Filo diretto: l’impugnazione delle autorizzazioni notarili è soggetta al pagamento del contributo unificato

La Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia ha recepito diversi quesiti inerenti il trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, adottato in attuazione della l. n. 206/2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Analizzando il quadro normativo a riguardo, emerge che il presupposto necessario affinché sorga l'obbligo, per la parte privata, di sostenere le spese degli atti processuali, è che sia instaurato un processo dinanzi all'autorità giudiziaria . Indi per cui, dal momento che l'autorizzazione resa dal notaio non configura un provvedimento di natura giurisdizionale, l'ufficio giudiziario, quando riceve comunicazione dell'autorizzazione concessa dal notaio rogante agli effetti dell' articolo 21, d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 149 , non è tenuto a richiedere né il pagamento del contributo unificato né il versamento dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del Testo Unico d.P.R.numero 115/2002 . Inoltre, l'impugnazione delle autorizzazioni notarili ex articolo 21, d.lgs. numero 150/2022 è soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio , ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b , d.P.R.numero 115/2002 , con la maggiorazione prevista, per i giudizi di impugnazione , dall'articolo 13 cit., comma 1- bis , fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge .