteso non in senso meccanicistico formale”, come ha sottolineato la giurisprudenza anche penale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella, cioè, della tutela del diritto di difesa, sicché l'indagine sulla sua osservanza dev'essere condotta attraverso l'accertamento della possibilità per il deferito di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto. Nel caso in esame, il fatto è stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, anche dopo il ricorso per revocazione, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa con riferimento a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, hanno posto la società deferita in condizione di conoscere in modo ampio le violazioni contestate . Viene così ricordato e ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza sportiva – ma anche nell'ordinamento statale - circa l'obbligo di contestazione degli addebiti . Obbligo che viene assolto attraverso la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non valutandosi indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico. Come dice il Collegio E', quindi, necessario e sufficiente individuare e indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare . In quest'ottica è stato ritenuto infondato il vizio circa la mancata esplicita contestazione alla Juventus della responsabilità disciplinata nell'articolo 6 CGS in quanto non è necessario fare menzione letterale della norma violata potendo e dovendo esercitare il giudice il suo potere-dovere di qualificare il fatto sotto il paradigma giuridico ritenuto rispondente alla fattispecie concreta essa sì da contestarsi nei termini sopra ricordati. Infine. Il Giudice di legittimità conferma la esattezza del ragionamento effettuato dalla Corte Federale di Appello che ha ben motivato sulla sussistenza della violazione di cui all'articolo 4 L'articolo 4 del CGS della FIGC, come si è già detto, è una norma di carattere generale nell'ambito della quale la Corte Federale d'Appello riconduce correttamente il comportamento tenuto dai deferiti, contrario ai principi della leale partecipazione alle competizioni sportive, diretto intenzionalmente a evitare di dover verificare, volta per volta, l'effettiva applicabilità per FC Juventus S.p.A. di eventuali limiti contabili alla legittimità della plusvalenza o delle immobilizzazioni ottenute per lo scambio ” . Sulla conferma della violazione dell'articolo 4 da parte dei dirigenti della gestione sportiva” della Juventus si fonda ogni e qualsiasi conseguenza ulteriore, anche sul piano della quantificazione della sanzione, a carico della Juventus. Circa il potere del Giudice nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo di individuazione della sanzione e della sua quantificazione Il Collegio non ha mancato di ricordare che, secondo l'articolo 12, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, sono gli organi di giustizia sportiva che stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva . Spetta, quindi, al giudice federale determinare la tipologia e l'ammontare della sanzione, in relazione alla gravità dei fatti contestati dalla Procura Federale e poi accertati nel giudizio. Decisione che deve essere adeguatamente motivata. La quantificazione della sanzione non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata appartenendo essa a valutazione riservata esclusivamente ai giudici di merito. Il Collegio non avrebbe mai potuto rideterminarla. Le ragioni del rinvio alla Corte di Appello Federale Il Collegio ha accolto parzialmente i ricorsi dei componenti del CDA della Juventus privi di delega e che comunque non si sono occupati della gestione sportiva”. Il rilievo sul quale poggia l'accoglimento è così formulato … la decisione della Corte di merito non ha fornito adeguato supporto motivazionale in ordine al profilo della acclarata responsabilità dei consiglieri di amministrazione, affermando – invero apoditticamente – che il consiglio di amministrazione nel suo complesso ha condiviso, o quanto meno sopportato, la violazione dei principi sportivi” oggetto dell'iniziale deferimento della Procura Federale . Dopo aver fatto richiamo a giurisprudenza della Corte di Cassazione Cass. Civ., Sez. Lav., n. 33649 del 15.11.2022 ma anche del Collegio di Garanzia Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 23/2019 ampiamente consolidata in materia, il giudicante è stato netto nel considerare apparente la motivazione adottata dalla Corte di Appello Federale in ordine alla posizione dei dirigenti privi di delega per giungere alla loro condanna per violazione dell'articolo 4 CGS della FIGC essendosi invero limitata ad affermare – in via del tutto generica – di essersi riferita alle intercettazioni poste alla base della sentenza impugnata, pur connotate da gravi ed evidenti criticità, ma senza indicare, in realtà, le ragioni dell'affermato coinvolgimento effettivo e concreto dei soggetti incaricati della gestione societaria della Juventus F.C. S.p.A. nelle operazioni sportive di compravendita di calciatori che hanno generato le più volte citate plusvalenze . Ritiene il Collegio che per meglio inquadrare la vicenda è necessario avere ben chiara la distinzione tra i componenti il CDA con funzioni amministrative” e quelli che si occupano di gestione sportiva”. Tale distinzione da mettere in relazione con il modello organizzativo” attuato dalla società Juventus avrebbe dovuto portare la Corte Federale di Appello ad un attento scrutinio ai fini della valutazione della coerente ed effettiva responsabilità dei componenti del CdA della Juventus F.C. S.p.A. in relazione alle operazioni di natura gestionale/sportiva poste in essere a monte dell'attività oggettivamente e prettamente riferibile ai consiglieri non esecutivi . Su tali presupposti il Collegio traccia la strada per l'elaborazione del principio di diritto al quale la Corte Federale di Appello si dovrà attenere in sede di giudizio di rinvio ponendo preliminarmente l'accento su due questioni il ruolo e la figura del c.d. