Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica emanate dalla Commissione permanente istituita presso il Ministero della Giustizia.
L'art 9 l. numero 247/2012 è dedicato alle specializzazioni forensi, titolo che si acquista dopo un apposito «percorso formativo» o «per comprovata esperienza professionale», entrambi nel campo apposito di specializzazione. Le linee guida pubblicate dal CNF attengono alla prima ipotesi e dunque alla predisposizione di appositi corsi di formazione a cura dei dipartimenti o delle strutture di raccordo degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute, mediante corsi di alta formazione specialistica alla necessità di convenzioni da stipulare, all'uopo, con il Consiglio nazionale e i consigli dell'ordine alla valutazione finale circa la sua idoneità ad aver legittimato l'acquisizione del titolo di specialista ed alla revocabilità di quest'ultimo. Si ricorda che il d.m. numero 144/2015 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 l. numero 247/2012 è stato modificato dal decreto del Ministro della Giustizia del 1° ottobre 2020, numero 163. Attualmente le specializzazioni sono le seguenti A diritto civile, suddiviso in a diritto successorio b diritti reali, condominio e locazioni c diritto dei contratti d diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni e diritto agrario f diritto commerciale e societario g diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica h diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza i diritto dell'esecuzione forzata l diritto bancario e dei mercati finanziari m diritto dei consumatori B diritto penale, distinto in a diritto penale della persona b diritto penale della pubblica amministrazione c diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia d diritto penale dell'economia e dell'impresa e diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione f diritto dell'esecuzione penale g diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie C diritto amministrativo, suddiviso in a diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa b diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali c diritto dell'ambiente e dell'energia d diritto sanitario e diritto dell'istruzione f diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale g diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale h contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico D diritto del lavoro e della previdenza sociale E diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale F diritto internazionale G diritto dell'Unione europea H diritto dei trasporti e della navigazione I diritto della concorrenza L diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali M diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni N tutela dei diritti umani e protezione internazionale O diritto dello sport. Come si legge nel documento pubblicato dal CNF, il d.m. numero 163/2020 «non ha previsto un percorso formativo per le tre intere aree principali, non avendo contemplato un corso di specializzazione afferente a tutto il diritto civile, tutto il diritto penale o tutto il diritto amministrativo come nota il Consiglio di Stato nel suo parere, sarebbe allora nient'altro che un duplicato degli ordinari corsi universitari generalisti , ma prescrive una necessaria formazione di base e una formazione di indirizzo articolo 7, comma 12-bis, del Regolamento ». All'interno dei tre macro-settori – civile, penale e amministrativo – si è dunque provveduto a distinzioni, arrivando a quota 36 corsi biennali specializzanti. Si è dunque posta la questione della distinzione tra i «settori» e gli «indirizzi», dovendo coordinare l'incipit del comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento, alla cui stregua si può conseguire il titolo di specialista «in non più di due dei seguenti settori di specializzazione», con i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 1, nonché con l'ultimo periodo dell'articolo 5, secondo cui si può chiedere siano specificati «gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore». Dal combinato disposto normativo, il CNF deduce dunque che «i l'avvocato può essere specialista sino a due settori ii quanto, però, ai macro-settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, ossia le lettere a , b e c dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento, l'avvocato potrà ottenere, per ogni singolo settore, un numero massimo di specializzazioni in tre distinti indirizzi iii i tre macro-settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, ossia le lettere a , b e c del comma 1 dell'articolo 3, del Regolamento, possono concorrere tra loro solo mediante gli indirizzi, nel senso che si può ottenere, ad esempio, una specializzazione in almeno un indirizzo del diritto civile e una in almeno un indirizzo del diritto penale ad es. diritto commerciale e societario per il diritto civile e diritto penale dell'economia e dell'impresa per il diritto penale iv è ammessa anche l'opzione per due diverse materie, di cui una all'interno di un macro-settore e l'altra afferente uno dei settori ordinari ad es. diritto del lavoro, come settore autonomo, e diritto del pubblico impiego, per il diritto amministrativo diritto tributario, come settore autonomo, e contabilità per il diritto amministrativo ».
CNF, linee guida per la formazione specialistica degli avvocati