Reati fallimentari: fin quando deve essere ammessa la produzione dei documenti attestanti la sussistenza del credito?

La sentenza n. 19847/2023 ha ad oggetto la tempestività o meno del deposito della documentazione attestante la sussistenza del credito, al momento della proposizione dell’opposizione al passivo, innanzi al Tribunale.

Il ricorso in oggetto, una volta analizzati gli artt. 58 domanda del creditore e 59 verifica dei crediti, composizione dello stato passivo del d.lgs. n. 159/2011 , richiama anche la disciplina della legge fallimentare , previgente al nuovo Codice della crisi d'impresa d.lgs. n. 14/2019 , entrato in vigore il 15 luglio 2022 su cui è ricalcata quella in esame della verifica dei crediti nelle misure di prevenzione. Il testo originario consentiva, nell'udienza di opposizione, un'attività istruttoria, con la possibilità di fare acquisire nuove prove, e prevedeva un'ulteriore fase di difesa cartolare post-istruttoria. La Riforma del 2017 ha semplificato la fase di trattazione escludendo ogni istruttoria, consentendo alla parte di produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile , riferendosi necessariamente alla novità dei documenti con riguardo al momento di proposizione del ricorso. Inoltre, secondo la Cassazione n. 22618/2022 , pone un limite alla presentazione della documentazione con riferimento alla originaria fase pre-contenziosa. Ne consegue che la produzione dei documenti attestanti la sussistenza del credito deve essere ammessa sino al momento della proposizione dell'opposizione al Tribunale delle misure di prevenzione .