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex articolo 154- bis TUF testo Unico della Finanza gli obblighi, le attribuzioni ed i limiti di responsabilità degli amministratori nelle società di capitali il cui impianto normativo è rinvenibile negli artt. 2381 e 2392 c.c. Circa il ruolo e la figura del Dirigente preposto di cui all'articolo 154- bis TUF il Collegio la ritiene una figura dotata di oggettivo rilievo all'interno di una società quotata nei mercati regolamentati – essendo, peraltro, prevista unicamente per tale tipologia di soggetti economici - il cui ruolo ed il cui operato avrebbe dovuto essere oggetto di specifico scrutinio da parte della Corte di merito ai fini della valutazione della coerente ed effettiva responsabilità dei componenti del CdA della Juventus F. C. S.p.A. in relazione alle operazioni di natura gestionale/sportiva poste in essere a monte dell'attività oggettivamente e prettamente riferibile ai consiglieri non esecutivi . Il riferimento, invece, agli artt. 2381 e 2392 c.c. viene sollecitato in particolare per verificare se, nel caso concreto, gli amministratori non facenti capo alla gestione sportiva” abbiano rispettato il c.d. obbligo di agire informati”, che grava su ciascuno di essi secondo la previsione di cui all'articolo 2381, comma VI, cit In argomento il Collegio ha anche precisato Ritiene il Collegio che il citato articolo 2381 c.c. debba intendersi – ai fini di una coerente ed armonica disciplina in subiecta materia – in combinato disposto con il successivo articolo 2392 c.c. , il quale individua gli ulteriori obblighi in capo agli amministratori e le ipotesi di responsabilità dei medesimi nei confronti della società amministrata, tra le quali assume notevole rilievo l'omesso intervento in caso di conoscenza di fatti pregiudizievoli per il soggetto giuridico . In buona sostanza non è stato accertato dalla Corte Federale di Appello se i componenti del CDA non specificatamente delegati alla gestione sportiva” – benchè astrattamente punibili in sede di giustizia sportiva – abbiano rispettato il principio dell'agire informati . Essi infatti rispondono sul piano disciplinare in ambito sportivo secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza penale, ma acquisiti dalla giustizia sportiva, per i fatti posti in essere dagli amministratori con delega solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di questi ultimi in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze” Cass. Pen., Sez. V, n. 33582/22 , che sul punto richiama Cass. Civ., Sez. I, n. 17441/2016 . Sulla scorta di quanto sopra il Collegio ha individuato il vulnus ” della sentenza della Corte Federale di Appello nell'aver fatto riferimento ad una generica, ma indimostrata, consapevolezza diffusa”, ovvero ad una asserita condivisione, da parte di detti amministratori, dei concreti dettagli e delle finalità delle operazioni sportive scrutinate, omettendo di fornire adeguato supporto motivazionale di tali affermate ed indimostrate circostanze . Dopo aver affermato che non risulta in alcun modo provato che vi siano state, in concreto, una o plurime oggettive violazioni da parte degli amministratori privi di deleghe della Juventus S.p.A. del citato obbligo di agire informati di cui all' articolo 2381 c.c. il Collegio tuttavia offre delle indicazioni valutative” al giudice del rinvio. Il giudice di legittimità ritiene infatti che i membri del CDA pur non operanti nella gestione sportiva” nel rispetto del principio dell'agire informati hanno e avevano sostanzialmente l'obbligo di conoscere che il sistema delle c.d. plus valenze costituisce un tema ricorrente e già dibattuto nell'ambito della giustizia sportiva i cui precedenti avrebbero, comunque, dovuto indurre gli amministratori non esecutivi della Juventus S.p.A. ad una maggiore prudenza e cautela sul piano gestionale, sempre in ossequio al criterio della corretta e sana amministrazione societaria . Ed a proposito di precedenti il Collegio fa dei riferimenti specifici citando il c.d. caso Chievo” cfr. ex multis TFN – Sezione Disciplinare, C.U. n. 16, c.d. caso Chievo Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 9/2019 condannato sia per operazioni di scambio di calciatori definite a specchio” e sia per il c.d. sistema delle plusvalenze. Questo passaggio pone sicuramente un punto fermo al quale il giudice di rinvio dovrà necessariamente fare i conti. Il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia al quale il giudice di rinvio dovrà attenersi. I poteri del giudice del rinvio Sulla base delle considerazioni riassunte nel punto che precede il Collegio ha elaborato il seguente principio al quale si atterrà il giudice del rinvio che dovrà rinnovare la valutazione con particolare riferimento alla determinazione dell'eventuale apporto causale dei singoli amministratori e con riferimento alle singole posizioni, valutandone le conoscenze ad ognuna di esse attribuibili in base all' articolo 2392 c.c. , fornendone adeguata motivazione ed attribuendo un coerente rilievo sanzionatorio che risulti in linea con l'assenza di violazioni riferibili all'attività gestionale/sportiva in capo ai ricorrenti . Nel contempo ha anche ricordato che spetta sempre al giudice del merito, anche in sede di rinvio, la valutazione dell'entità della pena che potrebbe essere anche confermata con riverberi sui punti di penalizzazione da infliggere alla Juventus. Ricorda il Collegio che in caso di annullamento della sentenza per motivi inerenti alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come nel caso di specie, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio, che conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al capo della sentenza oggetto del giudizio di legittimità . Come detto in precedenza l'annullamento della sentenza della Corte Federale di Appello, sebbene nei termini parziali e delimitati già illustrati, porta di conseguenza a dover rideterminare la penalità assegnata alla Juventus che ha dovuto originariamente tener conto, nella sua dosometria, anche delle sanzioni inflitte ai dirigenti privi di delega poi annullate dal Collegio. Sanzione la cui determinazione nella sua entità potrebbe anche essere confermata nella originaria formulazione.

CONI, decisione n. 40/2023