Cosa deve valutare il giudice investito di un’istanza di ricusazione?

Il giudice investito di un’istanza di ricusazione deve procedere all’apprezzamento in concreto della sussistenza di una causa pregiudicante l’imparzialità e la neutralità del decisore.

La Corte d’appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione del GIP avanzata a favore di una imputata. Con il ricorso proposto dai difensori dinanzi alla Corte di legittimità si lamenta la violazione dell’articolo 37, comma 1, lett. b, c.p.p. Il GIP avrebbe infatti disatteso la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dei domiciliari applicata alla ricorrente con una motivazione che esprimerebbe già una valutazione sul merito della responsabilità, avendo fatto riferimento all’«abitualità e alla professionalità inequivocabile nel commettere analoghe condotte criminose» per la pendenza di un altro procedimento. Il ricorso risulta fondato. In merito ai presupposti applicativi dell’articolo 37 c.p.p. è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza numero 283/2000 che ha sottolineato come la garanzia di imparzialità del giudice costituisce un principio cardine, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. Il risultato dell’intervento della Consulta è stato quello di disegnare le sfere di applicazione dell’incompatibilità e della astensione/ricusazione. Ricorda dunque il Collegio che «mentre le situazioni pregiudizievoli per l’imparzialità riconducibili all’istituto dell’incompatibilità all’interno del medesimo procedimento in cui interviene la funzione pregiudicata si riferiscono a atti o funzioni che hanno “di per sé effetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto dell’atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è stata esercitata” Corte Cost. numero 308/1997 e sono tipicizzate dal legislatore […], gli istituti della astensione-ricusazione “riguardano situazioni pregiudizievoli per l’imparzialità della funzione giudicante – ad eccezione, evidentemente, di quelle che hanno come presupposto i casi di incompatibilità – che solitamente preesistono al procedimento articolo 36, comma 1, lett. a , b , e , f , c.p.p. ovvero si collocano comunque al di fuori di esso articolo 36, comma 1, lett. c , c.p.p. e richiedono una puntuale valutazione di merito che consenta, previa verifica in concreto dell’eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la garanza della imparzialità, non essendo esigibile dal legislatore una previsione casistica delle ipotesi in concreto verificabili». Spetta al giudice, dunque, l’apprezzamento in concreto della sussistenza di una causa pregiudicante l’imparzialità e la neutralità del decisore, che non discende dalla mera cognizione dei fatti di causa, dalla raccolta delle prove o dalla mera espressione incidentale su particolari aspetti del giudizio. Ciò che deve essere accertato è la sussistenza di una valutazione di merito espressa dal giudice ricusato attinente alla responsabilità penale del ricusante, a prescindere dalle forme e dai modi in cui sia stata espressa sentenza o altri provvedimenti differenti , purchè siano egualmente portatori di un apprezzamento dei fatti oggetto del successivo giudizio. Non essendosi l’ordinanza impugnata conformata a tali principi, il Collegio accoglie il ricorso e annulla il provvedimento con rinvio alla Corte di appello per un nuovo esame.

Presidente Petruzzellis – Relatore Ricci Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la istanza di ricusazione del Dott. T.V. , Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria nel proc. numero 7686/2015 RGNR, avanzata nell'interesse della imputata B.M 2. Propone ricorso B. , con atto dei difensori avv. .C.S e avv. G.P, i quali articolano un unico motivo di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'articolo 37 c.p.p., comma 1, lett. b , di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p Il Dott. T. ha disatteso la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata alla ricorrente, quale Giudice per le indagini preliminari nel proc. numero 500/2021 RGNR, assumendo che la stessa si era già in passato resa protagonista di condotte analoghe, per come fotografato nel suindicato procedimento penale numero 7686/2015 RGNR, pendente in fase di udienza preliminare innanzi al GUP sede, così dimostrando una abitualità e professionalità inequivocabile nel commettere analoghe condotte criminose, nonostante la formale incensuratezza . Tali assunti, posti a base della pronuncia reiettiva, costituiscono all'evidenza anticipazione di giudizio, in quanto esprimono una valutazione di merito sulla responsabilità della ricorrente, tale da pregiudicare l'epilogo decisorio dell'udienza preliminare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello ha dedotto che il Giudice della cautela ha espresso una valutazione, in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari, limitandosi a riportare un dato oggettivo, e cioè l'esistenza a carico di B. di una pendenza giudiziaria costituita dal distinto procedimento, per trarne legittime conclusioni in punto di permanenza delle esigenze cautelari. La pronuncia pone a base della reiezione il principio per il quale non costituisce anticipazione di giudizio la pronuncia su una