Presidente Di Stefano – Relatrice Travaglini Ritenuto in fatto 1. Con il decreto di cui in epigrafe il Tribunale di Roma, Sezione specializzata misure di prevenzione, ha rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo del Fallimento omissis Srl in liquidazione nel procedimento di prevenzione nei confronti di S.S. , ritenendo che la produzione dei documenti volti a dimostrare il credito fosse tardiva. 2. Il Fallimento Società omissis Srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b e, in senso civilistico, dell' art. 360 c.p.p. , comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 59, comma 8 , in quanto il Tribunale ha erroneamente escluso il credito vantato dal ricorrente ritenendo tardivo il deposito dei documenti giustificativi del diritto atto di accollo, incorporato nell'atto di risoluzione del contratto di appalto, e cessione del credito, con accettazione della società cessionaria . Il provvedimento impugnato, infatti, aderendo all'orientamento assunto dalla Corte di cassazione con la sentenza della Sez. 5 n. 22618 del 7 marzo 2022 , ha considerato detta documentazione inammissibile in quanto non prodotta, come dovuto, con l'istanza originaria di verifica del credito ritenendo che, in sede di opposizione, possano essere depositati solo documenti nuovi previa dimostrazione dell'opponente che la intempestività non sia a lui imputabile. Il ricorrente, nel contestare detta interpretazione, ha richiamato il diverso orientamento contenuto in altra pronuncia dalla Corte di cassazione, emessa dalla Sez. 2, n. 24311 del 1 aprile 2022 in cui, valutando la natura sui generis dell'opposizione, da equiparare a quella fallimentare, e il silenzio dell' art. 59 D.Lgs. n. 159 del 2011 circa la possibilità di produrre documenti nuovi in detta fase consente all'opponente di depositarli sino al limite dell'udienza di discussione, come avvenuto nella specie. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. 2.La questione oggetto di esame riguarda la tempestività o meno del deposito della documentazione attestante la sussistenza del credito al momento della proposizione dell'opposizione innanzi al Tribunale, su cui, ad oggi, si confrontano due opposti orientamenti di questa Corte. 3. È preliminare la lettura coordinata delle disposizioni contenute nel Titolo IV su La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali che disciplinano la materia nel D.Lgs. n. 159 del 2011 . 3.1. Del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58 Domanda del creditore e art. 59 Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo non impongono alcuna decadenza in ordine al deposito della documentazione a sostegno della domanda di ammissione. L'art. 58, comma 2, lett. c prevede che la domanda di ammissione del credito contenga c l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi e il comma 5 della medesima norma stabilisce che la decadenza operi esclusivamente quando il deposito della domanda non avvenga entro i termini ivi previsti La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile . Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 59, commi da 1 a 5, concernente il procedimento per la verifica dei crediti, non prevede alcuna limitazione all'attività istruttoria tanto che il giudice delegato può assumere anche di ufficio le opportune informazioni. Si tratta di una fase pre-contenziosa nella quale, infatti, la parte può agire personalmente e ha la facoltà di essere assistita da un difensore. Del menzionato art. 59, il comma 6 che apre la fase contenziosa con la proposizione del ricorso, prevede la possibilità di presentare opposizione nel caso di mancata ammissione del credito, ma non fissa alcuna decadenza in ordine al deposito di documentazione. Il comma 8 dello stesso articolo, invece, stabilisce che All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile . Proprio il richiamo alla possibilità di produrre documenti nuovi nei casi eccezionali previsti, conferma che il termine ordinario per il deposito della documentazione va individuato al momento del deposito del ricorso in opposizione che, infatti, apre la fase contenziosa, successiva a quella svoltasi innanzi al giudice delegato. 3.2. A conferma di detta ricostruzione può anche richiamarsi la disciplina della legge fallimentare , previgente al nuovo Codice della crisi di impresa D.Lgs. n. 14 del 2019 , entrato in vigore il 15 luglio 2022 , su cui è ricalcata quella in esame della verifica dei crediti nelle misure di prevenzione. Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 93 legge fallimentare prevedeva al comma 6 l'allegazione dei documenti dimostrativi del diritto da parte del creditore che avanzava la domanda di ammissione al passivo, mentre il comma successivo che stabiliva il deposito di documenti non presentati con la domanda a pena di decadenza almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo - era stato abrogata dal D.Lgs. n. 169 del 2007 . L' art. 99, comma 2, n. 4 legge fallimentare nel disciplinare il procedimento di opposizione dinnanzi al Tribunale fallimentare stabiliva che il ricorso dovesse contenere a pena di decadenza i documenti prodotti , così dimostrando che il termine ultimo per il deposito di documenti a sostegno dell'opposizione doveva essere individuato con il deposito del ricorso in opposizione, senza che vi fosse, dunque, alcuna previa decadenza. 3.3. L'interpretazione che ammette la produzione dei documenti attestanti la sussistenza del credito al momento della proposizione dell'opposizione innanzi al Tribunale delle misure di prevenzione, già sostenuta dalla sentenza della Sez. 2, n. 24311 del 01/04/2022, Coscia, Rv. 283626, trova conferma anche nella modifica del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 59, commi 8 e 9, avvenuta con la L. n. 161 del 2017 . Infatti, il testo originario consentiva, nell'udienza di opposizione, un'attività istruttoria, con la possibilità di fare acquisire nuove prove, e prevedeva un' ulteriore fase di difesa cartolare post-istruttoria 8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari. 9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione . La riforma del 2017 ha inteso semplificare la fase di trattazione escludendo ogni istruttoria, consentendo, però, alla parte di produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile riferendosi necessariamente alla novità dei documenti con riguardo al momento di proposizione del ricorso. 3.4. Il Tribunale, per sostenere la tesi ogni impugnata dal ricorso, richiama il diverso orientamento contenuto nella sentenza della Sez. 5 n. 22618 del 2022 motivato, sostanzialmente, attraverso il richiamo alla struttura e alla natura del giudizio impugnatorio previsto dall' art. 99 legge fallimentare come desunto dalle sentenze della Cassazione civile n. 22006 del 2017 e n. 9341 del 2012 . La tesi non convince. Infatti, dette pronunce non fanno alcun riferimento all'impossibilità di produrre documenti nuovi con la proposizione del ricorso innanzi al Tribunale fallimentare bensì all'impossibilità di produrli nella successiva fase di legittimità difatti, dopo avere affermato la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo previsto dall' art. 99 legge fallimentare , nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs . n. 169 del 2007 , si limitano ad escludere l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l'esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione . 3.5. In conclusione, l'interpretazione del provvedimento impugnato e della sentenza di questa Corte Sez. 5 n. 22618 del 2022 da questo richiamata, volta a porre un limite alla presentazione della documentazione con riferimento alla originaria fase pre-contenziosa salvo l'ipotesi eccezionale di documentazione non conosciuta per cui vi sia prova della impossibilità di presentarla , oltre ad apparire contraria al testo normativo sopra riportato e alla sua lettura coordinata con l'impianto del giudizio impugnatorio in sede fallimentare pre-riforma, rischierebbe anche di comprimere i diritti di difesa dei creditori senza alcuna ragionevole giustificazione. Ne consegue che la produzione dei documenti attestanti la sussistenza del credito deve essere ammessa sino al momento della proposizione dell'opposizione innanzi al Tribunale delle misure di prevenzione. 4. Il provvedimento impugnato deve essere annullato per avere ritenuto tardivi i documenti allegati al ricorso in opposizione, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.