L’assegno divorzile deve ricomprendere anche il c.d. “incentivo all’esodo”?

In caso di assegno divorzile, quanto spetta all’ex moglie se l’ex coniuge ha ricevuto un ingente somma di denaro a titolo di TFR in seguito all’interruzione del rapporto lavorativo con la società per la quale aveva operato in qualità di dirigente, oltre che una somma di denaro a titolo di “incentivo all’esodo”?

Con sentenza numero 5680/2017 il Tribunale accoglieva in parte la domanda attorea e condannava l'uomo a corrispondere all'ex moglie l'importo del 40% solo TFR, non essendo dovuto all'attrice alcun importo percentuale con riferimento alle somme destinate dal convenuto ad un fondo di “previdenza complementare” nonché con riferimento alle somme percepite a titolo di “incentivo all'esodo”. La Corte d'Appello di Milano confermava quanto deciso dal giudice di primo grado. La donna ricorre, quindi, in Cassazione, chiedendo previa rimessione alla Sezioni Unite di questa Corte, e deducendo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 12-bis, l numero 898/1970 in combinato disposto con gli articolo 2 e 29 Cost. Ella sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso dall'alveo del TFR il c.d. “incentivo all'esodo”, circoscrivendo impropriamente la portata dell'articolo 12-biscit. Dati i molteplici contrasti giurisprudenziali Cass. numero 3297/1997, Cass. numero 14171/2016, Cass. numero 25193/2022 , annotati dalla stessa ricorrente nel ricordo principale, si rimettono gli atti al Primo Presidente di questa Corte affinchè disponga, se reputa, che si pronuncino le SS.UU. in ordine al ricordo in oggetto.

Presidente Valitutti – Relatore Abete Premessa in fatto 1. Con sentenza non definitiva numero 5644-2009 il Tribunale di Milano pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di R.R. e di V.S. celebrato in data 25.9.1996. 2. Con sentenza numero 4208-2012, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Milano - a parziale modifica della sentenza definitiva del Tribunale di Milano - poneva a carico di R.R. l'obbligo di corresponsione a V.S. , a titolo di assegno divorzile, della somma omnicomprensiva mensile di Euro 9.000,00 con decreto 15/19.11.2018, il Tribunale di Milano ha revocato l'assegno divorzile a favore della signora V. , all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio instaurato dal signor R. così controricorso, pag. 3 . 3. Con atto notificato in data 26.1.2015 V.S. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Milano R.R. . Esponeva che il convenuto aveva nel corso dell'anno 2008 interrotto il rapporto lavorativo con omissis s.p.a., società per la quale aveva operato in qualità di dirigente nel periodo compreso tra gennaio 2001 e dicembre 2007 ovvero in costanza di matrimonio. Esponeva che il convenuto aveva percepito la somma di Euro 300.630,58 a titolo di t.f.r. e la somma di Euro 9.915.000,00 a titolo di incentivo all'esodo . Chiedeva quindi, tenuto conto che il vincolo matrimoniale si era protratto dal 25.9.1996 al 21.6.2009, -f del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva numero 5644-2009, condannarsi il convenuto a corrisponderle ai sensi della L. numero 898 del 1970, articolo 12 bis il 40% di tutto quanto percepito da omissis s.p.a. oltre interessi dalla domanda al saldo. 4. Si costituiva R.R. . Instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto delle avverse pretese instava, in subordine, per la compensazione dell'avversa pretesa fino a concorrenza del credito di Euro 6.996,06 vantato nei confronti dell'attrice. 5. Con sentenza numero 5680-2017 il tribunale accoglieva in parte la domanda attorea e condannava R.R. a corrispondere a V.S. l'importo del 40% del solo t.f.r. ovvero la somma di Euro 67.558,46, così determinata all'esito della compensazione con il controcredito di Euro 6.996,06. Reputava il tribunale che non era dovuto all'attrice alcun importo percentuale con riferimento alle somme destinate dal convenuto ad un fondo di previdenza complementare nonché con riferimento alle somme percepite a titolo sostanzialmente risarcitorio - di incentivo all'esodo . 6. Proponeva appello V.S. . Resisteva R.R. esperiva appello incidentale. 7. Con sentenza numero 4725/2019 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello principale, rigettava l'appello incidentale e compensava integralmente le spese del grado. Evidenziava la corte, in ordine all'appello incidentale, con cui R.R. aveva, tra l'altro, addotto che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio dopo la cessazione della convivenza, che occorreva aver riguardo non già alla durata della convivenza coniugale bensì agli anni di effettiva protrazione del vincolo coniugale nell'ottica di tutela del coniuge separato riconosciuto più debole. Evidenziava la corte, in ordine all'appello principale, che pur a negare la natura risarcitoria affermata dal tribunale nondimeno il cosiddetto incentivo all'esodo , benché avente natura retributiva , fuoriusciva senz'altro dall'alveo del trattamento di fine rapporto. Evidenziava segnatamente - in ordine all' incentivo all'esodo - che trattavasi di retribuzioni non maturate in costanza di matrimonio, corrisposte anticipatamente allo scopo della salvaguardia del lavoratore - dell'appellante incidentale - che aveva perduto la sua occupazione in attesa che ne reperisse un'altra. 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso V.S. ne ha chiesto sulla scorta di due motivi, se del caso previa rimessione alle sezioni unite di questa Corte, la cassazione con ogni susseguente statuizione. R.R. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso in ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale condizionato in ogni caso con il favore delle spese. V.S. ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale. 9. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. 10. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione della L. numero 898 del 1970, articolo 12 bis anche in combinato disposto con la Cost., articolo 2 e 29. Deduce che la Corte di Milano, allorché ha escluso dall'alveo del trattamento di fine rapporto il cosiddetto incentivo all'esodo , ha impropriamente circoscritto la portata dell'articolo 12 bis cit Deduce viceversa che sia l'interpretazione letterale . , sia l'interpretazione sistemica e costituzionalmente orientata della norma portano a ritenere applicabile la disciplina di cui alla L. 898-70, articolo 12 bis a ogni tipo di indennità derivante dalla risoluzione del rapporto di lavoro svolto dal coniuge in costanza di matrimonio, avente natura retributiva e, comunque, ricollegabile all'apporto fattuale indiretto del coniuge percettore di assegno divorzile così ricorso principale, pag. 11 . 11. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione della L. numero 898 del 1970, articolo 12 bis anche in combinato disposto con gli articolo 17 e 19 T.U.I.R Deduce che il testo unico delle imposte sui redditi ha equiparato il t.f.r. e l' incentivo all'esodo , in quanto entrambi soggetti a tassazione separata. Deduce che sia il t.f.r. che l' incentivo all'esodo assolvono la stessa funzione. 12. Con l'unico motivo il ricorrente incidentale in via condizionata denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione della L. numero 898 del 1970, articolo 12 bis. Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Milano, non vi era margine per far luogo all'applicazione dell'articolo 12 bis cit. con riferimento al t.f.r. corrisposto da omissis s.p.a. Deduce che il rapporto di lavoro con omissis ha avuto inizio nel luglio del 2001, allorché la convivenza coniugale aveva avuto termine sin dal febbraio dello stesso anno che a decorrere dalla cessazione della convivenza V.S. non ha dato più alcun contributo alla vita comune. Rilievi in diritto 13. Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente della Corte. 14. Invero con riferimento ai motivi del ricorso principale, segnatamente al primo, l'elaborazione di questa Corte registra indicazioni del tutto divergenti così come, del resto, dà atto la stessa ricorrente principale cfr. ricorso principale, pag. 17 . Per un verso, questa Corte di legittimità ha affermato che, in caso di divorzio, sono assoggettate alla disciplina di cui alla L. numero 898 del 1970, articolo 12 bis le somme corrisposte dal datore di lavoro come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente cd. incentivi all'esodo , atteso che dette somme non hanno natura liberale nè eccezionale ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto cfr. Cass. ord. 12.7.2016, numero 14171 Cass. 17.12.2003, numero 19309 . Nello stesso solco esegetico questo Giudice ha soggiunto che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente cd. incentivi all'esodo non hanno natura liberale nè eccezionale, ma costituiscono redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata ex D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 16, 1 co., lett. a , essendo volte a sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, in quanto, presupponendo una pattuizione, dette somme non possono essere esentate dall'imposta ai sensi dell'articolo 48, 2 co., del detto decreto, quali sussidi occasionali che, a differenza degli incentivi programmati, sono concessi estemporaneamente e graziosamente, in coincidenza con rilevanti esigenze personali e familiari del lavoratore cfr. Cass. ord. 26.2.2019, numero 5545 Cass. 24.8.2022, numero 25193 . Per altro verso, questa Corte ha affermato, seppur in epoca meno recente, che la quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi della L. 1970 numero 898, articolo 12 bis nel testo introdotto dalla L. 1987 numero 74, articolo 16 , al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato a nuove nozze, riguarda unicamente quell'indennità comunque denominata che, maturando alla cessazione del rapporto di lavoro, è determinata in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore non spetta pertanto al coniuge divorziato una parte di altri eventuali importi erogati, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge, ma ad altro titolo nella specie a titolo di incentivo all'anticipato collocamento in quiescenza cfr. Cass. 17.4.1997, numero 3294 . P.Q.M. visto l'articolo 374, 2 co., c.p.c., si rimettono gli atti al Primo Presidente di questa Corte perché disponga - se reputa - che questo medesimo Giudice di legittimità pronunci a sezioni unite in ordine al presente ricorso.