Il Tribunale di Milano sulla domanda congiunta di divorzio e separazione consensuale

Oggetto della controversia in esame è la domanda, da parte di una coppia, diretta ad ottenere la separazione personale in quanto, come dichiarato dagli stessi coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. .

Il Tribunale di Milano accoglie la domanda in oggetto, la quale regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici , e dichiara la separazione tra i coniugi . Ai sensi dell' art. 191 c.c. il giudice da atto che il regime patrimoniale della comunione legale dei beni è cessato a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127- ter , comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnalo alle parti per il deposito delle note scritte . Inoltre, siccome le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni annesse a tale pronuncia ai sensi dell' art. 473- bis .49 c.p.c. , non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all' art. 3, n. 2, lett. b , della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul molo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter , comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l' art. 2, l. n. 898/1970 . Il Collegio specifica anche che la modifica unilaterale delle condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis .19, 2°comma, c.p.c. . In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all' art. 473- bis .51, 2° comma, c.p.c. .

Presidente/Relatore Cattaneo Fatto I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 marzo 2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni 1 I figli minori omissis e omissis , sono affidati ad entrambi i genitori e continueranno a vivere con la madre. Il padre prenderà accordi direttamente con la figlia omissis e, in considerazione dell'età della ragazza, per quanto riguarda i rapporti e le frequentazioni con lei. Il padre terrà con sé omissis a fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina nonché un pomeriggio durante la settimana durante una settimana durante le vacanze di Natale alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana durante le vacanze pasquali e di Carnevale ad anni alterni per due settimane durante il mese di agosto di ogni anno alternando, salvi diversi accordi, la prima e la seconda parte del mese . 2 La casa familiare sita a omissis , di cui i coniugi sono comproprietari per effetto del regime di comunione dei beni, rimane assegnata alla signora omissis 3 il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli la somma di omissis € omissis per ciascun di essi somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di 1° marzo 2023, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2022 prima rivalutazione gennaio 2023 . 4 il padre terrà a proprio carico esclusivo le spese extra assegno relative ai figli secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi Omissis 6 A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il marito verserà alla stessa la somma lorda di omissis 7 Il marito sì impegna, fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a tenere in essere l'attuale assicurazione medica a favore della moglie. 8 A titolo di divisione del patrimonio comune i coniugi omissis 9 La gestione e i costi ordinari di mantenimento del cane pastore tedesco saranno a carico della moglie, mentre le spese straordinarie saranno a carico del marito. 10 Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e dal rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per i figli minori. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, comma 3, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Diritto La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151,1 ° comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole o ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario art 473-bis.4 c.p.c. tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può periamo esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell' art. 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell' art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. , dalla data di scadenza del termine assegnalo alle parti per il deposito delle note scritte. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a nonne imperative o di ordine pubblico. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l' art. 473-bis.49 c.p.c. , le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l1anno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b , della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul molo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell' art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. , dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l' art. 2 della legge n. 898/70 . Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell' art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. PQM 1 Dichiara la separazione personale dei coniugi omissis che hanno contratto matrimonio a omissis il omissis 2 Ordina al Comune di omissis di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dal 28 aprile 2023. 3 Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 4 Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti. 5 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. 6 Spese di lite al definitivo. 7 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune omissis perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. 8 Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice.