La Suprema Corte torna sulla servitù di passaggio

Le proprietarie di un fondo servente convenivano presso il Tribunale di Castrovillari il proprietario del fondo dominante, per l’accertamento ex articolo 1055 c.c. del venir meno di una servitù di passaggio, oltre che il risarcimento dei danni.

Esse sostenevano che l'interclusione del fondo dominante era venuta meno poiché il convenuto aveva acquistato appezzamenti confinanti, prospicenti alla pubblica strada. Il convenuto negava quanto sostenuto dalle due donne e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la stradina gravata era assoggettata a procedura di esproprio, oltre che eccepire il difetto di legittimazione e chiedere di chiamare un terzo che assumeva analoga posizione difensiva del convenuto cui aveva ceduto l'intero compendio immobiliare dopo l'inizio del processo. Tale controversia arriva in Cassazione, la quale per dirimere il conflitto in esame, esprime il seguente principio di diritto «le valutazioni o dichiarazioni di scienza di pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto fatti rilevanti in causa già esistenti al tempo del giudizio di primo grado e riproducibili su documenti relazioni tecniche, pareri, certificazioni, ecc. possono essere prodotte in appello come nuovi mezzi di prova sulla base della ricorrenza di una causa non imputabile ex articolo 345, comma 3 c.p.c. non già in virtù della mera formazione del documento successiva al giudizio di primo grado, ma solo se la parte dimostri che non era esigibile da una sua condotta diligente il sollecitare il giudice di primo grado all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex articolo 213 c.p.c.». Inoltre, «ove ricorra tale causa non imputabile e le informazioni scritte della pubblica amministrazione acquisite per la prima volta in appello investano fatti sui quali si è già volta attività istruttoria nel giudizio di primo grado, l'apprezzamento probatorio di tali informazioni non può avvenire senza la contestuale rivalutazione comparativa delle risultanze dell'attività probatoria svolta in primo grado. La realizzazione di tale esigenza di rivalutazione comparativa rende proporzionato, a seconda del caso concreto, affiancare all'ammissione delle informazioni scritte della pubblica amministrazione finanche una corrispondente integrazione o supplemento in appello dell'istruttoria già svolta in primo grado, specialmente se», come nel caso di specie, «si tratti di un accertamento tecnico affidato a c.t.u.».

Presidente Lombardo – Relatore Caponi Fatti di causa Nel 2007 S.R. e S.C., proprietarie di un fondo servente, convenivano dinanzi al Tribunale di Castrovillari C.D., proprietario del fondo dominante, per l'accertamento ex articolo 1055 c.c. del venir meno di una servitù di passaggio e il risarcimento dei danni. Premettevano che l'interclusione del fondo dominante era venuta meno poiché il convenuto aveva acquistato appezzamenti confinanti, prospicenti alla pubblica strada. Il convenuto negava il venire meno dell'interclusione, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere poiché la stradina gravata era assoggettata a procedura di esproprio, eccepiva il difetto di legittimazione e chiedeva di chiamare un terzo cui aveva ceduto l'intero compendio immobiliare dopo l'inizio del processo. Costituitosi il terzo, questi assumeva una posizione difensiva analoga al convenuto. In primo grado era accolta la domanda della parte attrice. In secondo grado vi è stata riforma sulla base di documentazione sopravvenuta, cioè la relazione numero omissis  del omissis redatta dal settore tecnico del Comune di omissis  recante come oggetto la chiusura della strada privata di collegamento tra omissis , dalla quale si evince che la pubblica strada in realtà sbocca poi su una strada privata chiusa da recinzioni. Pertanto, si è accertato che l'interclusione non è venuta meno e si sono rigettate le domande di parte attrice. Ricorrono le attrici con quattro motivi. Rimangono intimati il convenuto e il terzo chiamato in causa. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo si censura che sia stata rigettata la domanda ex articolo 1055 c.c., senza che il convenuto abbia richiesto ciò attraverso la proposizione di domanda riconvenzionale in tal senso si deduce violazione degli articolo 1051,1055,2908 c.c. e 99, 100, 112, 345 c.p.c. . Il primo motivo non è fondato. A sostegno della necessità che il convenuto proponga una domanda riconvenzionale per difendersi con prospettiva di successo da una domanda ex articolo 1055 c.c., il ricorrente invoca Cass. 11955/2009, ma inverte manifestamente a proprio vantaggio la posizione delle parti processuali nel correlativo caso di specie, ove si muoveva da una domanda principale di accertamento dell'esistenza di una servitù coattiva actio confessoria diretta all'accertamento della sussistenza e difesa di una servitù coattiva , per cui la domanda riconvenzionale invocata dal ricorrente a fondamento del parallelo che egli pretende di tracciare tra il presente caso di specie e quello sotteso a Cass. 11955/2009 è in realtà quella richiesta al convenuto al fine di far valere ex articolo 1055 c.c. il venir meno dell'interclusione del fondo dominante, che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva . Chiarito l'equivoco, non resta che ribadire che il convenuto può adeguatamente difendersi da una domanda ex articolo 1055 c.c. contestando l'esistenza del correlativo fatto costitutivo, contestando cioè che il passaggio cessi di essere necessario . Il primo motivo va, pertanto, rigettato. 2. - Con il secondo motivo si denuncia che la relazione dell'ufficio tecnico comunale, avendo ad oggetto la ricognizione dello stato dei luoghi, avrebbe dovuto essere acquisita in giudizio sollecitando il giudice di primo grado ad esercitare i poteri probatori ex articolo 213 c.p.c. attraverso la richiesta d'ufficio alla pubblica amministrazione delle informazioni scritte relative ad atti documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo si deduce violazione dell'articolo 345 c.p.c. . Con il terzo motivo si censura che la relazione sia stata rivestita di efficacia probatoria qualificata si deduce violazione dell'articolo 2699 c.c. . Con il quarto motivo si censura l'omessa valutazione della relazione tecnica di parte violazione degli articolo 115 e 116 c.p. . I tre motivi secondo, terzo e quarto sono da scrutinare congiuntamente, poiché le tre censure sono indirizzate sotto diversi profili allo stesso aspetto della sentenza impugnata, cioè la valenza da sola risolutiva, in ordine all'accertamento del punto di fatto controverso in causa la cessazione o meno della interclusione del fondo dominante , che la Corte di appello ha riconosciuto alla produzione nel giudizio di secondo grado della relazione dell'ufficio tecnico comunale. Il secondo e il quarto motivo sono fondati nei termini che si vanno immediatamente a precisare. La parte censurata della sentenza è la seguente p. 6 s. In realtà, però, detta circostanza la cessazione dell'interclusione del fondo dominante non solo non risulta pacifica ma per di più appare smentita dalla documentazione prodotta dall'appellante la cui acquisizione è da ritenersi ammissibile in quanto - in conformità con quanto sancito dall'articolo 345 c.p.c. si tratta non solo di un documento nuovo che non esisteva all'epoca del primo grado del giudizio e che, quindi, l'appellante non avrebbe potuto conoscere, ma e soprattutto di un documento che al contempo appare indispensabile ai fini della decisione della causa. Più precisamente l'appellante ha prodotto una relazione redatta dal settore tecnico del Comune di … - numero prot. omissis del omissis - avente come oggetto la chiusura della strada privata di collegamento tra omissis ossia la strada che le odierne appellate avrebbero chiuso a seguito della sentenza oggetto di impugnazione. Ebbene, considerato che la documentazione suddetta smentisce la circostanza posta fondamento della decisione del primo grado, ossia che i fondi oggetto di causa avessero accesso autonomo alla via pubblica, si ritiene che, ad oggi, non sussistano le condizioni per ritenere cessata la situazione di interclusione delle particelle omissis  e omissis  e quindi per dichiarare estinto il diritto di passaggio servile sui fondi serventi di proprietà delle germane S.C. e S.R. e pertanto che la censura sia fondata . Il primo errore commesso dalla Corte di appello, già di per sé decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso poiché investe il motivo portante della decisione censurata, consiste nell'aver ammesso la nuova prova in quanto indispensabile ai fini della decisione della causa. Dunque, la Corte ha erroneamente reputato di poter applicare l'articolo 345, comma 3 c.p.c. nella versione anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lett. 0b , che ha escluso che nuove prove possano essere ammesse in appello in base al solo requisito che esse siano ritenute indispensabili ai fini della decisione della causa . Infatti, ex articolo 54, comma 3 D.L. cit., tale modifica si applica nei giudizi di appello instaurati avverso le sentenze pubblicate dopo l'11/09/2012 cfr. infatti Cass. 26522/2017 . Nel presente giudizio la sentenza di primo grado impugnata è stata pubblicata il 7/7/2015. Pertanto, la relazione dell'ufficio tecnico comunale avrebbe potuto essere acquisita in appello come prova nuova se e solo se la parte avesse dimostrato che la relazione non avrebbe potuto essere acquisita nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile il che consente di mettere a tacere la valutazione se tale relazione sia o meno indispensabile alla stregua dei canoni concretizzati da Cass. SU 10790/2017 . Nel caso di specie, la ricorrenza del requisito della causa non imputabile sarà da verificare da parte del giudice di appello alla stregua del seguente principio di diritto le valutazioni o dichiarazioni di scienza di pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto fatti rilevanti in causa già esistenti al tempo del giudizio di primo grado e riproducibili su documenti relazioni tecniche, pareri, certificazioni, ecc. possono essere prodotte in appello come nuovi mezzi di prova sulla base della ricorrenza di una causa non imputabile ex articolo 345, comma 3 c.p.c. non già in virtù della mera formazione del documento successiva al giudizio di primo grado, ma solo se la parte dimostri che non era esigibile da una sua condotta diligente il sollecitare il giudice di primo grado all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex articolo 213 c.p.c. . Inoltre, ove ricorra tale causa non imputabile e le informazioni scritte della pubblica amministrazione acquisite per la prima volta in appello investano fatti sui quali si è già volta attività istruttoria nel giudizio di primo grado, l'apprezzamento probatorio di tali informazioni non può avvenire senza la contestuale rivalutazione comparativa delle risultanze dell'attività probatoria svolta in primo grado. La realizzazione di tale esigenza di rivalutazione comparativa rende proporzionato, a seconda del caso concreto, affiancare all'ammissione delle informazioni scritte della pubblica amministrazione finanche una corrispondente integrazione o supplemento in appello dell'istruttoria già svolta in primo grado, specialmente se - come nel caso di specie - si tratti di un accertamento tecnico affidato a c.t.u Tali esigenze sono state colte dalla parte ricorrente laddove, in seno al quarto motivo, ha censurato la mancata rivalutazione comparativa delle risultanze della consulenza tecnica di parte. Viceversa, non è fondato il terzo motivo ancorché abbia commesso i suddetti errori, in nessun luogo della sentenza è dato di rilevare che la Corte di appello abbia formalmente attribuito alla relazione dell'ufficio tecnico comunale efficacia di pubblica fede ai sensi dell'articolo 2699 ss. c.c. nel senso inteso dai ricorrenti. Vanno, perciò, accolti il secondo e il quarto motivo, mentre va rigettato il terzo. 3. - In conclusione, sono accolti il secondo e il quarto motivo nei sensi di cui in motivazione al precedente paragrafo numero 2 sono rigettati il primo e il terzo la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso rigetta i restanti motivi cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.