Successione di leggi penali, ergastolo e richiesta del rito abbreviato

La Cassazione analizza il ricorso proposto dalla difesa di un imputato condannato all’ergastolo che non ha potuto accedere al rito abbreviato e chiedeva dunque la conversione della pena nella reclusione di 30 anni. La questione è stata risolta alla luce della giurisprudenza di legittimità e della CEDU.

La Corte d'assise di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nei confronti di un soggetto condannato all'ergastolo per la sostituzione della pena in quella di 30 anni di reclusione. La condanna all'ergastolo era infatti risalente all'11 ottobre 2002, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 30, comma 1, lett. b , l. numero 479/1999 che ha modificato l'articolo 442, comma 2, c.p.p. che aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di chiedere il rito abbreviato, con conseguente applicazione della pena della reclusione per 30 anni. L'imputato aveva chiesto l'abbreviato già nel primo grado di giudizio, ma la richiesta era stata rigettata perché l'articolo 223 d.lgs. numero 51/1998 come modificato dall'articolo 56 l. numero 479/1999 limitata l'esperibilità del diritto speciale alla sola ipotesi in cui l'istruttoria dibattimentale non fosse ancora iniziata. La richiesta era stata reiterata in secondo grado ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, d.l. 82/2000, conv. in l. numero 144/2000 che aveva riaperto, in pendenza del giudizio di appello, il termine per presentare la richiesta di rito alternativo, qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione, purché la richiesta fosse stata presentata prima della conclusione della istruzione stessa. La richiesta era respinta sulla base della considerazione perché non era stata disposta alcuna rinnovazione dibattimentale. La difesa solleva dunque all'attenzione della Suprema Corte la questione. Il ricorso non trova però accoglimento. Il Collegio richiama i precedenti giurisprudenziali in merito e in particolare, le Sezioni Unite numero 18821 del 24/10/2013, dep. 2014 che fanno seguito alla Corte Costituzionale numero 210/2013 che ha dichiarato illegittimo l'articolo 7 d.l. numero 341/2000, conv. in l. numero 4/2001, in riferimento all'articolo 7, par. 1, della CEDU, a seguito della sentenza della Corte di Strasburgo, GC, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia. Nel caso giudicato dalla CEDU, il ricorrente avvalendosi della riapertura dei termini aveva chiesto il giudizio abbreviato, e vi era stato ammesso, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 d.l. numero 341/2000, ma, nonostante ciò, per effetto della sopravvenuta norma interpretativa, era stato condannato all'ergastolo. La Corte EDU aveva in ciò ravvisato una violazione degli articolo 6 e 7 della Convenzione. Successivamente, le Sezioni Unite numero 34233/2012 hanno precisato che «nella consecuzione di discipline riguardanti la compatibilità tra il rito abbreviato e la pena dell'ergastolo, l'individuazione della disposizione che prevede la pena più favorevole non può essere ancorata al mero dato formale delle diverse leggi succedutesi tra la data di commissione dei reati e la pronuncia della sentenza definitiva, ma presuppone la coordinazione di tale dato, di per sé neutro, con le modalità e con i tempi di effettivo accesso al rito speciale, da cui direttamente deriva, in base alla legge vigente, il trattamento sanzionatorio da applicare». In altre parole, «il meccanismo sanzionatorio di favore è condizionato al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dalla commissione di reati punibili con l'ergastolo e dall'avvenuta ammissione dell'interessato al rito speciale elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro, devono concorrere entrambi, perché possa da allora porsi un problema di successione di leggi penali nel tempo e trovare così applicazione, in caso di condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge più favorevole tra quelle di seguito in vigore». Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai conseguito il diritto a chiedere l'abbreviato, risultando che la sua richiesta - sia i primo grado, sia in grado di appello - non venne accolta sulla base delle norme processuali pro tempore vigenti, con decisione immune da vizio all'esito del giudizio di cassazione. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Presidente Siani – Relatore Toscani Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di assise di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di M.C. della sostituzione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia, recepiti da Corte Cost. numero 210 del 2013, nonché dalle Sez. U., numero 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258650 1.1. M.C. era condannato, dalla Corte di assise di Palermo alla pena dell'ergastolo. La sentenza era pronunciata l'11 ottobre 2002, dopo l'entrata in vigore avvenuta il 2 gennaio 2000 dell'articolo 30, comma 1, lett. b , L. numero 479 del 1999, che, modificando l'articolo 442, comma 2, c.p.p., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato stabilendo che, all'esito del giudizio celebrato con il rito alternativo, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta . L'imputato aveva formulato richiesta di rito abbreviato già nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 10 gennaio 2000, ma l'istanza era stata rigettata ai sensi del articolo 223 D.Lgs. numero 51 del 1998 come modificato dall'articolo 56 L. numero 479 del 1999 che limitava l'esperibilità del diritto speciale alla sola ipotesi in cui l'istruttoria dibattimentale non fosse ancora iniziata. Analoga richiesta era stata formulata, nel corso del giudizio di secondo grado, segnatamente all'udienza del 5 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 4-ter comma 2, del D.L. 82 del 2000, conv. dalla L. numero 144 del 2000 entrata in vigore in data 8 giugno 2000 , che aveva riaperto r, in pendenza del giudizio di appello, il termine per presentare la richiesta di rito alternativo, qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 603 c.p.p. e purché la richiesta fosse stata presentata prima della conclusione della istruzione stessa. La richiesta era respinta sulla base della considerazione che, non essendo stata disposta alcuna rinnovazione dibattimentale, non poteva applicarsi la norma transitoria. La Corte di assise di appello di Palermo confermava, dunque, la condanna sentenza dell'11. ottobre 2002 e la Corte di cassazione rigettava il proposto ricorso sentenza del 2 febbraio 2004 . 1.2. Con istanza rivolta alla Corte di assise di appello di Palermo il 31 marzo 2022, M. proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta, ma il giudice dell'esecuzione pronunciava in senso sfavorevole. Osservava la Corte, riportando ampi passaggi della sentenza a Sezioni Unite Ercolano, come il caso in esame fosse diverso da quello oggetto della pronuncia della Corte EDU in relazione a cui era sopravvenuta la decisione costituzionale numero 210 del 2013 , in quanto il condannato M. non era mai stato ammesso al rito abbreviato e che nella sentenza appena citata la Suprema Corte non aveva espresso il principi secondo il quale per l'ammissione al beneficio di pena in oggetto sarebbe sufficiente la sola richiesta di ammissione al giudizio abbreviato da parte dell'imputato, a prescindere dal suo accoglimento. A ragione di tale decisione - che reputava contraria al buon senso, prima ancora che il diritto, considerato che una tale soluzione avrebbe comportato la possibilità per l'imputato di conseguire un beneficio a fronte di un mero atto unilaterale di volontà - richiamava elaborazione giurisprudenziale successiva e, segnatamente, Sez. 1 numero 7162 del 21/12/2015, Capizzi, non mass. Evidenziava, infine, lo stesso giudice, con riferimento alle istanze pregresse e non accolte di accesso al rito speciale, come questa Corte, giudicando nel processo in sede di cognizione, avesse rilevato l'esattezza della relativa decisione. 2. Avverso tale ordinanza M. ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un unico, articolato motivo, con il quale denuncia la violazione degli articolo 30 e 56 della L. numero 479 del 1999 e dell'articolo 542 c.p.p. e si sostiene che il quadro normativo richiamato legittima pienamente l'adozione del provvedimento di commutazione, alla stregua dei principi fissati in sede CEDU e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità. Dopo avere richiamato la vicenda processuale di M. con riferimento alle plurime istanze di ammissione al giudizio abbreviato, evidenzia come dopo la pronuncia irrevocabile di condanna il quadro dei principi in materia sia stato radicalmente modificato dalla sentenza Ercolano che ha affermato il principio di diritto secondo il quale la più favorevole disposizione dell'articolo 30, comma 1, lett. b , L. numero 479 del 1999 trova applicazione per quei soggetti che, avendo commesso un reato astrattamente punibile con l'ergastolo, abbiano domandato di accedere al giudizio abbreviato nel lasso di tempo compreso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000 richiama all'uopo alcune ordinanze, che allega al ricorso, della Corte di Assise di appello di Milano che di tale principio hanno fatto puntuale applicazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, con conclusioni scritte depositate in data 7 dicembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente, in data 15 dicembre 2022, ha depositato memoria di replica a mezzo della quale, nel dissentire con le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, ha ribadito il mutamento di orientamento giurisprudenziale in senso favorevole al condannato e, segnatamente, in punto di tempestività della richiesta di giudizio abbreviato, ha stabilito che il momento in cui si cristallizza il diritto dell'imputato essere giudicato secondo la lex mitior è quello della richiesta di ammissione al rito speciale che deve avvenire tra il 2 gennaio il 24 novembre 2000 richiesta certamente formulata dal ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso - che pone questioni su cui esiste in seno alla giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità un consolidato orientamento contrario alle tesi in esso sviluppate - dev'essere rigettato. 2. La sentenza Sez. U, numero 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651, affida al giudice dell'esecuzione - investito mediante apposito incidente della richiesta di sostituzione in pena detentiva temporanea dell'ergastolo, inflitto con sentenza irrevocabile in applicazione dell'articolo 7 di 24 novembre 2000, numero 341, conv. dalla L. 19 gennaio 2001, numero 4, dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. numero 210 del 2013, per violazione dell'articolo 117 Cost., in riferimento all'articolo 7, par. 1, della CEDU, a seguito della sentenza della Corte di Strasburgo, GC, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia - il compito di accertare, avvalendosi dei suoi poteri di controllo sulla permanente legittimità della pena in esecuzione, l'eventuale diritto del condannato a beneficiare di tale trattamento più favorevole, incidendo se del caso sul giudicato e provvedendo alla sollecitata sostituzione. E, tuttavia, come chiaramente esplicitato dalla Corte Costituzionale ordinanza numero 236 del 2013, sentenze numero 57 del 2016 e numero 147 del 2021 , ciò postula l'assoluta identità tra il caso deciso dalla Corte EDU, a cui ci si debba adeguare, e il caso oggetto del procedimento di cui si discuta, giacché ogni diversa ipotesi verrebbe ad esorbitare dai limiti propri del giudizio esecutivo. Nel caso giudicato dalla Corte EDU, il ricorrente avvalendosi della riapertura dei termini, disposta dall'articolo 4-ter D.L. numero 82 del 2000 aveva chiesto il giudizio abbreviato, e vi era stato ammesso, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 di. numero 341 del 2000 quando era previsto che la condanna all'ergastolo con isolamento diurno, che avrebbe dovuto essergli inflitta, andasse sostituita con la pena di trenta anni di reclusione , ma, nonostante ciò, per effetto della sopravvenuta norma interpretativa, era stato condannatò all'ergastolo. La Corte EDU aveva in ciò ravvisato una violazione degli articolo 6 e 7 della Convenzione, ritenendo che l'articolo 442, comma 2, c.p.p., ancorché contenuto in una legge processuale, fosse norma di diritto penale sostanziale, rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, e che lo Stato italiano avesse violato sia il diritto del ricorrente a un processo equo, sia il diritto all'applicazione della legge più favorevole. La sentenza Sez. U, numero 34233 del 19/04/2012, Giannone, Rv. 252932-01, ha esaustivamente precisato che, nella consecuzione di discipline riguardanti la compatibilità tra il rito abbreviato e la pena dell'ergastolo, l'individuazione della disposizione che prevede la pena più favorevole non può essere ancorata al mero dato formale delle diverse leggi succedutesi tra la data di commissione dei reati e la pronuncia della sentenza definitiva, ma presuppone la coordinazione di tale dato, di per sé neutro, con le modalità e con i tempi di effettivo accesso al rito speciale, da cui direttamente deriva, in base alla legge vigente, il trattamento sanzionatorio da applicare. In altre parole, il meccanismo sanzionatorio di favore è condizionato al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dalla commissione di reati punibili con l'ergastolo e dall'avvenuta ammissione dell'interessato al rito speciale elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro, devono concorrere entrambi, perché possa da allora porsi un problema di successione di leggi penali nel tempo e trovare così applicazione, in caso di condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge più favorevole tra quelle di seguito in vigore. Anche nel caso di specie occorre, dunque, soffermarsi sul dirimente criterio, concernente l'avere o meno l'interessato acquisito nel proprio patrimonio giuridico il diritto ad essere processato in rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli, esistenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. numero 341 del 2000. E, sotto tale aspetto, è chiaro che l'odierno ricorrente non ha mai conseguito tale diritto, risultando per tabulas che il rito abbreviato, da lui richiesto - sia i primo grado, sia in grado di appello - non gli venne concesso sulla base delle norme processuali pro tempore vigenti, con decisione immune da vizio all'esito del giudizio di cassazione Sez. 1, numero 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 Sez. 1, numero 4075 del 04/12/2012, dep. 25/01/2013, Amato, Rv. 254212 . 4 Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.