istanza cautelare resa dal giudice che procede, nell'ambito della propria competenza funzionale principio affermato, con riferimento al giudice dell'udienza preliminare, tra le molte pronunce, da Sez. 5, numero 3045 del 24/10/2019 Cc., Stambè, Rv. 278658 - 02, secondo la quale è inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, articolata nel senso che tale decisione determini un condizionamento della scelta difensiva per accedere al rito abbreviato, attesa l'inscindibile relazione tra la competenza accessoria in materia cautelare e il potere di cognizione di cui è titolare qualunque giudice investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale, ex articolo 279 c.p.p La Corte territoriale assume che la asserita causa di incompatibilità esula da quelle tassativamente previste e comunque non costituisce manifestazione indebita di convincimento da parte del Giudice. 3. La premessa argomentativa dell'ordinanza della Corte non è correlata alla fattispecie concreta. In realtà, il giudice ricusato non si è espresso su una istanza de liberiate nell'ambito del medesimo procedimento pendente in fase di udienza preliminare si è pronunciato al di fuori di quel procedimento, ma su fatti analoghi che dovrà valutare ai fini dell'assunzione delle decisioni terminative dell'udienza preliminare in relazione alle medesime imputazioni, oggetto di autonomo procedimento. Il tema che il ricorso pone è quello dei presupposti applicativi di cui all'articolo 37 c.p.p. - invocato dalla difesa - come ampliato nella sua latitudine dalla sentenza Corte Cost. numero 283 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. Come ricordato dalla Consulta, è acquisizione pacifica che la garanzia dell'imparzialità/neutralità del giudice costituisce uno dei cardini fondativi della giurisdizione e del fair trial, e che la disciplina in materia deve essere comunque idonea ad evitare che il giudice chiamato a svolgere funzioni di giudizio possa essere, o anche solo apparire, condizionato da precedenti valutazioni espresse sulla medesima res iudicanda, tali da esporlo alla forza della prevenzione derivante dalle attività giudiziarie precedentemente svolte . Nella richiamata decisione del 2000 la Corte costituzionale ha disegnato nitidamente le sfere di applicazione degli istituti della incompatibilità e della astensione-ricusazione e la differente funzione da essi svolta per assicurare una esaustiva tutela della equità processuale. La scelta del legislatore di qualificare una situazione come causa di incompatibilità, ovvero e in alternativa, di astensione e di ricusazione, discende rispettivamente, dalla possibilità o dalla impossibilità di valutarne preventivamente e in astratto l'effetto pregiudicante per l'imparzialità del giudice penale Corte Cost. numero 308 del 1997 . Difatti, mentre le situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità riconducibili all'istituto dell'incompatibilità all'interno del medesimo procedimento in cui interviene la funzione pregiudicata si riferiscono ad atti o funzioni che hanno di per sé effetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto dell'atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è stata esercitata Corte Cost. numero 308 del 1997 , e sono tipicizzate dal legislatore nonché prevedibili e quindi anche prevenibili mediante accorgimenti organizzativi adottati nell'ambito dell'ufficio giudiziario , gli istituti della astensione-ricusazione, riguardano situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della funzione giudicante - ad eccezione, evidentemente, di quelle che hanno come presupposto i casi di incompatibilità - che solitamente preesistono al procedimento articolo 36 c.p.p., comma 1, lett. a, b, d, e, f , ovvero si collocano comunque al di fuori di esso articolo 36 c.p.p., comma 1, lett. c e richiedono una puntuale valutazione di merito che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la garanzia della imparzialità, non essendo esigibile dal legislatore una previsione casistica delle ipotesi in concreto verificabili in tal senso, Sez. 1, numero 45448 del 2021 . Ampliata l'area di operatività degli istituti dell'astensione e della ricusazione a casi non previsti dal codice di rito, la Consulta ha segnalato come spetti al giudice investito della decisione sulla ricusazione apprezzare in concreto la sussistenza di una causa pregiudicante per l'imparzialità-neutralità del decisore, la quale non discende dalla mera cognizione dei fatti di causa, dalla raccolta di prove, ovvero dalla mera espressione in via incidentale ed occasionale su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta a giudizio in tal senso v. Corte Cost., sentenze nnumero 131 e 155 del 1996, ordinanze nnumero 444, 153, 152, 135 e 29 del 1999, 206 e 203 del 1998numero 364 del 1997 . L'esistenza di una causa pregiudicante va dunque apprezzata dal giudice cui sia rivolta l'istanza di ricusazione - in concreto ed in relazione al caso specifico - e va individuata in una valutazione di merito espressa dal giudice ricusato attinente alla responsabilità penale del ricusante, a prescindere dalla circostanza che la stessa sia contenuta in una sentenza, oppure in provvedimenti che - come nel presente caso - hanno forma differente, purché siano egualmente portatori di un apprezzamento dei fatti oggetto del successivo giudizio. Ciò posto, la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione di tali direttrici ermeneutiche, atteso che, nella situazione in scrutinio, il Dott. T. ha reso, sia pure incidentalmente, un'affermazione sulla responsabilità di B. in relazione al fatto per cui pende udienza preliminare che non si esaurisce nella ricognizione del dato oggettivo della pendenza di tale procedimento, ciò che avrebbe potuto essere legittimamente considerato ai fini delle esigenze cautelari, senza che ne derivasse alcun effetto pregiudicante. L'avere i Giudici di appello escluso che l'espressione adoperata, per cui la ricorrente si è resa protagonista del fatto per cui pende il procedimento in udienza preliminare, così da rivelare, in ragione di quel precedente, abitualità e professionalità inequivocabili , sia affermazione non di merito e non abbia valenza di anticipazione dell'esito di esso procedimento - benché il riferimento a quanto fotografato sottende, secondo il significato comune delle parole, un accertamento oramai ritenuto cristallizzato ed immodificabile - è motivazione all'evidenza assertiva e logicamente viziata. Non ha spiegato la Corte - semplicemente richiamando un principio di tassatività delle ipotesi di ricusazione che, come detto, non sembra essere stato correttamente inteso - perché, a fronte dei puntuali rilievi difensivi, tali valutazioni non compromettano quantomeno l'apparenza di imparzialità del Giudice che le ha rese. 4. Sotto altro profilo, deve ancora considerarsi che le Sezioni Unite, con la recente sentenza numero 37207 del 16/07/2020, Gerbino, Rv. 280116, hanno chiarito la rilevanza del decreto che dispone il giudizio e sancito che, ove emesso in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, e in caso di accoglimento di quest'ultima, esso sarebbe in ogni caso affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. a , siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio. Ripercorsa l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha chiarito in particolare con le sentenze numero 224 del 4 luglio 2001 e numero 335 del 8 luglio 2002 le caratteristiche dell'udienza preliminare, per trarne conseguenze di ordine sistematico relativamente alla natura dei provvedimenti terminativi di essa, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo come questo segmento procedimentale abbia perduto, nella vigente disciplina, la sua iniziale connotazione di controllo dell'azione penale promossa dal pubblico ministero, in vista dell'apertura della fase dibattimentale, sicché l'alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell'udienza preliminare riposa . su una valutazione del merito della accusa . non più distinguibile . da quella propria di altri momenti del processo, momenti già ritenuti non solo “pregiudicanti”, ma anche “pregiudicabili”, ai fini della sussistenza della incompatibilità . Gli epiloghi decisori di tale udienza si caratterizzano, come sottolineato dalle Sezioni Unite - ed ancor più all'esito della entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 c.d. riforma Cartabia , introduttiva della più selettiva regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna - per un pregnante contenuto decisorio. La fisionomia di tale fase del procedimento è significativamente mutata, presupponendo la completezza del quadro probatorio - essendo il pubblico ministero tenuto a riversare nel procedimento tutti gli elementi provenienti dalle indagini preliminari articolo 416 c.p.p., comma 2 o comunque acquisiti dopo la richiesta di rinvio a giudizio articolo 419 c.p.p., comma 3 - ed avuto riguardo al potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova. Sono risultate progressivamente ampliate le garanzie difensive per l'imputato. Logico corollario di tale ricostruzione di sistema è per la Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, il riconoscimento della piena idoneità del decreto che dispone il giudizio a pregiudicare la fase processuale sulla quale esso si innesta, ove la sostanza delle valutazioni che ne sottendono l'emissione provenga da un giudice riconosciuto parziale rispetto a quello specifico procedimento, con tutti i rischi che ne possono derivare sul piano dei possibili vulnera all'esercizio dei diritti della difesa non solo ai fini della ulteriore progressione delle sequenze processuali, ma anche in relazione alla effettività dell'eventuale accesso dell'imputato ai riti alternativi. 5. Alla luce di tutto quanto precede, va disposto l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuova valutazione, da condurre nel rispetto dei principi sopra indicati, nonché per l'adozione delle determinazioni conseguenti anche in ordine all'efficacia degli atti già espletati in udienza preliminare, ai sensi dell'articolo 42 c.p.p., tenuto conto che, come ribadito da Sez. U, Gerbino, cit., Rv. 280116-02, L'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, ai sensi dell'articolo 41 c.p.p., comma 3, provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia al riguardo, ricorso per cassazione nelle forme di cui all'articolo 611 c.p.p. . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria.